Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 aprile 2022
Attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 «Idrogeno», del PNRR.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto l'art. 9 del citato regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce il divieto di cosiddetto «doppio finanziamento», ai sensi del quale progetti di riforma e di investimento a valere sul dispositivo per la ripresa e la resilienza possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra uno stesso costo;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito: «PNRR») approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Considerato, in particolare, l'Investimento 5.2 «Idrogeno» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del PNRR, volto a consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca e sviluppo nonche' a creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno;
Considerati i traguardi e gli obiettivi previsti dal PNRR per l'Investimento 5.2, il quale stabilisce, in particolare, che:
a) il traguardo M2C2-52, da raggiungere entro il 30 giugno 2022, e' costituito dall'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
b) l'obiettivo M2C2-53, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, e' costituto dalla costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacita' pari a 1 GW/anno;
Considerate le indicazioni riferite all'attuazione dell'Investimento 5.2 «Idrogeno» contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali si specifica, tra l'altro, che lo scopo dell'investimento e' sostenere progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo («Do no significant harm» - DNSH);
Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Visto, inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, ai sensi del quale, per il sopra richiamato Investimento 5.2 «Idrogeno», ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro;
Visti, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, recante «Istituzione della Unita' di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica», adottato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile») n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 203 che ha previsto l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ed in particolare l'art. 1, comma 232 stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e, con l'intento di favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Visto il decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2021, recante «Criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6, il quale disciplina una procedura negoziale per gli interventi di sviluppo territoriale o settoriale realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Testo unico sul pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare il comma 6 dell'art. 60 che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10;
Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformita' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a lungo termine (LTS) al 2050;
Vista la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione dell'8 luglio 2020 «Una Strategia europea per l'idrogeno climaticamente neutra», che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
Vista la pubblicazione delle «Linee Guida Preliminari per la Strategia nazionale idrogeno» del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali e' delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea;
Considerata la scadenza prevista per il traguardo M2C2-52 fissata alla data del 30 giugno 2022 e l'obbligo di assicurare il conseguimento di target, milestone e obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che il settore della produzione degli elettrolizzatori si connota per un elevato grado di innovazione, il cui sviluppo e' attualmente in una fase embrionale;
Ritenuto di attivare opportune sinergie con le procedure di selezione di stabilimenti industriali per la produzione di elettrolizzatori in corso di finalizzazione nell'ambito del Fondo IPECI, al fine di garantire sia il rispetto del traguardo M2C2-52, sia un efficiente impiego delle risorse disponibili;
Ritenuto di adottare il presente decreto per individuare le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione dell'Investimento 5.2, volto allo sviluppo della filiera industriale della produzione dell'idrogeno per il tramite della realizzazione di stabilimenti industriali per la produzione di elettrolizzatori e della relativa componentistica di supporto, nonche' procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal PNRR per l'investimento stesso;

Decreta:

Art. 1

Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie disponibili per le finalita' previste dalla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», Investimento 5.2 «Idrogeno», del PNRR ammontano a complessivi 450 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per l'ammontare di 250 milioni di euro, a sostenere la realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito dell'intervento strategico «Tecnologie e sistemi ad idrogeno» e specificatamente riferiti alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori, a valere sul «Fondo IPCEI» istituito dall'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a), al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacita' produttiva del target di investimento di 1 GW/anno al 2026;
c) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di formazione del personale strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Art. 2

Criteri generali per la declinazione delle modalita'
di attuazione degli interventi

1. Nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica:
a) sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), nonche' disciplinate le modalita' di assegnazione delle relative risorse;
b) e' adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);
c) e' disciplinata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale finalizzata alla selezione di progetti da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).
2. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi all'attuazione del comma 1, lettera c), il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. I progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti ai sensi del presente decreto assicurano il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione europea, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento /UE) 2021/241.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Qualora, in esito all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero a seguito di revoca, totale o parziale, del finanziamento residuino risorse disponibili, con decreto del Ministero della transizione ecologica si puo' procedere alla riallocazione delle stesse per il finanziamento di altri progetti previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), diversi da quelli per i quali erano state assegnate le risorse, comunque nel rispetto dei target previsti dal PNRR.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1838