Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 3 giugno 2022 |
Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile». |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 27; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e affida a quest'ultimo le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica, gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2007, n. 65; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante «Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2018, n. 129; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021; Considerato che tra le sei missioni del PNRR figura la Missione n. 2 che ha come oggetto «Rivoluzione verde e transizione ecologica», articolata in quattro macro attivita', tra cui quella denominata «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile»; Considerato inoltre che lo stesso PNRR, per favorire l'introduzione dell'idrogeno verde nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti e la sua facile diffusione, evidenzia la necessita' di una parallela semplificazione amministrativa, nonche' la definizione e l'aggiornamento delle regole tecniche al fine di consentire la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno in una cornice di massima sicurezza; Considerato che tra le regole tecniche del settore gas naturale figura quella definita con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018; Ritenuto necessario specificare, nell'ambito dei parametri di qualita' del gas naturale definiti dal predetto decreto 18 maggio 2018, un primo valore limite cautelativo per l'immissione di idrogeno nelle reti che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l'avvio al piu' presto, come previsto dal PNRR, dell'immissione dell'idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente; Considerato che, a seguito dei risultati degli studi e sperimentazioni in corso, avviati anche su impulso del Ministero della transizione ecologica, potranno essere ampliati i limiti di immissione stabiliti con il presente decreto; Sentito il Comitato italiano gas; Espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che ha abrogato le direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE (legge n. 317/86 modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223);
Decreta:
Articolo unico
1. All'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, punto 5.1, tabella 1, dopo l'undicesima riga e' inserita la seguente:
+-----------------+-------+---------+ | Idrogeno |≤ 2,0 |% vol. | +-----------------+-------+---------+
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2022
Il Ministro: Cingolani |
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