Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022, n. 70
Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2020, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020 e 5 novembre 2020, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 28 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative SI.N.PRE.F. e S.N.A.DI.P. - CISAL.
Preso atto che l'organizzazione sindacale AP - Associazione Sind. Prefettizi non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le proprie osservazioni;
Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del predetto decreto legislativo, n. 139, del 2000, la predetta ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2000:
«Art. 26. (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29,
comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»
«Art. 27. (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.»
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione del 16 dicembre 2019 recante
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
relativo al triennio 2019-2021, riguardante il personale
della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2020, n.
14.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio
2018, n. 66 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per
il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il
personale della carriera prefettizia» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2018, n. 134.
- Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2012
e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n. 11 di novembre 2012.
- Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2013
e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n. 10 di ottobre 2013.
- Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre 2013
e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n. 2 di febbraio 2014.
- Il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014
e' stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n. 10 di ottobre 2014.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 20 e 29 del
citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 10. (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.»
«Art. 20. (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.»
«Art. 29. (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei
termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si
concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.»
- Si riporta il testo dei commi 149, 436, 437, 440 e
442 dell'art. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente
periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di
euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso
pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare
all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale della carriera
prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale di livello
dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile
dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo.»
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.»
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°(gradi)
aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a
decorrere dal 1°(gradi) luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1°(gradi) gennaio 2019 fino
alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio
2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.»
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di
incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908
euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive
incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia'
previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di
rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale
della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66.»
- Si riporta il comma 127 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»:
«127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni» e le parole: «
1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 3.375
milioni».»
- Si riportano i commi 959 e 1029 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
«959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.»
«1029. In relazione all'esigenza di procedere alla
graduale perequazione del trattamento economico del
personale della carriera prefettizia a quello della
dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse
disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021
sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni
di euro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,
convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 21. (Risorse aggiuntive per il personale della
carriera prefettizia). - 1. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del
medesimo comma, all'incremento del fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale della carriera prefettizia di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a
decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.»

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
 
Art. 3

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del predetto indice.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 29, del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,
n. 66

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) dopo le parole «necessita' di servizio» sono inserite le seguenti: «nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva»;
2) dopo le parole «congruo riposo compensativo» sono inserite in fine le seguenti: «da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Articolo 4-bis. (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente: «periodo» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.»;
2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita' lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica.»;
d) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo:
«Articolo 5-bis. (Ferie e riposi solidali). - 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i funzionari prefettizi possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Il funzionario che si trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 puo' presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i funzionari l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il funzionario richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei riposi compensativi.
8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.»;
e) all'articolo 7, comma 7, le parole: «della durata massima di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata del periodo di prova»;
f) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 7-bis. (Congedi per donne vittime di violenza). - 1. La funzionaria della carriera prefettizia, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la funzionaria che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta all'Amministrazione - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra sede dell'amministrazione dell'interno diversa da quella di residenza. Entro quindici giorni dalla suddetta domanda l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall'interessata.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
Art. 7-ter (Congedi per motivi di famiglia). - 1. Il funzionario puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.»;
g) all'articolo 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'»;
2) al comma 7, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.»;
3) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.
8-ter. Fino al compimento del terzo anno di eta' dei figli, il funzionario della carriera prefettizia puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potra' essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile.»;
h) all'articolo 9, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «del coniuge anche legalmente separato,» sono inserite le seguenti: «, dell'unito civilmente»;
2) alla lettera c), dopo la parola «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente puo' fruirne anche in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall'evento;»;
3) alla lettera d) la parola «documentati» e' soppressa;
i) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 9-bis. (Accesso alla formazione). - 1. La formazione e l'aggiornamento professionale, volti ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, sono destinati a tutti i funzionari della carriera prefettizia. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
2. La partecipazione alle iniziative di formazione e' curata dal Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, d'intesa con l'ufficio d'appartenenza, compatibilmente con lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di spesa per la formazione.»;
j) all'articolo 12:
1) al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Cio' nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessita' operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessita' di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilita' e l'individuazione delle modalita' applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilita' si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata.»;
3) al comma 2:
3.1) alla lettera b), n. 3) le parole: «- Stampa e Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale»;
3.2) alla lettera d), n. 1) le parole «Affari generali» sono sostituite dalle seguenti: «analisi, coordinamento e documentazione»;
3.3) alla lettera d), n. 2) le parole «analisi, programmi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Affari generali e personale»;
3.4) alla lettera d), n. 3) le parole «tecnico-giuridico e contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «affari giuridici e del contenzioso»;
3.5) alla lettera g), dopo la parola «Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l'Amministrazione Generale,»;
4) al comma 3 dopo le parole «e gli Uffici di cui al comma 2.» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del turno di reperibilita', deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita', l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilita', il funzionario avra' cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute piu' opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.»;
6) al comma 4, le parole da «entro il mese successivo a quello di maturazione» a «struttura in cui funzionario presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»; dopo le parole «Negli altri casi di» la parola «effettiva» e' soppressa;
7) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6-bis. Anche con riguardo alla disciplina dei turni di reperibilita' trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, e' riconosciuto l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu' favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.»;
k) all'articolo 16:
1) al comma 3, la parola «maggio» e' sostituita con la parola «marzo»;
2) al comma 4, la parola «maggio» e' sostituita con la parola «marzo»;
l) all'articolo 17, comma 6, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta.»;
m) all'articolo 19, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalita', sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo' associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135»;
n) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Stipendio tabellare). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: euro 100.561,93;
viceprefetto: euro 66.560,89;
viceprefetto aggiunto: euro 47.900,91.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: euro 101.406,60;
viceprefetto: euro 67.119,97;
viceprefetto aggiunto: euro 48.303,25.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: euro 106.832,02;
viceprefetto: euro 70.711,00;
viceprefetto aggiunto: euro 50.887,56.
4. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2019-2021.
5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.»;
o) L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.»;
p) L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23. (Retribuzione di posizione). - 1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 1° gennaio 2019:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: euro 24.789,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: euro 14.121,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: euro 7.399,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro 40.830,72;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro 35.336,41;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro 28.502,12;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro 26.894,57;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro 21.928,77;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro 17.623,62;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro 13.069,62.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro 43.167,67;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro 37.358,90;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro 30.133,45;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro 28.433,89;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro 23.183,87;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro 18.632,31;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro 13.817,66.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni ed in data 26 gennaio 2021, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro 50.153,67;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro 43.404,84;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro 35.010,06;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro 33.035,46;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro 26.935,81;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro 21.647,65;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro 16.053,83.
5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2, 3 e 4 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.
7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
9. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2019:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 44.907,95;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 38.865,32;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 29.321,30;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 23.905,18;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 19.036,28;
a decorrere dal 1° gennaio 2020:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 47.478,27;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 41.089,79;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 30.999,51;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 25.273,40;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 20.125,83;
a decorrere dal 1° gennaio 2021:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 55.161,87;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 47.739,51;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 36.016,29;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 29.363,50;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 23.382,87.
10. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati dai decreti del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2020, del 5 novembre 2020 e del 26 gennaio 2021, che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati e' riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari a quello connesso al precedente incarico fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22. In ogni caso gli effetti derivanti dal presente comma decorrono dal 1° gennaio 2021.
11. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e in data 26 gennaio 2021, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.
12. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.»;
q) all'articolo 24:
1) al comma 1, dopo le parole: «Regione Sardegna» le parole: «, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta» sono soppresse; le parole «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021»;
2) al comma 2, dopo le parole «successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e in data 26 gennaio 2021»;
r) all'articolo 25, dopo le parole «del corso di formazione» le parole: «e di tirocinio operativo» sono soppresse;
s) all'articolo 26, comma 2, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 12,
16, 17, 19, 21, 24, 25 e 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio
economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale
della carriera prefettizia», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4. (Tempo di lavoro). - 1. Nel rispetto delle
peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo
dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della
carriera prefettizia organizza la propria presenza in
servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo
flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso
cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti
alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da
conseguire.
2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni,
al personale della carriera prefettizia non si applica il
regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si
determini una interruzione od una riduzione del riposo
fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della
carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una
volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato
recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a
quello sacrificato alle necessita' del servizio nella
giornata successiva o nella settimana immediatamente
successiva. In caso di prestazione lavorativa nei giorni
non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo
riposo compensativo da fruire obbligatoriamente al massimo
entro i quindici giorni successivi.»
«Art. 5. (Congedo ordinario). - 1. Considerato che
l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si
articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della
carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre
anni di servizio comprendendo in essi il periodo del corso
di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i
funzionari della carriera prefettizia assunti al primo
impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene
conto anche del servizio prestato per almeno tre anni
presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo
determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.
2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano
altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco
dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione
dal servizio la durata delle ferie e' determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei
dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore
a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
4. Il funzionario della carriera prefettizia che e'
stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto
alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e,
salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni
applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non
sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovra'
assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del
funzionario interessato.
6. E' obbligo del funzionario della carriera
prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il
responsabile della struttura in cui presta servizio, in
modo da garantirne la necessaria operativita'.
Compatibilmente con le esigenze di servizio,
l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera
prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi
nel corso dell'anno.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per
necessita' di servizio, il funzionario della carriera
prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il
funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto
al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano
per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera
prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o
di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere
fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In
caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,
tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno
successivo.
10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il
termine di cui al precedente comma 9.
11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli
effetti civili.
12. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in
cui il funzionario della carriera prefettizia presta
servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un
giorno ordinariamente lavorativo.
13. Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita'
lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste
dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo
Stato italiano e le confessioni diverse da quella
cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non prestata
dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in
altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della
struttura.»
«Art. 7. (Aspettativa per motivi personali e di
famiglia). - 1. Al funzionario della carriera prefettizia
che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi
in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1
si applicano le medesime regole previste per le assenze per
malattia.
3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato
in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di
aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi
diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di
servizio attivo.
4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti
anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per
malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
la concessione, invita il funzionario della carriera
prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci
giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le
stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere
servizio di propria iniziativa.
6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie
di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque
denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e
dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia
che assume servizio presso altra pubblica amministrazione
in quanto vincitore di pubblico concorso, e' concesso, a
domanda, un periodo di aspettativa per tutta la durata del
periodo di prova, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza del sopraindicato
periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza
giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego,
viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.»
«Art. 8. (Congedi parentali e disposizioni a tutela
della maternita' e della paternita'). - 1. Sono operative,
in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, in materia di congedi dei
genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'.
Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i
funzionari della carriera prefettizia e' determinato in
giorni cinque con comunicazione in forma scritta al
responsabile della struttura presso cui prestano servizio.
In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali
la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore
antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo
di maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16,
17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla
componente stipendiale di base e dalla retribuzione di
posizione parte fissa e parte variabile, nonche' la
retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita'
svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri,
i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la
retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei
casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in
alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per
ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza
retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2.
5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o
paternita' non goduti prima della data presunta del parto,
da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono
essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di
assenza sono computate ai fini del raggiungimento del
limite massimo previsto. Se tra due periodi di congedo
parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro
effettivo, devono essere computati come congedo parentale
anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il
rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore
dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni
concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del
figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con
oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.
8-ter. Fino al compimento del terzo anno di eta' dei
figli, il funzionario della carriera prefettizia puo'
richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione
temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o
inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso,
il periodo di assegnazione non potra' essere inferiore ad
un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere
motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto
temporaneamente lasciato libero non si rendera'
disponibile.»
«Art. 9. (Permessi per esigenze personali). - 1. Il
funzionario della carriera prefettizia ha diritto di
assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente
ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle
relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa
intesa con il responsabile della struttura di appartenenza,
a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di
giorni otto per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge
anche legalmente separato, dell'unito civilmente o del
convivente stabile o di un parente entro il secondo grado,
anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un
soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario,
in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche
frazionati, per evento. Tali giorni devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o
della necessita' di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei
soggetti di cui al presente comma il funzionario della
carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento
predetto, puo' concordare con il responsabile della
struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse
modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche
per periodi superiori a tre giorni;
c) in occasione del matrimonio o dell'unione civile
per quindici giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni
dall'evento. Il dipendente puo' fruirne anche in un momento
successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi
dall'evento;
d) motivi personali entro il limite complessivo di
tre giorni per ciascun anno.
2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi
nell'anno solare, sono valutate agli effetti
dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di
ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.
3. I predetti periodi di assenza non producono effetti
sul trattamento economico del funzionario della carriera
prefettizia.
4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
5. Il funzionario della carriera prefettizia ha
altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in
relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di
regolamenti di attuazione o dei decreti previsti
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o
congedi comunque denominati.»
«Art. 12. (Reperibilita'). - 1. In relazione alla
necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze
connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, del sistema della protezione civile e della
difesa civile e degli altri diritti civili e politici
costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera
prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore
eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e
dei criteri indicati nel presente articolo. Cio' nei casi
in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in
presenza di necessita' operative non preventivamente
programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di
lavoro, laddove sussista la necessita' di attivarsi
prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle
esigenze indicate nel presente comma.
1-bis. La fissazione dell'orario per l'effettuazione
dei turni di reperibilita' e l'individuazione delle
modalita' applicative per lo svolgimento del servizio
tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura
e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In
mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente
previsto, il turno di reperibilita' si svolge nei giorni
infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00
del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non
lavorativi per l'intera giornata.
2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la
reperibilita' sono individuati come segue:
a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per
le esigenze di cui al comma 1;
b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro
individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21
marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:
1) Ufficio di Gabinetto;
2) Segreteria speciale;
3) Ufficio-Relazioni con la stampa e comunicazione
istituzionale;
4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni
parlamentari;
c) Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto
del Capo Dipartimento;
d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le
esigenze di:
1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio
analisi, coordinamento e documentazione;
2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II:
Ufficio Affari generali e personale;
3) Direzione centrale della Polizia criminale -
Ufficio II: Ufficio affari giuridici e del contenzioso;
4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della
Polizia di frontiera;
5) Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato;
e) Dipartimento per le Liberta' civili e
l'immigrazione, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
2) Direzione centrale per i Servizi civili, per
l'immigrazione e asilo;
f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
g) Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per
le Politiche del personale dell'amministrazione civile e
per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze
di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.
3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun
servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario
della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti
i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici
di cui al comma 2, garantendo l'alternanza degli stessi con
riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi. I
titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari
appositamente designati, all'addestramento di tutto il
personale interessato.
3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia,
durante lo svolgimento del turno di reperibilita', deve
essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente
comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui,
durante il turno di reperibilita', l'attivita' non possa
essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile
assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo
svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in
presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle
situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento
della reperibilita', il funzionario avra' cura di informare
il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle
forme ritenute piu' opportune, per le eventuali
determinazioni di competenza.
4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il
periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al
funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero
dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve
essere fruito obbligatoriamente al massimo entro i quindici
giorni successivi. Negli altri casi di presenza in servizio
si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede
alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2,
nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale
maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22.
6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di
uffici centrali e periferici sono individuate specifiche
modalita' applicative della reperibilita'.
6-bis. Anche con riguardo alla disciplina dei turni di
reperibilita' trovano applicazione le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In
particolare, alle lavoratrici madri con figli minori fino
ai tre anni, che ne facciano richiesta, e' riconosciuto
l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore
20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu' favorevoli
soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi
decentrati.»
«Art. 16. (Adempimenti dell'amministrazione in materia
di distacchi, permessi e aspettative sindacali). - 1. Il
Dipartimento competente per l'amministrazione del personale
della carriera prefettizia procede all'accertamento delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini
di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3,
del presente decreto. Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle
trattenute per il contributo sindacale effettivamente
operate tramite delega di cui e' titolare il soggetto
sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre
dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura
viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio
immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia
fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati
riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in
vista della loro certificazione e della sottoscrizione
della relativa documentazione. Ove dovessero essere
riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio
possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito
incontro con il predetto Dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia,
nel corso del quale si procede all'esame della
documentazione presentata ed alla conseguente rettifica
della relativa documentazione nel caso di riscontro
positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia
invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati
complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti
dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le
organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita,
mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova
aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari,
purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella
titolarita' delle deleghe che a esso vengono imputate, o
che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente
dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e
procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di
distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
il Dipartimento competente per l'amministrazione del
personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli
e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e'
tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun
nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e
il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della
funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti
dal presente decreto.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora
non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei
commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 15, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato dal
Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3
e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso,
sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla
relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari responsabili delle strutture che
dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto
previsto negli articoli 13, 14 e 15 sono responsabili
personalmente.»
«Art. 17. (Tutela del dirigente sindacale). - 1. Il
funzionario della carriera prefettizia, dirigente
sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco
o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita'
maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni
svolte e della particolarita' dell'ordinamento della
carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di
funzione corrispondente a quello ricoperto prima del
distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda,
essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri
richiedenti in una sede della propria amministrazione
quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di
avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un
posto in organico e un equivalente posto di funzione.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al
dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del
distacco frazionato e' conferito il posto di funzione
corrispondente a quello ricoperto prima del distacco
nell'ambito della stessa sede di servizio.
3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati
all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella
stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto
solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di
appartenenza.
4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del
mandato sindacale.
5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere
discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne'
puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere
conflitti di interesse con la stessa.
6. La valutazione annuale del funzionario in distacco
ai sensi dell'articolo 13 e' effettuata direttamente dal
Consiglio di amministrazione, previa proposta per i
viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione
in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e
delle valutazioni operate in precedenza. In caso di
fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17
e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La
predetta valutazione da parte del Consiglio di
amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale
precedente alla decorrenza del distacco sindacale, tenendo
conto anche della relazione presentata dal funzionario
sull'attivita' svolta.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e
9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro
funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.»
«Art. 19. (Copertura assicurativa). - 1. Ai fini della
copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono
individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilita'
civile, inerente le attivita' connesse a compiti
istituzionali, derivante ai funzionari della carriera
prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni
involontariamente cagionati a terzi;
b) estensione della copertura anche alle ulteriori
attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari
connesse ad incarichi direttamente o indirettamente
riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura
assicurativa;
e) previsione della possibilita' per il dirigente di
aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il
versamento di una quota individuale aggiuntiva.
1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative
necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilita' civile del funzionario della carriera
prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le
ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate
le risorse finanziarie destinate a tale finalita', sulla
base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo'
associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione
gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia
sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente
articolo, le relative risorse previste dalle previgenti
disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno
di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione
di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in
sede di contrattazione decentrata.
1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.»
«Art. 24. (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno
determina gli importi spettanti come retribuzione di
risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti,
nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno
precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli
obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari
prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il
Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il
Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il
Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, per il triennio 2019-2021, la retribuzione di
risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti
parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di
50.
2. La misura della retribuzione di risultato verra'
definita in sede di accordi decentrati a livello centrale,
tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in
caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in
data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data
26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici
mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo
indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e
senza oneri aggiuntivi.»
«Art. 25. (Trattamento economico dei consiglieri). - 1.
Il trattamento economico dei consiglieri di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e
fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e'
determinato in misura pari all'ottanta per cento dello
stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici
mensilita'.»
«Art. 26. (Effetti del nuovo trattamento economico). -
1. Le misure del trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto,
sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di
vigenza del triennio 2019 - 2021.
3. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto,
nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice
civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.»
 
Art. 5

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 35.608.200 per l'anno 2022 e ad euro 15.175.300 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto ad euro 11.432.900 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b) quanto ad euro 9.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
c) quanto a complessivi euro 15.175.300 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante riduzione, per euro 6.175.300, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per euro 9.000.000, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1029, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1596

Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 436 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo del comma 1029 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si vedano le note alle
premesse.