Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2022 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 3 giugno 2022 |
Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2021 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 7/SEZAUT/2022/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nell'adunanza del 25 maggio 2022; Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e province autonome per l'esercizio 2021 e' stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 648 del 13 aprile 2022; Vista la nota del medesimo Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 675 del 29 aprile 2022, con la quale e' stato, altresi', trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento; Vista la nota prot. n. 3194/C2FIN del 6 maggio 2022, a firma del segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome e le allegate osservazioni sullo schema di questionario trasmesso per esame; Vista la nota di risposta senza osservazioni della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, trasmessa via PEC in data 4 maggio 2022, dal direttore generale della Conferenza; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti prot. n. 722 del 18 maggio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 723 del 18 maggio 2022, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto; Uditi i relatori, consiglieri Stefania Fusaro e Filippo Izzo;
Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2021, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato nell'adunanza del 25 maggio 2022.
Il Presidente: Carlino I relatori: Fusaro - Izzo Depositata in segreteria il 3 giugno 2022. Il dirigente: Galli |
| Allegato Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2021
Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La suddetta disposizione estende alle regioni la disciplina gia' prevista per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario (art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in forza della quale gli organi di revisione degli enti territoriali sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. Ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, verificano altresi' che «i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale». La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali si correla al rafforzamento dei controlli, connotati dai caratteri di neutralita' e indipendenza, intestati alla Corte dei conti, magistratura che «risultando inserita sia tra gli organi di garanzia della legalita' e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo comma, Cost.), sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, secondo comma, Cost.), gode di una doppia investitura che deriva dalla centralita' del ruolo di garante della corretta gestione delle pubbliche risorse», nel cui svolgimento «le funzioni di controllo e giurisdizionali, seppur complementari quanto a finalita' perseguite (tutela delle pubbliche risorse), rimangono per la Costituzione distinte, sia sul piano organizzativo - istituzionale, sia sul piano operativo - funzionale» (Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 14 aprile 2022, n. 5/SSRRCO/QMIG/22). La giurisprudenza costituzionale ha configurato il sindacato della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle regioni quale controllo di legittimità-regolarita' (Corte cost., sentenze n. 60/2013, n. 40/2014, n. 157/2020), indicandone i confini con riferimento alle prerogative della potesta' legislativa regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014) e ribadendo la legittimazione della Corte dei conti, nell'ambito di tale controllo, a sollevare le questioni di legittimita' costituzionale (Corte cost., ex plurimis, sentenze n. 244/1995, n. 181/2015, n. 215/2021). Il Giudice delle leggi ha evidenziato, altresi', la necessaria funzione di accountability svolta dai documenti di bilancio, in ordine alle modalita' di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti, in ragione della responsabilita' democratica connessa al mandato degli amministratori, la cui azione deve essere improntata anche al rispetto del principio dell'equita' intergenerazionale (Corte cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017, n. 274/2017, n. 49/2018, n. 18/2019 e n. 115/2020). Le presenti linee guida assicurano, quindi, il necessario coordinamento dell'attivita' di controllo che si inserisce nella «scansione temporale in cui si articola il ciclo del bilancio», con particolare riguardo a quelle prodromiche alla parificazione del rendiconto generale della regione (art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012), la cui peculiare funzione ha «natura di controllo, si svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti (...) ed e' disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214» (cfr. Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22, cit.). Secondo quanto previsto dall'art. 41 del regio decreto n. 1214/1934, alla decisione di parificazione e' unita una relazione, nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche della finanza regionale, prendendo in esame i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza economico-finanziaria. Detta relazione e' quindi un atto del giudizio di parifica finalizzato a rappresentare all'assemblea legislativa i risultati del controllo eseguito sull'attivita' amministrativa e sulla gestione finanziaria globalmente considerata. In tale quadro ordinamentale si colloca, pertanto, il ruolo dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge n. 138/2011, anche alle autonomie speciali, nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Infatti, il Collegio e' organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011) ed opera in raccordo con la Corte dei conti. La puntuale compilazione del questionario da parte dell'organo di revisione, oltre ad essere funzionale alle esigenze informative sottese alle presenti linee guida - che sono chiaramente indirizzate ad esprimere la loro utilita' in sede di giudizio di parifica - agevolera' gli ulteriori approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica istruttoria da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario che gli enti di rispettiva competenza devono compilare. Infine, le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario sono di supporto per le stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131). 2. Tradizionalmente, le linee guida in esame forniscono un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sulla sostenibilita' dell'indebitamento, nella fase in cui la proposta di rendiconto della giunta regionale si approssima a essere approvata con legge regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta giuntale e la legge di approvazione del rendiconto. In tale prospettiva, sono volte a prevenire, attraverso il coordinamento delle attivita' di controllo sulle regioni, quelle gestioni contabili le cui disfunzioni siano suscettibili di riverberarsi sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi euro unitari. Giova ricordare che a partire dal 2021, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche alle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni gia' previste (dal 2019) per le regioni a statuto speciale, in virtu' delle quali rileva un risultato di competenza non negativo, cosi' come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 (art. 1, commi 821 e 824, legge n. 145/2018). Come noto, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno da tempo rilevato (deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) che la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo n. 118/2011, si affianca alla normativa in tema di «pareggio di bilancio» o «saldo di finanza pubblica», quest'ultimo funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 243/2012. In ragione della differente impostazione e delle diverse finalita' perseguite dai due plessi normativi, i rispettivi saldi finanziari rimangono separati sotto il profilo concettuale. La questione dell'impatto degli equilibri richiesti dalla legge n. 243/2012 sulle operazioni di indebitamento degli enti territoriali e le conseguenti coperture per spese di investimento, che nel sistema di contabilita' finanziaria sono appunto sostenute con entrate da indebitamento, e' stata poi oggetto di ulteriore analisi da parte delle stesse Sezioni riunite in sede di approvazione del Rapporto di coordinamento della finanza pubblica 2020 (deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/2020). In tale ultima deliberazione, le Sezioni riunite hanno ribadito che il vincolo dettato dalla legge rinforzata, posto su un diverso livello rispetto agli equilibri definiti dal decreto legislativo n. 118/2011, si affianca all'equilibrio individuale ma, in quanto rispondente a criteri ed esigenze derivanti dagli impegni assunti dallo Stato italiano in sede europea, assume una valenza sistemica che trascende il singolo ente, rappresentando un'aggregazione di rilievo macroeconomico riferita all'ambito territoriale dell'intera regione. Il rispetto di tale complessivo saldo regionale costituisce il presupposto legittimante l'avvio, a livello di singolo ente, dei procedimenti finalizzati all'attivazione di nuovo indebitamento. Oltre a considerare i consueti aspetti di indagine ricompresi nell'ambito delle verifiche del Collegio dei revisori dei conti quali, tra gli altri, l'applicazione degli istituti di armonizzazione contabile, la verifica delle corrette modalita' di classificazione e imputazione della spesa nonche' della complessiva affidabilita' delle scritture contabili, le presenti linee guida si soffermano, anche per l'esercizio 2021, sui controlli riguardanti gli effetti dell'emergenza pandemica (che ha caratterizzato tutto l'esercizio), oltre a presentare alcuni rilevanti profili di novita' dettati dalla necessita' di monitorare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR). Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno analizzato il complessivo stato di attuazione del PNRR nella prima relazione semestrale (deliberazione n. 4/SSRRCO/REF/2022), con prevalente riguardo, sul piano operativo, al versante delle amministrazioni centrali. Questa Sezione, nelle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) ha dato ampio risalto all'impatto del PNRR sui bilanci e sulla gestione degli enti territoriali, con riferimento all'analisi dell'adeguatezza della struttura di governance delle regioni e delle province autonome, nonche' con riguardo alla richiesta di valutazione da parte del Collegio dei revisori in ordine alla presenza di un idoneo sistema di contabilita' direzionale in grado di supportare i vertici regionali nella verifica, «in corso d'opera», sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con risorse del PNRR. Non c'e' dubbio che per garantire la piena ed efficace attuazione del PNRR deve essere significativamente potenziata la capacita' operativa degli enti. Per quanto riguarda le risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto modalita' speciali sia per il reclutamento di personale a tempo determinato, sia per il conferimento di incarichi di collaborazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, attuativo del suddetto decreto-legge n. 80, nel ripartire le risorse finanziare europee, ha, allo stesso tempo, previsto l'adozione entro il 31 dicembre 2021, da parte delle regioni, di Piani territoriali dedicati alla ricognizione dei fabbisogni di specifiche professionalita' e all'individuazione delle principali criticita' organizzativo-procedurali da semplificare per conseguire efficacemente gli obiettivi nei tempi programmati. Premesso che a tali Piani territoriali e' stato dedicato uno specifico focus nell'ambito della citata relazione semestrale delle Sezioni riunite sullo stato di attuazione del PNRR, si evidenzia che nei quesiti preliminari della prima sezione del questionario allegato alle presenti linee guida, sono stati esaminati tali profili, con riguardo alla congruita' delle ricognizioni effettuate dagli enti in relazione alle potenziali criticita' gestionali ed amministrative suscettibili di condizionare, negativamente, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. Inoltre, sono stati richiesti elementi informativi con riguardo ad eventuali programmi di spesa e impegni di bilancio a valere sulle risorse che finanziano le missioni del PNRR assunti gia' nel corso dell'esercizio finanziario 2021. Nel proseguire nell'illustrazione dei principali contenuti del questionario, si rileva che la seconda Sezione dello stesso, recante «Regolarita' della gestione amministrativa e contabile», presenta tradizionali approfondimenti sulle materie del personale, sulle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, sul pagamento dei debiti commerciali, sui debiti fuori bilancio nonche' sul monitoraggio delle spese concernenti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Per quanto attiene alla spesa per il personale e' opportuno rammentare che, con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo incentrato sul concetto di sostenibilita' finanziaria della spesa, nonche' su una classificazione per fasce demografiche e su valori soglia di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate correnti nel triennio (la disciplina di attuazione e' contenuta nel decreto ministeriale 3 settembre 2019). E' quindi significativa la valutazione dell'impatto della descritta novita' legislativa sullo specifico aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza rispetto al volume delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione. A tale riguardo, nella Sezione II del questionario allegato, sono stati riprodotti i quesiti attinenti alla considerazione degli effetti della novita' legislativa in questo settore di spesa. Nella stessa Sezione del questionario, sono stati, anche, introdotti elementi di indagine con riguardo alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 che ha previsto la facolta', nel 2021, di finanziare i trattamenti economici accessori in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. Deve infine osservarsi che per quanto attiene alla provvista di personale, pur nel rispetto dei vigenti limiti di spesa, se ne avverte la necessita' in particolare nelle strutture tecniche, a sostegno della capacita' progettuale delle amministrazioni territoriali, ma e' anche auspicabile una significativa implementazione nelle posizioni dirigenziali attualmente scoperte in rilevante misura, con conseguente rischio che le difficolta' organizzative possano tradursi in ritardi o in ostacoli alla realizzazione dei progetti in campo. Inoltre, si e' posta attenzione sui profili evidenziati nella sentenza n. 215/2021 della Corte costituzionale, con riguardo alla necessita' che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, anche se contenuta nei limiti massimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012, rispetti, in ogni caso, il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica. Nella Sezione III, recante «Gestione contabile», particolare attenzione e' stata dedicata al risultato di amministrazione, alle quote accantonate ai fondi, in particolar modo ai fondi correlati ai rischi da contenzioso ed alle perdite delle societa' partecipate. Tra gli elementi di novita' piu' rilevanti si segnalano, poi, i quesiti concernenti le anticipazioni di liquidita', alla luce delle novita' introdotte dall'art. 1, comma 833, legge n. 178/2020 e dall'art. 21, decreto-legge n. 73/2021. La prima delle disposizioni indicate (art. 1, comma 833, legge n. 178/2020) riguarda l'utilizzo di anticipazioni di liquidita' richieste dalla Regione per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale (con trasferimento delle relative risorse entro i termini previsti dall'art. 1, comma 839, legge n. 178/2020) per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonche' a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi. La seconda norma (art. 21, decreto-legge n. 73/2021) prevede, poi, il rifinanziamento del fondo istituito dall'art. 115 del decreto-legge n. 34/2020 (originariamente finalizzato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, con restituzione dell'anticipazione fino ad un massimo di trenta anni), spostando il riferimento temporale ai debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020. Particolare attenzione e' stata posta agli effetti del disposto di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, legge n. 145/2018, che prevede, a partire dal 2021, per le amministrazioni non statali, la costituzione di un apposito Fondo di garanzia debiti commerciali al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' normativamente previste. Originariamente, la norma statuiva che essa dovesse essere applicata dal gennaio 2020, tuttavia l'art. 1, comma 854, della legge n. 160/2019 ne ha prorogato l'entrata in vigore al 2021. Detta misura - incentrata sulla verifica dell'indicatore di ritardo medio annuo nei pagamenti e sulla percentuale di riduzione, anno su anno, del debito commerciale residuo scaduto - mira ad incentivare il raggiungimento dell'auspicato rispetto dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Deve soggiungersi che per le amministrazioni che adottano la contabilita' finanziaria, il comma 862 prevede, in caso di mancato rispetto dei vincoli fissati dal comma 859, l'obbligo di accantonare una quota delle risorse stanziate per la spesa per l'acquisto di beni e servizi, progressivamente modulata in base all'entita' dell'inadempimento, nel Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Nell'ambito della Sezione III e' stato dato rilievo anche all'informazione concernente l'accantonamento nella quota vincolata del risultato di amministrazione, per la parte non utilizzata, delle risorse ricevute dallo Stato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 823, legge n. 178/2020. La Sezione IV, concernente «Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli», conferma i tradizionali quesiti sullo stock del debito, sulla sua composizione e sul rispetto dei vincoli di indebitamento. Elementi di rilievo sono rappresentati dalla valutazione delle operazioni di rinegoziazione di mutui, con specifico riguardo alla congruita' della valutazione economica di tale operazione, nonche' in riferimento alla destinazione a spese di investimento delle economie eventualmente conseguite. In tale Sezione e' stato inserito un focus sulla destinazione (settore e sottosettore di intervento di cui all'elenco della Banca dati MOP) dell'indebitamento acceso nell'esercizio 2021. Nella Sezione V, dedicata agli «Organismi partecipati», sono stati confermati alcuni ineludibili quesiti, tra i quali quelli sul rispetto dei vincoli di «scopo pubblico» del Tusp (art. 4, comma 1) nella ricognizione per il mantenimento di partecipazione societarie, nonche' della conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra la regione ed i propri organismi partecipati. Nel contempo, si e' posta una rinnovata attenzione sul fenomeno della costituzione di nuove societa' o sull'acquisizione di partecipazioni in societa' gia' costituite, sia con riguardo al rispetto dell'obbligo di trasmissione dell'atto deliberativo alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, sia per quanto concerne il profilo della verifica della congruita' dell'onere motivazionale a supporto della scelta, in tal senso, dell'ente. Come innanzi evidenziato, nella Sezione VI, dedicata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i nuovi quesiti riflettono l'entrata a «regime», per tutte le regioni, della disciplina di cui all'art. 1, comma 824, della legge n. 145/2018, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 821, della medesima legge n. 145, per cui a partire dal 2021, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche alle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni previste gia' dal 2019 per le regioni a statuto speciale, province, citta' metropolitane e comuni, secondo cui gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, cosi' come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri. Per le RSO, quindi, dall'esercizio esaminato, non sussiste piu' l'obbligo di certificazione del rispetto del pareggio di bilancio e la conseguente trasmissione della certificazione al MEF-RGS. Il monitoraggio dell'equilibrio fra entrate e spese finali a livello di comparto regionale viene effettuato anche dal MEF. Con riferimento alle novita' introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2021 (certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni nel 2021), nella cennata Sezione VI e' stato richiamato il rispetto della correlata normativa. Nella Sezione VII, destinata agli approfondimenti sul «Servizio sanitario regionale», e' stata riconfermata la parte, introdotta nel precedente questionario, interamente dedicata all'emergenza pandemica ancora in corso nel 2021. Tra i vari, nuovi, quesiti di questa Sezione si segnalano, a titolo esemplificativo, quelli concernenti il raggiungimento dell'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021 anche attraverso l'utilizzo delle entrate di cui al payback relativo all'anno 2019, oggetto di pagamento con riserva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 286, della legge n. 234/2021, nonche' quelli sull'impatto della gestione COVID sul risultato di esercizio del conto economico consolidato della regione. In considerazione della sensibile riduzione delle prestazioni sanitarie, diagnostiche ambulatoriali ed ospedaliere, differite a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati inseriti nuovi quesiti volti a monitorare il grado di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate. L'art. 26 del decreto-legge n. 73/2021 ha prorogato le principali deroghe ai tetti di spesa disposte con la prima legislazione emergenziale (decreti-legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020), in materia sia di assunzioni a tempo determinato che di trattamento economico accessorio del personale medico-infermieristico, nonche' di acquisto di prestazioni sanitarie dagli enti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale, disponendo per gli enti che hanno ottenuto una valutazione positiva, da parte del Ministero della salute, in ordine all'efficace implementazione delle misure di contrasto della pandemia nel corso del 2020, la possibilita' di utilizzare in maniera flessibile i fondi di bilancio destinati a tale finalita' e non spesi, nel corso dell'esercizio, destinandoli al recupero delle liste di attesa. Infine, nella Sezione VIII, recante «Analisi fondi per eventi sismici del 2016», sono stati confermati i quesiti delle precedenti edizioni, concernenti la gestione dei fondi destinati alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). La Sezione IX, intitolata «Note», come di consueto, e' stata dedicata all'inserimento di eventuali informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti nelle precedenti Sezioni. A differenza dei precedenti questionari, anche per esigenze correlate al nuovo sistema di informatizzazione «Limesurvey», i quadri contabili solitamente collocati dopo la parte dei quesiti sono stati inseriti nelle Sezioni pertinenti. Si segnala, altresi', che la distinzione tra dati provvisori e definitivi e' fornita, preliminarmente, in sede di compilazione della scheda anagrafica. 3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2021 delle regioni e province autonome e' volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. E' compito specifico dei Revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, i Revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home page. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it e accedere alla piattaforma denominata «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello. Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la citata piattaforma. All'utente si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresi' visibili, nella stessa schermata, tutti quelli gia' inviati. Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. Appena i questionari saranno disponibili, ne sara' data notizia attraverso specifica comunicazione sul portale FITNET/ Con.Te. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te. I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso l'apposito link visibile in ogni pagina del programma. Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile agli utenti la versione on-line. Parte di provvedimento in formato grafico |
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