Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 31 marzo 2022
Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
Vista la convenzione sulla diversita' biologica (CBD) adottata il 22 maggio 1992, durante la Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo (UNCED - «The Earth Summit»), tenuta a Rio de Janeiro nel 1992;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione», come modificato dal regolamento (UE) n. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021;
Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri»;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» che, all'art. 2, comma 2, lettere a e b definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» per i quali lo Stato deve stabilire i criteri di ammissione (All. II e All. III);
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» che, all'art. 3, definisce i requisiti dei materiali di base;
Visto, in particolare, il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10, comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 460 dell'11 ottobre 2017 recante «Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalita' dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversita' (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare l'art. 13 che con il comma 5 attribuisce alla Commissione tecnica, di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879, recante «Istituzione del registro nazionale dei materiali di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2021;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 13, comma 3, in cui sono riconosciuti, quali Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, i Centri nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, ove e' previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati ulteriori Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico;
Tenuto conto dello schema OCSE per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati in ambito internazionale «OECD Forest seed and plant scheme»;
Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020 COM (2020) 380 relativa alla strategia dell'UE sulla biodiversita' per il 2030;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica istituita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, riguardo all'istituzione del registro nazionale e alla definizione di criteri minimi comuni per l'individuazione e la gestione dei materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020;
Visto il decreto del direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021, n. 307490, di approvazione del registro nazionale dei materiali di base, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021, n. 269708, recante «Modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di propagazione forestale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 del 27 luglio 2021;
Considerato che l'emanazione del decreto ministeriale 11 giugno 2021, n. 269708, di modifica sostanziale delle rregioni di provenienza, esplicita geograficamente zone omogenee dal punto di vista ecologico assimilabili a quelle di cui all'art. 13 comma 3 del decreto legislativo n. 34/2018 e consente di individuare un primo elenco di nuovi Centri nazionali che non puo' essere immediatamente esaustivo ma potra' essere integrato ed aggiornato con successivi decreti;
Viste le note DG PNA prot. 123479 dell'11 novembre 2021 inoltrata a UNIFI - FALP, prot. 123484 dell'11 novembre 2021 inoltrata al Centro di ricerca foreste e legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL), prot. 123482 dell' 11 novembre 2021 inoltrata a CNR IPSP, prot. 123475 dell'11 novembre 2021 inoltrata al Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte e prot. 123655 dell'11 noembre 2021 inoltrata a Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione con le quali e' stato richiesto ai nuovi Centri nazionali di autocertificare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, lo svolgimento dell'attivita' rispondente a quanto indicato all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Viste le note di riscontro alla DG PNA con le relative autocertificazioni richieste prot. 306214 del 18 novembre 2021 inoltrata da UNIFI - FALP, prot. 109785 del 19 novembre 2021 inoltrata da CREA-FL, prot. entrata MiTE 129704 del 23 novembre 2021 e 5332 del 24 novembre 2021 inoltrate da CNR IPSP, prot. 7237 del 17 novembre 2021 inoltrata dal Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte, prot. entrata MiTE n. 126544 del 17 novembre 2021 e n. 128403 del 19 novembre 2021 inoltrate da Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione con le quali e' stato dichiarato dai nuovi Centri nazionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e conservazione della biodiversita' forestale di importanza nazionale, rispondente a quanto indicato all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Acquisito il concerto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota dell'8 marzo 2022;
Sentito il Ministero della difesa che si e' espresso con nota del 14 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il presente decreto individua i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale (di seguito anche Centri nazionali).
2. Le zone omogenee dal punto di vista ecologico, di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono assimilate alle regioni di Provenienza identificate nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879 di istituzione del registro nazionale dei materiali di base, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021, cosi' come modificate con decreto ministeriale 11 giugno 2021, n. 269708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 27 luglio 2021, con particolare riferimento all'art. 1, comma 4.
 
Art. 2

Centri nazionali per lo studio e la conservazione
della biodiversita' forestale

1. Sono Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i Centri nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, di Peri e di Bosco Fontana.
2. Ad integrazione dei centri di cui al comma 1, sono altresi' riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, ai sensi del citato art. 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 34/2018, i seguenti:
a) UNIFI-FALP, laboratorio semi Universita' di Firenze - sezione Foreste ambiente legno paesaggio;
b) CREA-FL, Centro di ricerca foreste e legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
c) CNR-IPSP, Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP), Dip. Biodiversita' degli ecosistemi agro-forestali (Biodiv);
d) Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte;
e) Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione (Emilia-Romagna).
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i Centri di cui ai commi 1 e 2, sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione dei materiali di base collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.
 
Art. 3

Obblighi dei Centri nazionali per lo studio
e la conservazione della biodiversita' forestale

1. I Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'art. 2 assicurano e perseguono:
a) l'approvvigionamento e la conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della biodiversita' di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico e quindi le specie piu' rappresentative e quelle endemiche degli ecosistemi forestali ivi presenti;
b) la cura di specifiche attivita' di studio e modalita' di conservazione del germoplasma forestale, di cui alla lettera a) e altre eventuali, di importanza scientifica e di riferimento nazionale.
 
Art. 4

Monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale

1. Al fine di consentire il monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale e il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'art. 2 redigono una relazione annuale sulle principali attivita' di conservazione svolte e sulla consistenza del patrimonio genetico forestale disponibile in situ e ex situ per le zone omogenee dal punto di vista ecologico e per le specie e provenienze forestali di pertinenza.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 e' presentata, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, da ciascun Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, al Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare (PNM) che ne verifica i contenuti.
3. In caso di mancato invio o di incompletezza della relazione inviata, il Ministero ne chiede la regolarizzazione indicando i documenti o le parti mancanti che sono inviati dal Centro interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Per i soli Centri di cui all'art. 2, comma 2, in caso di ripetute irregolarita', il Ministero valuta l'adozione del provvedimento di revoca del titolo, previa contestazione al Centro nazionale interessato, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ed, eventualmente, le istituzioni scientifiche pubbliche specializzate nel settore della conservazione del patrimonio genetico forestale.
5. Con le stesse modalita' di cui al comma 4, il Ministero verifica, con cadenza almeno biennale o in caso di richiesta di eventuali enti interessati, l'elenco di cui all'art. 2, comma 2, per valutare l'inserimento di ulteriori Centri nazionali.
 
Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola individuazione del riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 6

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1831