Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2022
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commissione del 16 giugno 2021, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all'identita' varietale delle sementi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a);
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie oleaginose e da fibra;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commissione del 16 giugno 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE volta a chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all'identita' varietale delle sementi;
Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva (UE) 2021/971/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;
Ritenuto pertanto necessario modificare l'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di chiarire che anche le BMT possono essere utilizzate come metodo supplementare per l'esame dell'identita' della varieta' nel caso di dubbi;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 5 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;
Effettuata in data 15 novembre 2021, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'allegato IX del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 20

1. L'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, e' modificato come di seguito riportato:
a) alla lettera A) Cereali, dopo il punto 8, e' inserito il punto 9.:
«9. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 3 e 6, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.»;
b) alla lettera B) Foraggere, dopo il punto 6, e' inserito il punto 7.:
«7. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 4 e 6, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.»;
c) alla lettera C) Barbabietole, dopo il punto 5, e' inserito il punto 5-bis.:
«5-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.»;
d) alla lettera E) Oleaginose e da fibra, dopo il punto 3, e' inserito il punto 3-bis.:
«3-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.»;
e) alla lettera F) Ortive dopo il punto 3, e' inserito il punto 3-bis.:
«3-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.».
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° settembre 2022.
Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 110