Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 maggio 2022
Definizione delle modalita' attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 812, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 812, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' attuative per l'accesso al credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalita' per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
 
Art. 3

Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo di cui al citato art. 2, comma 1.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. Tale percentuale e' comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
 
Art. 4

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di imposta successivi.
 
Art. 5

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2022

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 973