Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2022 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento politico «Moderati»


Art. 1.
Denominazione

1. E' costituito il movimento politico denominato «MODERATI».

 
Allegato «A»


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Sede e durata

1. Il Movimento ha la propria sede legale, nel territorio dello Stato, in Torino - via San Quintino n. 4.
2. Le modifiche della sede legale, sempre nel territorio dello Stato, sono deliberate dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea nella prima riunione successiva alla modifica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 cosi' come eventualmente modificato da successive disposizioni.
3. La durata del Movimento e' illimitata.

 
Art. 3.
Scopi e finalita'

1. Il Movimento, senza finalita' di lucro, si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani, e' aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune, solidale impegno.
2. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico un sistema di valori fondato sulla priorita' della persona, sul diritto alla vita, sulla liberta' e sulle dignita' di ogni essere umano, sulla concreta parita' di genere, sulla centralita' della famiglia, sulla solidarieta', sul rispetto dell'ambiente, su una visione di sviluppo sostenibile, sull'etica della concezione della societa' fondata sui valori comunitari e sullo Stato di diritto, garante per la liberta' e giustizia. La sussidiarieta' e il rispetto delle autonomie, la vicinanza delle istituzioni al cittadino e la pratica della moderazione costituiscono ulteriori cardini del Movimento.
3. Il Movimento ha una visione dell'economia e del mercato in cui la liberta' di iniziativa o la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo ed in cui le istituzioni assicurano le regole ed atti concreti per garantire i piu' deboli. Ha un programma di priorita' nazionali che comportano l'impegno per una societa' accogliente, un Paese vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e quindi uno Stato amico, con una scelta per l'Europa ispirata all'idea federale, e ad una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarieta' e sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli stati e la soluzione pacifica delle controversie. Considera la cultura, la conoscenza e la cura nei confronti di chi vive situazioni di fragilita' elementi imprescindibili per la costruzione di una societa' giusta, che metta sempre al centro la persona e la sua dignita'.

 
Art. 4.
Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale

1. Il simbolo del Movimento, che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera «A», e' rappresentato da un cerchio suddiviso in tre parti:
la parte superiore che reca i colori della bandiera italiana: da sinistra verde, bianco e rosso;
la parte centrale che reca su sfondo bianco la scritta di colore blu: «MODERATI»;
la parte inferiore che reca uno sfondo blu.
2. Il simbolo e' utilizzato in conformita' al presente statuto e ne puo' essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.
3. Le modifiche del simbolo e della denominazione sono approvate dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

 
Art. 5.
Iscritti e simpatizzanti

1. Sono iscritti coloro che aderiscono ai Moderati nelle forme previste dal successivo art. 6.
2. Gli iscritti partecipano attivamente alla vita del Movimento dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi l'essere cittadine o cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono iscriversi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta'.
Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalita' dei Moderati accettandone le regole dettate dal presente statuto. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 3, il movimento politico Moderati riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli iscritti al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
3. Tutti gli iscritti, senza discriminazione alcuna, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti con compiti di dirigenza e in pari tempo di accedere alle cariche interne con compiti di direzione o esecutivi. Gli iscritti hanno diritto di concorrere, con liberta' di opinione e di proposta, alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte del movimento politico Moderati.
4. L'iscrizione decorre dalla delibera del consiglio direttivo ed ha validita' fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso. Il rinnovo e' annuale.
5. Il Movimento e' aperto a tutti coloro che vogliano dare il loro contributo quali simpatizzanti.
Possono cosi' partecipare o sostenere le iniziative anche cittadine e cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalita' del movimento politico Moderati o di singole attivita' promosse dallo stesso, non intendono iscriversi.
6. Gli iscritti hanno il diritto di:
partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento;
esercitare personalmente il proprio voto ed essere candidati/e nell'elezione degli organi del Movimento, se maggiorenni;
conoscere le determinazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica del Movimento;
ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento, ove adottato.
7. Gli iscritti sono tenuti a:
contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;
contribuire al sostegno economico del Movimento, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo;
rispettare il presente statuto e i regolamenti eventualmente adottati;
favorire la partecipazione e l'adesione di altri uomini e altre donne al Movimento.
8. Il Movimento assicura il rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza e di identita' personale di ciascuno dei suoi iscritti e simpatizzanti, nonche' la tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, a quanto disposto dal regolamento europeo GDPR (regolamento UE n. 679/2016), dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

 
Art. 6.
Ammissione degli iscritti

1. La domanda di ammissione degli aspiranti iscritti deve essere presentata al consiglio direttivo e contenere l'impegno ad attenersi a quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti ove adottati e, in generale, a rispettare le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, dall'assemblea e dal Congresso.
2. Il consiglio direttivo con provvedimento motivato puo' opporre diniego alla domanda di ammissione.

 
Art. 7.
Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde in caso di mancato rinnovo e versamento della quota associativa annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento del Movimento e per causa di morte.
2. La perdita della qualifica di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento.
3. L'iscritto puo' recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio direttivo.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'iscritto non potra' vantare alcun diritto sul patrimonio del Movimento.

 
Art. 8.
Organizzazione territoriale

1. Non sono previste articolazioni territoriali.

 
Art. 9.
Organi del Movimento

1. Gli organi del Movimento sono:
il Congresso;
l'assemblea;
il presidente;
il segretario;
il consiglio direttivo;
il tesoriere;
il collegio dei probiviri.

 
Art. 10.
Il Congresso

1. Il Congresso e' l'organo deliberativo del Movimento ed e' convocato in via ordinaria ogni quattro anni dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e gli eventuali regolamenti.
2. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo in carica.
3. Il Congresso e' il massimo organo del Movimento ed e' costituito da tutti gli iscritti.
4. Il Congresso, a maggioranza dei votanti:
a. definisce la linea politica del Movimento;
b. elegge il segretario;
c. elegge sedici membri dell'assemblea;
d. elegge il collegio dei probiviri.
5. Il Congresso e' disciplinato da un regolamento (il «Regolamento del Congresso») approvato dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:
a. le candidature a segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di iscritti pari almeno al 10% (dieci per cento) del totale complessivo degli iscritti alla data di convocazione del Congresso;
b. i seggi dell'assemblea sono assegnati con metodo proporzionale al fine di assicurare una adeguata rappresentanza delle minoranze;
c. sono ammessi al voto gli iscritti che risultano tali alla data in cui viene convocato il Congresso che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto.
6. Il Congresso elegge i membri effettivi e supplenti del collegio dei probiviri secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto, facendo in modo che, al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere, il collegio sia composto in modo tale che almeno 2 (due) membri appartengano al genere meno rappresentato.

 
Art. 11.
Assemblea

1. L'assemblea e' costituita da:
a. i sedici membri eletti ai sensi dell'art. 10.4 c) del presente statuto;
b. il segretario;
c. i membri del consiglio direttivo;
d. i parlamentari europei, parlamentari italiani, consiglieri regionali.
2. I membri dell'assemblea restano in carica fino al Congresso successivo e ciascuno ha diritto ad un voto.
3. L'assemblea delibera su:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente statuto;
b. l'elezione del presidente che deve essere scelto tra i propri membri;
c. l'elezione dei componenti del consiglio direttivo nel rispetto dei principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere;
d. la nomina del soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014;
e. le modifiche al presente statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell'art. 4.3 del presente statuto;
f. i ricorsi alle pronunce del collegio dei probiviri secondo quanto stabilito dall'art. 22.9.
4. L'assemblea e' convocata almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
5. L'assemblea e' convocata dal presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'associazione), almeno cinque giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione puo' essere effettuata con le modalita' prescritte, con almeno ventiquattro ore di anticipo.
6. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
7. All'assemblea e' consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. E' consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'assemblea, con il limite di due deleghe per delegato.
8. L'assemblea e' presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, o nella prima seduta dopo il Congresso, dal membro piu' anziano di eta'. Il presidente nomina un segretario della riunione che redige il verbale della seduta.
9. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti partecipanti. L'assemblea e' validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti.
10. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. L'esercizio del voto avviene per voto palese espresso mediante alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un quinto dei membri presenti.
Le modifiche dello statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 
Art. 12.
Il Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo e' composto da quattro membri eletti dall'assemblea, oltre al segretario eletto dal Congresso.
2. Il consiglio direttivo e' l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso, per l'attuazione delle decisioni dell'assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalita' del Movimento. Si riunisce con frequenza almeno trimestrale ed e' presieduto dal segretario o in sua assenza dal membro designato dai partecipanti.
3. In particolare, il consiglio direttivo:
a. approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal tesoriere, da sottoporre all'assemblea ai sensi di legge o del presente statuto;
b. adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi del Movimento rispettando i criteri previsti dal presente statuto;
c. nomina tra i suoi membri il tesoriere;
d. decide sugli investimenti patrimoniali;
e. approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere;
f. stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli iscritti;
g. assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;
h. svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.
4. Il consiglio direttivo resta in carica per un periodo di quattro anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti dall'assemblea di cui all'art. 11.1 c), il segretario ne da' immediata comunicazione al presidente dell'assemblea affinche', alla prima assemblea utile, i membri cessati possano essere sostituiti.
6. Il consiglio direttivo si riunisce con un preavviso di ventiquattro ore, su convocazione del segretario. In caso di urgenza, il preavviso puo' essere ridotto a sei ore.
7. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal segretario, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.
8. E' ammessa la possibilita' che le riunioni del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto che presiede la riunione, dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.
9. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri o, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i membri.
10. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del segretario o in sua assenza del soggetto che presiede la riunione.

 
Art. 13.
Il segretario

1. Il segretario e' l'organo di indirizzo politico del Movimento.
2. Il segretario e' eletto dal Congresso e dura in carica per quattro anni e comunque fino al primo Congresso successivo alla sua elezione.
3. Il segretario ha la rappresentanza politica del Movimento, ne tutela l'interesse generale, ne attua la linea politica, nel rispetto degli indirizzi del Congresso, e sottopone al consiglio direttivo le proposte in ordine alle candidature.
4. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento di fronte ai terzi ed in giudizio ed e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento.
5. Il segretario esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. in particolare, a titolo esemplificativo, il segretario:
a) e' legittimato alla riscossione delle entrate;
b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere, nonche' contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;
c) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
d) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidita' finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;
e) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie;
f) gestisce i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.
6. Se il segretario si dimette prima del termine del suo mandato, il consiglio direttivo convoca senza indugio il Congresso.

 
Art. 14.
Il presidente

1. Il presidente e' eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi. Resta in carica per quattro anni e comunque fino al Congresso successivo alla sua elezione.
2. Il presidente presiede le riunioni dell'assemblea ed e' garante delle minoranze.

 
Art. 15.
Il tesoriere

1. Il tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo all'interno dei propri membri in occasione della prima seduta utile dopo il Congresso e resta in carica per un periodo di quattro anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso.
2. Il tesoriere predispone e sottopone al consiglio direttivo il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e gli altri documenti contabili di cui all'art. 12.3 a), assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.
3. Il tesoriere cura la pubblicita' dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet del Movimento.

 
Art. 16.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. In base alla legislazione vigente, le entrate del Movimento sono le seguenti:
quote associative;
contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
contributi ed erogazioni liberali di terzi;
eventuali contributi indiretti previsti dalla legge;
donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;
ogni altra entrata prevista dalla legge.
2. Il consiglio direttivo determina l'importo delle quote associative ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali affinche' sia garantito l'obiettivo che almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato.
3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neppure in forma indiretta, eventuali avanzi di gestione o utili, nonche' fondi, riserve o capitale.

 
Art. 17.
Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria del Movimento dura un anno e termina al 31 (trentuno) dicembre.
2. Il tesoriere, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, predispone il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo.
3. Il tesoriere, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, nel rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici.
4. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del segretario, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' dei bilanci previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili ed inottemperanze ad obblighi di legge.

 
Art. 18. Soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio
consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento e' affidato ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
2. Il controllo e' affidato con un incarico di durata triennale, rinnovabile per tre mandati, e in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il bilancio consuntivo sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale viene nominato dall'assemblea.

 
Art. 19.
Candidature

1. La selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e presidente di regione e di provincia autonoma sono approvate dal consiglio direttivo.
2. Le candidature vengono sottoposte dal segretario al consiglio direttivo perseguendo l'obiettivo della parita' di genere. La selezione delle candidature avviene sulla base di curriculum, secondo le modalita' eventualmente stabilite con regolamento del consiglio direttivo e nel rispetto di quanto disposto dal codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

 
Art. 20.
Pari opportunita' e pluralismo

1. Il Movimento promuove e persegue, anche attraverso azioni positive, l'obiettivo della parita' di genere in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione.
2. Gli incarichi, elettivi o di nomina sono affidati in modo da garantire l'equilibrio numerico di genere e comunque, in caso di organi collegiali o incarichi, in modo che almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato.
Nella formazione delle liste di candidati per la partecipazione a tutte le competizioni elettorali di organi assembleari o collegiali, almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) dovra' appartenere al genere meno rappresentato.
3. Nel rispetto del pluralismo, sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni, e con la sola eccezione degli organi esecutivi, avviene secondo metodi proporzionali, in modo da garantire, ove presenti, adeguata presenza alle posizioni di minoranza commisurate al loro effettivo grado di rappresentativita'.

 
Art. 21.
Controversie

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli iscritti al Movimento, nonche' tra gli esponenti degli organi statutari, e' previsto il ricorso preventivo al collegio dei probiviri.

 
Art. 22.
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri e' eletto dal Congresso ed e' composto da cinque membri effettivi che non rivestano alcuna carica all'interno del Movimento e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
Il collegio dei probiviri elegge il suo presidente tra i propri componenti.
2. Il collegio dei probiviri resta in carica per quattro anni e comunque fino al primo Congresso successivo alla sua elezione. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.
3. Il collegio dei probiviri decide entro centottanta giorni:
a. sulle controversie insorte tra gli iscritti e gli organi statutari del Movimento e/o sulle controversie insorte tra esponenti degli organi statutari del Movimento, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 21;
b. sulle controversie disciplinari.
4. Il collegio dei probiviri ha inoltre il compito di verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e di vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il collegio dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Movimento.
6. Il collegio dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro quindici giorni di calendario, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio dei probiviri medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
7. Il collegio dei probiviri decide, di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento e trasmette la pronuncia e le eventuali sanzioni al consiglio direttivo al fine di provvedere alla comunicazione ai soggetti interessati.
8. Le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Movimento; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva;
c) l'espulsione.
9. Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso appello all'assemblea, con ricorso inviato al presidente dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del collegio dei probiviri. Il presidente convoca l'assemblea senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti e' consentito di presentare documenti e memorie. L'assemblea puo' confermare, annullare o modificare la decisione del collegio dei probiviri.

 
Art. 23.
Scioglimento

1. Lo scioglimento del Movimento puo' avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la nomina di uno o piu' liquidatori, le modalita' di svolgimento della liquidazione e la destinazione del patrimonio del Movimento stesso, mediante provvedimento preso con votazione favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei votanti.

 
Art. 24.
Trasparenza e pubblicita'

1. Il Movimento assicura informazione, trasparenza e partecipazione e si uniforma alle disposizioni legislative di cui all'art. 5 della legge n. 13 del 2014.
2. Oltre alle forme di coinvolgimento diretto degli iscritti, il Movimento si avvale di un sito internet attraverso il quale rende visibili tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, sulle deliberazioni politiche adottate, sui propri organi associativi, nonche' sui propri bilanci, completi di tutte le relazioni a corredo e sui contributi ricevuti e pubblicati ai sensi di legge.

 
Art. 25.
Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.