Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 69
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;
Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1991, n. 359

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;
b) all'articolo 11, comma 1:
1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialita' Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non puo' essere inferiore a cm. 28.»;
c) all'articolo 13, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;»;
3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»;
d) all'articolo 14, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;»;
3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;
e) all'articolo 15, comma 1:
1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;»;
2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;
g) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:
scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 µs;
durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;
scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalita' automatica;
grilletto: protetto da ponticello;
sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;
capacita': almeno due coppie di elettrodi;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura. »;
h) all'articolo 20, comma 1:
1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;
2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;
3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;
i) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacita': non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;
l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;
m) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessita' ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 30, primo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
«Art. 30. (Armamento e divise).
I criteri per la determinazione dell'armamento in
dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al
personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che
svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in
difformita' alle vigenti norme in materia di armi, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146:
«Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del
Ministero dell'interno»:
«Art. 8 (Misure per l'ammodernamento di mezzi,
attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco).
Omissis.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le
necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e
secondo principi di precauzione e previa intesa con il
Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune
ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti
istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1,
lettera a).
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
1991, n. 359, recante: «Regolamento che stabilisce i
criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione
all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
1991.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 13, 14, 15,
16, 20, 30, e 37, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8. (Armamento ordinario di reparto). - 1.
L'armamento ordinario di reparto e' costituito dalle armi
per l'uso delle quali e' impartito l'addestramento
obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia
di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonche' il
fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima
rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore,
la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi
elettrici ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle
caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18,
specificamente individuate per tipo e modello con decreto
del Capo della polizia.»
«Art. 11. (Sfollagente). - 1. Lo sfollagente in
dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o
materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con
impugnatura scanalata, con anello e cinturino fissato
all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm. 3
e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. Nei servizi svolti
a bordo di convogli ferroviari dal personale della
specialita' Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato la
lunghezza non puo' essere inferiore a cm. 28.»
«Art. 13. (Fucile ad anima liscia). - 1. Il fucile ad
anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti
caratteristiche:
calibro: non inferiore a 12;
caricamento: singolo o multiplo;
ripetizione: manuale o semiautomatica, ovvero
entrambi i sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacita': non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: automatica o ordinaria o
d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di
sicura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed
elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 20 cm.;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.»
«Art. 14 (Fucile o carabina ad anima rigata). - 1. Il
fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto
deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: manuale o automatica o semiautomatica,
ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacita' caricatore: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o automatica o
d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di
sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne,
ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg;
eventuali accessori esclusi.»
«Art. 15 (Pistola mitragliatrice). - 1. La pistola
mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le
seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacita': da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura o
automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne,
ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg,
eventuali accessori esclusi.»
«Art. 16 (Fucile mitragliatore). - 1. Il fucile
mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le
seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacita': minimo 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne,
ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.»
«Art. 20 (Pistola a tamburo). - 1. La pistola a
tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le
seguenti caratteristiche:
calibro: 38 o 357 o 9;
capacita' tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
azione: singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi
di azione;
sicura: manuale o automatica, ovvero entrambi i
sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili;
lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15
cm);
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg,
eventuali accessori esclusi.»
«Art. 30 (Armi bianche). - 1. L'Amministrazione della
pubblica sicurezza puo' dotarsi di armi bianche per
impieghi operativi o di rappresentanza.
2. Il personale dirigente e direttivo porta la
sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola e'
altresi' armamento ordinario di reparto per il personale
impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonche'
per i reparti di servizio a cavallo.
3. Il coltello-pugnale e' armamento ordinario di
reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo,
subacqueo e di montagna, nonche' per i reparti speciali e
per i reparti specializzati.»
«Art. 37. (Sperimentazione di armi diverse e
aggiornamento tecnologico). - 1. L'Amministrazione della
pubblica sicurezza puo' essere autorizzata, con decreto del
Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei
propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche
diverse da quelle previste nel presente regolamento.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le
armi da sperimentare, le modalita' ed i termini della
sperimentazione.
3. In caso di grave necessita' e urgenza, con decreto
del ministro dell'interno, il personale della Polizia di
Stato all'uopo addestrato puo' essere autorizzato ad
impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse
da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente
sperimentate, purche' rispondenti alle caratteristiche
d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente
regolamento e comunque non eccedenti le potenzialita'
offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si
prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave
necessita' ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione
delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in
attuazione di specifiche disposizioni di legge.».
 
Art. 2

Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, e' abrogato.
2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1567