Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 giugno 2022
Riconoscimento della «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa» in Marano Lagunare.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 258 in data 1° aprile 2022, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, e' autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 168309 del 12 aprile 2022, registrata dall'U.C.B. al numero 284 in data 15 aprile 2022;
Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo e' inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
Vista la documentata istanza trasmessa a mezzo PEC il 1° dicembre 2021, acquisita da questa Amministrazione in pari data con prot. n. 0631639 e le integrazioni alla stessa pervenute a mezzo PEC in data 7 aprile 2022, in risposta alla richiesta di integrazioni trasmessa da questa Amministrazione con prot. n. 0028617 del 21 gennaio 2022, con le quali l'«Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa» in sigla «O.P. cooperativa pescatori San Vito soc. coop.», con sede a Marano Lagunare (UD), via Serenissima n. 30, ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per le attivita' di pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione delle seguenti specie: aguglia (Belone belone), anguilla (Anguilla anguilla), aquila di mare (Myliobatys aquila), arca di Noe' o mussolo (Arca noae), astice (Homarus gammarus), barracuda o luccio di mare (Sphyraena spp), bibi (Sipunculus nudus); boga (Boops boops), calamaretto (Alloteuthis media), calamaro (Loligo vulgaris), canestrello (Chlamys opercularis), canestrello (Flexopecten spp), cannolicchio (Solen vagina), cappasanta o conchiglia di San Giacomo (Pecten jacobaeus), cappalunga (Ensis minor), cappellano o busbana (Trisopterus minutus), cefalo bosega (Chelon labrosus), cefalo botolo o calamita (Liza ramada), cefalo dorato o lotregano (Liza aurata), cefalo verzelata (Liza saliens), cefalo o volpina o muggine (Mugil cephalus), cepola (Cepola macrophtalma), corvina (Sciaena umbra), cappa tonda o cuore di laguna (Cerastoderma glaucum), dentice (Dentex dentex), favollo (Eriphia verrucosa), filetto ombrina (Umbrina cirrosa), gallinella o capone (Chelidonichthys lucerna), gamberetto (Palaemon Spp), gambero grigio (Crangon crangon), gattuccio (Scyliorhinus caniula), ghiozzetto (Gobius paganellus), ghiozzo (Zosterisessor ophiocephalus), ghiozzo nero (Gobius niger), grancevola o granceola (Maja squinado), granchio, mazzanetta, moleca (Carcinus aestuarii), granchio nuotatore (Callinectes spp), granciporro (Cancer pagurus), grongo (Conger conger), lanzardo o sgombro occhione (Scomber japonicus), latterino o acquadella (Atherina spp.), leccia (Lichia amia), mazzancolla (Melicertus kerathurus), menola (Spicara spp), merlano o molo (Merlangius merlangus), mormora (Lithognatus mormyrus), moscardino (Eledone spp.), murice spinoso (Bolinus brandaris), nasello o merluzzo (Merluccius merluccius), occhiata (Oblada melanura), ombrina (Umbrina cirrosa), orata (Sparus aurata), ostrica o ostrica piatta (Ostrea edulis), pagelli (Pagellus spp.), pagello fragolino o fragolino (Pagellus erythrinus), palamita (Sarda sarda), palombo (Mustelus mustelus), pannocchia o cannocchia (Squilla mantis), passera (Platichthys flesus), pesce prete o lucerna (Uranoscopus scaber), pesce San Pietro (Zeus faber), pesce serra (Pomatosus saltatrix), polpo (Octopus vulgaris), razza (Raja clavata), ricciola (Seriola dumerili), rombo chiodato (Psetta maxima), rombo liscio o soaso (Scophtalmus rhombus), rospo o rana pescatrice (Lophius piscatorius), salpa (Salpa salpa), sarago maggiore (Diplodus sargus), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago sparaglione (Diplodus annularis), sardina (Sardina pilchardus), scampo (Nephrops norvegicus), scorfano o scarpene (Scorpaena scrofa), seppia pizzuta (Sepia orbignyana), seppia (Sepia officinalis), seppiola (Sepiola rondeleti), sgombro (Scomber scombrus), sogliola dal porro (Solea lascaris), sogliola turca (Synapturichthys kleinii), sogliola (Solea solea), spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), spinarolo (Squalus acanthias), suro o sugarello (Trachurus trachurus), tanuta (Spondyliosoma cantharus), torpedine marmorata (Torpedo marmorata), tracina (Trachinus spp.), triglia di fango (Mullus barbatus), triglia di scoglio o barbone (Mullus surmelatus), verdesca (Prionace glauca), vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum), vongola (Chamelea gallina), vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum);
Visto lo statuto della richiedente organizzazione di produttori, registrato al repertorio n. 51850, atto n. 25921, allegato al verbale di assemblea del 18 giugno 2021, redatto davanti alla dott.ssa Laura Rigonat, notaio iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con studio in San Giorgio di Nogaro alla via Ippolito Nievo n. 16;
Visti gli atti da cui risulta che la suddetta societa' persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresi', ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;
Vista l'istanza integrativa con la quale la richiedente organizzazione di produttori ha evidenziato come alla medesima O.P. aderiscono n. 61 imprese sul totale delle 123 censite nella marineria di Marano Lagunare e che tale dato, relativamente alla pesca delle specie per le quali viene chiesto il riconoscimento in relazione al numero di imbarcazioni ed alle quantita' di prodotto ittico catturato dalle stesse, consente di rispettare il requisito circa lo svolgimento «di un'attivita' economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile»;
Vista la nota prot. n. 0008870 del 27 maggio 2022 della Capitaneria di porto di Monfalcone che, nel confermare il numero degli aderenti alla richiedente organizzazione di produttori, segnala altresi' il rispetto delle norme di tracciabilita' e commercializzazione del prodotto ittico per il quale non risultano elevate sanzioni amministrative negli ultimi cinque anni;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca denominata «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa», con sede a Marano Lagunare (UD), via Serenissima n. 30, per la pesca, la trasformazione e la commercializzazione delle specie ittiche di cui al successivo art. 2.
 
Art. 2

1. La «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa» e' riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche: aguglia (Belone belone), anguilla (Anguilla anguilla), aquila di mare (Myliobatys aquila), arca di Noe' o mussolo (Arca noae), astice (Homarus gammarus), barracuda o luccio di mare (Sphyraena spp), bibi (Sipunculus nudus); boga (Boops boops), calamaretto (Alloteuthis media), calamaro (Loligo vulgaris), canestrello (Chlamys opercularis), canestrello (Flexopecten spp), cannolicchio (Solen vagina), cappasanta o conchiglia di San Giacomo (Pecten jacobaeus), cappalunga (Ensis minor), cappellano o busbana (Trisopterus minutus), cefalo bosega (Chelon labrosus), cefalo botolo o calamita (Liza ramada), cefalo dorato o lotregano (Liza aurata), cefalo verzelata (Liza saliens), cefalo o volpina o muggine (Mugil cephalus), cepola (Cepola macrophtalma), corvina (Sciaena umbra), cappa tonda o cuore di laguna (Cerastoderma glaucum), dentice (Dentex dentex), favollo (Eriphia verrucosa), filetto ombrina (Umbrina cirrosa), gallinella o capone (Chelidonichthys lucerna), gamberetto (Palaemon Spp), gambero grigio (Crangon crangon), gattuccio (Scyliorhinus caniula), ghiozzetto (Gobius paganellus), ghiozzo (Zosterisessor ophiocephalus), ghiozzo nero (Gobius niger), grancevola o granceola (Maja squinado), granchio, mazzanetta, moleca (Carcinus aestuarii), granchio nuotatore (Callinectes spp), granciporro (Cancer pagurus), grongo (Conger conger), lanzardo o sgombro occhione (Scomber japonicus), latterino o acquadella (Atherina spp.), leccia (Lichia amia), mazzancolla (Melicertus kerathurus), menola (Spicara spp), merlano o molo (Merlangius merlangus), mormora (Lithognatus mormyrus), moscardino (Eledone spp.), murice spinoso (Bolinus brandaris), nasello o merluzzo (Merluccius merluccius), occhiata (Oblada melanura), ombrina (Umbrina cirrosa), orata (Sparus aurata), ostrica o ostrica piatta (Ostrea edulis), pagelli (Pagellus spp.), pagello fragolino o fragolino (Pagellus erythrinus), palamita (Sarda sarda), palombo (Mustelus mustelus), pannocchia o cannocchia (Squilla mantis), passera (Platichthys flesus), pesce prete o lucerna (Uranoscopus scaber), pesce San Pietro (Zeus faber), pesce serra (Pomatosus saltatrix), polpo (Octopus vulgaris), razza (Raja clavata), ricciola (Seriola dumerili), rombo chiodato (Psetta maxima), rombo liscio o soaso (Scophtalmus rhombus), rospo o rana pescatrice (Lophius piscatorius), salpa (Salpa salpa), sarago maggiore (Diplodus sargus), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago sparaglione (Diplodus annularis), sardina (Sardina pilchardus), scampo (Nephrops norvegicus), scorfano o scarpene (Scorpaena scrofa), seppia pizzuta (Sepia orbignyana), seppia (Sepia officinalis), seppiola (Sepiola rondeleti), sgombro (Scomber scombrus), sogliola dal porro (Solea lascaris), sogliola turca (Synapturichthys kleinii), sogliola (Solea solea), spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), spinarolo (Squalus acanthias), suro o sugarello (Trachurus trachurus), tanuta (Spondyliosoma cantharus), torpedine marmorata (Torpedo marmorata), tracina (Trachinus spp.), triglia di fango (Mullus barbatus), triglia di scoglio o barbone (Mullus surmelatus), verdesca (Prionace glauca), vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum), vongola (Chamelea gallina), vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum).
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2022

Il direttore generale: Rigillo