Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2022 (vai al sommario)
LEGGE 19 maggio 2022, n. 65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato « Accordo ».
 
Allegato

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA COMMISSIONE EUROPEA

SULLA SEDE DEL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO IN ITALIA

Il Governo della Repubblica italiana
(lo «Stato ospitante»)
e La Commissione europea (la «Commissione»)

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il protocollo n. 7 sui Privilegi e le immunita' dell'Unione europea (di seguito il «Protocollo»), allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed al Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
Visto regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «Regolamento GNSS») (1) ;
Visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio dei 22 settembre 2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 dei Parlamento europeo e del Consiglio (2) ;
Vista la Decisione di esecuzione (EU) 2016/413 della Commissione del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato nel quadro del programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la Decisione esecuzione 2012/117/UE (3) (di seguito la «Decisione di esecuzione»). Laddove
il Regolamento GNSS prevede che il sistema istituito nel quadro dei programma Galileo sia un sistema civile sotto controllo civile e un'infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare («GNSS»), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni di terra, Prevede anche che l'Unione europea sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito del programma Galileo, Inoltre, ai sensi dell'articolo 12(1) del Regolamento GNSS, la Commissione detiene la responsabilita' generale del programma Galileo.
La rete globale di stazioni di terra in quanto parte del programma Gailleo include due Centri di controllo Galileo (di seguito i «GCC»), il ruolo dei GCC e' controllare funzionamento generale dei sistemi istituiti nel quadro dei programma Galileo.
La Decisione di esecuzione prevede che i GCC siano realizzati a Oberpfaffenhofen (Germania) e nel Fucino (Italia).
Ai sensi dell'articolo 14(2) del Regolamento GNSS, la Commissione ha affidato all'Agenzia del GNSS europeo compiti di gestione legati alla fase operativa del programma Galileo, inclusi l'esercizio e la manutenzione del GCC.
Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento GNSS, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento del programma Galileo, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio e la continuita' operativa delle infrastrutture. Tali misure devono essere almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4) .
In linea con la Decisione di esecuzione, dovrebbe essere concluso un accordo dettagliato, per assicurare migliori termini e le migliori condizioni possibili per lo stabilimento ed il corretto funzionamento dei GCC nel territorio della Repubblica Italiana.
L'Agenzia del GNSS europeo, cui il Protocollo si applica ai sensi dell'articolo 17 dei regolamento (UE) n. 912/2010, dovrebbe parimenti godere, nei limiti delle proprie responsabilita', di determinati diritti stabiliti da tale accordo dettagliato.
Hanno concordato quanto segue:
1. Definizioni
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
1.1 per «Agenzia» si intende l'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 (5) ;
1.2 per «Sito ospitante» si intende il Centro spaziale Pietro Fanti, presso il Fucina, Italia;
1.3 per «Ente ospitante» si intende Telespazio S.p.a., con sede legale in via Tiburtina n. 965 - 00156 Roma - Italia - partita IVA 04812701003, che ha in uso il Centro spaziale Pietro Fanti sulla base della «Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di base presso il centro spaziale Pietro Fanti del Fucino tra Regione Abruzzo, Telespazio S.p.a. e Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano» fatta il 16 gennaio 2007 e del «Contratto di Comodato» fatto il 7 luglio 2009, ossia l'ente autorizzato e delegato dallo Stato ospitante a fornire, per conto dello Stato ospitante, la sede del GCC per l'utilizzo del GCC;
1.4 per «GCC» si intende il Centro di controllo Galileo richiamato nella Decisione di esecuzione, istituito al Fucino, Italia, comprendente le Apparecchiature del GCC e ospitato nella sede del GCC messa a disposizione dallo Stato ospitante;
1.5 per «Sede del GCC» si intendono tutti i beni immobili, i locali e le dotazioni messi a disposizione dallo Stato ospitante in relazione al GCC, inclusi i terreni, gli edifici e le infrastrutture definite nell'Allegato 1;
1.6 per «Apparecchiature del GCC» si intendono le apparecchiature necessarie al funzionamento del GCC collocate all'interno della sede del GCC e finanziate attraverso le risorse assegnate dall'Unione europea al programma Galileo;
1.7 per «Enti delegati» si intendono uno o piu' enti, pubblici o privati, delegati dalla Commissione o dall'Agenzia allo svolgimento di specifici incarichi connessi con l'operativita' del GCC, la cui denominazione e le cui responsabilita' saranno notificate allo Stato ospitante dalla Commissione o dall'Agenzia;
1.8 per «Parti» si intendono la Commissione ed il Governo della Repubblica italiana.
2 Oggetto
Il presente Accordo definisce, da un lato, i termini dettagliati per l'applicazione del Protocollo e, dall'altro, le condizioni per lo stabilimento e l'uso del GCC.
3 Sede del GCC
Il GCC e' ospitato presso il «Centro spaziale Pietro Fanti» nel Fucino. La sede del GCC e' chiaramente identificata e separata dal resto delle strutture del sito ospitante.
L'esatta collocazione e le planimetrie della sede dei GCC sono indicate nell'Allegato 2.
4 Obblighi delle Parti
4.1 Lo Stato ospitante, attraverso l'ente ospitante, rende disponibile alla Commissione, a titolo gratuito, la sede del GCC e la mantiene in buono stato in linea con l'Allegato 1. Lo Stato ospitante copre i costi di manutenzione della sede del GCC non inclusi nella lista di cui alla sezione 5.5 dell'Allegato 1, attraverso i due accordi con l'ente ospitante menzionati al precedente articolo 1(3).
4.2 La Commissione detiene la responsabilita' generale della gestione del programma Galileo. La Commissione, o l'Agenzia nei limiti delle responsabilita' delegatele dalla Commissione, e' responsabile della gestione degli appalti, del dispiegamento e della certificazione delle Apparecchiature del GCC, del funzionamento del GCC e della fornitura dei relativi servizi di ospitalita'. La Commissione copre i costi relativi a queste attivita'.
4.3 L'Autorita' nazionale di sicurezza dello Stato ospitante assicura che l'Ente ospitante salvaguardi le informazioni classificate UE gestite all'interno della sede del GCC in conformita' con le norme europee e nazionali.
4.4 Quando cio' sia richiesto per le necessita' operative del GCC, la Commissione puo' chiedere allo Stato ospitante di modificare o estendere la superficie della sede del GCC. Lo Stato ospitante fa il possibile per soddisfare tale richiesta e la Commissione ne finanzia i relativi costi.
5 Responsabilita'
5.1 La responsabilita' dell'Unione europea e dell'Agenzia e' regolata rispettivamente dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 912/2010.
5.2 La Repubblica italiana non e' considerata responsabile in nessuna circostanza per eventuali danni o perdite causate dalle attivita' del GCC, salvo nel caso in cui essi siano attribuibili allo Stato ospitante o all'Ente ospitante.
6 Proprieta'
6.1 La Regione Abruzzo della Repubblica italiana e' proprietaria dei locali presso i quali il GCC e' sito.
6.2 L'Unione europea e' proprietaria delle Apparecchiature del GCC.
7 Uso e accesso
7.1 La Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilita', l'Agenzia e gli enti delegati hanno il diritto esclusivo di utilizzare la sede del GCC.
7.2 Lo Stato ospitante assicura l'accesso continuo e senza impedimenti verso e dalla sede del GCC da parte di persone, beni e apparecchiature autorizzati dalla Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilita', dall'Agenzia e dagli enti delegati.
7.3 Lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie alla protezione della Sede del GCC ed al mantenimento dell'ordine nelle sue vicinanze, incluso, ove appropriato, la mobilitazione delle autorita' di sicurezza. Tali misure sono almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 28 dal Regolamento GNSS.
8 Applicazione dei Protocollo
8.1 Il Protocollo si applica al GCC.
8.2 Ove la Commissione decida di svolgere tutti o alcuni dei propri compiti connessi con il funzionamento del GCC con proprio personale distaccato nello Stato ospitante, si concludera' un accordo addizionale tra lo Stato ospitante e la Commissione al fine di dare applicazione alle previsioni del Protocollo.
Tale accordo addizionale definira' i diritti del personale per cio' che riguarda le immunita' e le esenzioni fiscali, come anche i diritti del personale e dei loro familiari per cio' che riguarda l'entrata e il soggiorno nello Stato ospitante, l'esenzione dai contributi per la sicurezza sociale e la concessione di una carta di identita' speciale. Conterra' anche previsioni specifiche per gli esperti nazionali che dovessero essere distaccati presso il GCC.
8,3 Un analogo accordo addizionale sara' concluso anche tra lo Stato ospitante, la Commissione e l'Agenzia ove la Commissione decida di delegare tutti o alcuni dei propri compiti connessi con il funzionamento del GCC all'Agenzia e l'esecuzione di tali incarichi richieda il distacco di personale dell'Agenzia nello Stato ospitante. In questo caso, l'accordo addizionale assicurera' che l'Agenzia e il suo personale godano degli stessi diritti di cui godono la Commissione e il suo personale ai sensi dell'Accordo concluso tra lo Stato ospitante e la Commissione.
9 Inviolabilita'
9.1 La sede del GCC e' inviolabile a norma dell'articolo 1 del Protocollo. Essa e' esente da perquisizioni, requisizioni, confische espropriazioni. Le proprieta' e beni dell'Unione europea connessi con il funzionamento del GCC non sono soggetti ad alcun provvedimento di coercizione amministrativa o legale, ne' attraverso azioni esecutive, ne' attraverso azioni amministrative, giudiziarie o legali, senza la previa autorizzazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
9.2 In linea con l'articolo 2 del Protocollo, gli archivi dell'Unione europea connessi con il funzionamento dei GCC sono inviolabili.
9.3 La sede del GCC e' sotto il controllo esclusivo della Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilita', dell'Agenzia e degli enti delegati. Nessuna persona fisica puo' entrare nella sede del GCC senza l'approvazione della Commissione o, nei limiti delle rispettive responsabilita', dell'Agenzia e degli Enti delegati. Tale approvazione sara' presunta nel caso di una grave emergenza (incendio o altro disastro) che potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, l'incolumita' e la sicurezza.
9.4 Ferme restando le previsioni di cui sopra, l'Autorita' nazionale di sicurezza dello Stato ospitante conduce le attivita' di valutazione e supervisione connesse alla protezione delle informazioni classificate UE gestite dall'organo di sicurezza dell'ente ospitante. La Commissione e' informata dell'intenzione di condurre tali attivita' con congruo anticipo. La Commissione o l'Agenzia possono essere presenti durante la conduzione di tali attivita'.
9.5 Fermi restando i termini del presente Accordo, la sede del GCC non deve divenire rifugio dalla giustizia per persone destinatane di provvedimenti di estradizione o di espulsione o che si sottraggono all'arresto o al giudizio secondo la legge dello Stato ospitante.
10 Comunicazioni ufficiali
Lo Stato ospitante consente e protegge, senza restrizioni, le comunicazioni connesse con funzionamento del GCC, in linea con l'articolo 5 del Protocollo.
11 Bandiera
La bandiera dell'Unione europea e' esposta all'esterno degli edifici della sede del GCC.
12 Trattamento fiscale e doganale
12.1 In linea con l'articolo 3 dei Protocollo, i beni, le rendite e le altre proprieta' dell'Unione europea e dell'Agenzia, usati per l'installazione ed il funzionamento del GCC sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
12.2 in linea con l'articolo 3 del Protocollo, l'Unione europea e l'Agenzia sono esenti dal pagamento di tasse indirette e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi di beni e servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove effettuino, per il funzionamento del GCC, acquisti di rilevante importo il cui prezzo comprenda tasse di tale natura. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti di rilevante importo» si intendono gli acquisti per un importo totale superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni) per le organizzazioni internazionali in Italia.
12.3 Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilita' pubblica.
12.4 In linea con l'articolo 4 del Protocollo, l'Unione europea e l'Agenzia sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione di beni destinati al funzionamento del GCC. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorita' italiane competenti e senza il pagamento delle relative imposte, commissioni e tariffe. Se dette imposte, commissioni e tariffe sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
12.5 L'Unione europea e l'Agenzia sono anche esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione per cio' che riguarda le loro pubblicazioni relative al GCC.
13 Rappresentanti degli Stati membri che prendono parte ai lavori del GCC.
I rappresentanti degli Stati membri che prendono parte ai lavori del GCC, nonche' i loro consiglieri ed esperti tecnici, nell'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso o dal luogo della riunione, godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni d'uso.
14 Servizi pubblici
14.1 Lo Stato ospite fa quanto possibile per assicurare che il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari per il suo funzionamento. In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di tali servizi, lo Stato ospitante intraprende ogni ragionevole iniziativa per assicurare che l'operativita' del GCC non sia pregiudicata.
14.2 Ai fini del presente Accordo, i servizi pubblici includono, in particolare, l'elettricita', l'acqua, il sistema fognario, la protezione antincendio, la raccolta dei rifiuti, il gas, la posta, internet e il telefono, e la frequenza radio utilizzata dal GCC.
15 Cooperazione da parte delle autorita' dello Stato ospitante
Le competenti autorita' dello Stato ospitante collaborano costantemente con la Commissione e, nei limiti delle loro rispettive responsabilita', con l'Agenzia e gli enti delegati, per facilitare l'applicazione del presente Accordo.
16 Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente Accordo:
ALLEGATO 1: Requisiti tecnici applicabili al sito ospitante;
ALLEGATO 2: Planimetrie del sito ospitante.
17 Comunicazioni
17.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo avvengono per iscritto tra i rappresentanti autorizzati delle Parti.
17.2 Le Parti designano il proprio punto di contatto responsabile per l'applicazione della presente Intesa e se ne danno reciproca informazione.
18 Diritto applicabile
Al presente Accordo si applica il diritto dell'Unione europea, integrato dal diritto dello Stato ospitante laddove non vi siano apposite disposizioni del diritto dell'Unione europea.
19 Soluzione delle controversie
19.1 Tutte le controversie relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Accordo e dei suoi allegati sono risolte, ove possibile, in modo amichevole attraverso negoziato diretto tra le Parti.
19.2 Ogni controversia non risolta tramite il negoziato viene esaminata da un apposito gruppo che include un membro nominato da ciascuna delle Parti.
19.3 Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia secondo la procedura descritta nei commi precedenti, le Parti possono deferire la controversia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, dopo aver dato all'altra Parte notizia dell'intenzione di procedere in tal senso con un anticipo di due mesi.
20 Previsioni finali
20.1 Nulla nel presente Accordo deve essere interpretato come una restrizione o una limitazione del diritto dello Stato ospitante a prendere le precauzioni necessarie alla propria sicurezza. Qualora lo Stato ospitante intenda prendere simili precauzioni, ne informera', non appena le circostanze. lo consentano, la Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilita', l'Agenzia e gli enti delegati, allo scopo di determinare di comune accordo le misure necessarie a proteggere gli interessi dei GCC e dell'Unione europea.
20.2 L'Agenzia e' considerata terzo beneficiario del presente Accordo ed ha diritto a fare affidamento sulle disposizioni che la riguardano e a farle applicare direttamente.
20.3 presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano il completamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per essere vincolate dal presente Accordo.
20.4 presente Accordo resta in vigore sino al 31 dicembre 2035. Le Parti si consulteranno circa i termini e le Condizioni per il rinnovo del presente Accordo due anni prima della sua scadenza.
20.5 presente Accordo puo' essere emendato con il consenso scritto delle Parti. Gli emendamenti entrano in vigore alla data cui entrambe le Parti notificarlo reciprocamente il completamento dei rispettivi adempimenti giuridici interni.
20,6 Il presente Accordo puo' essere risolto per comune volonta' delle Parti, oppure, con preavviso di almeno dodici mesi, nei casi previsti dal diritto applicabile.

Fatto in due originati, ognuno in lingua inglese e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico
__________

(1) GU L 347, 20 dicembre 2013, p.1

(2) GU L 276, 20 ottobre 2010, p.11

(3) GU L 74, 19 marzo 2016, p.45

(4) GU L 345, 23 dicembre 2008, p.75

(5) GU L 276, 20 ottobre 2010, p. 11
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
 
Allegato 1

ACCORDO DI SEDE PER IL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO
tra
il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione europea

REQUISITI TECNICI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Responsabilita'

1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilita' dell'ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ente ospitante.
2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilita' attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
 
Allegato 2

ACCORDO DI SEDE PER IL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO
tra
il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione europea

PLANIMETRIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia