Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 72
Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 36);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante: «Modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e, in particolare, gli articoli 68 e 72 relativi alle importazioni non soggette all'imposta e alle operazioni non imponibili;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, in particolare, l'articolo 17, che prevede i casi di esenzione dal pagamento dell'accisa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;» .
2. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c),del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'ALLEGATO
A, n. 36, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019-2020):
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«ALLEGATO A:
(articolo 1, comma 1)
(Omissis).
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta)
Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma
lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8 bis, nonche' nel
secondo comma dell'art.9limitatamente all'ammontare dei
corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti
articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la
cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'articolo72. Per le operazioni concernenti l'oro
da investimento di cui all'articolo10, numero 11),
l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati
risultino da conforme attestazione resa, in sede di
dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua
l'operazione;
c-bis);
d) la reintroduzione di beni nello stato
originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva
esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la
franchigia doganale;
e);
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici
ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo
comma, lettera l) dell'articolo2;
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema
di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema,
ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di
gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti
a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;
g-ter) le importazioni di beni per le quali
l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di
cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella
dichiarazione doganale di importazione sia indicato il
numero individuale di identificazione IVA attribuito per
l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al
rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo
conto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 17 (Esenzioni). - 1. I prodotti soggetti ad
accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono
destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni
diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed
ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia
parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli
usi consentiti, con esclusione delle Forze armate
nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo
stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa
nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni
dai diritti di accisa deve essere preventivamente
autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con
l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al
comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri
prodotti in regime sospensivo con il documento
amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5,
e con un certificato di esenzione conforme al formulario
adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE)
2020/262.
3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi
5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle
forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di
una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord
Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali
accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2020/262.
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati
ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o
l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in
conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime
di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo' essere
previsto il condizionamento in recipienti di determinata
capacita'.
4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento
dell'accisa quando sono:
a) denaturati e usati a fini industriali od
orticoli;
b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed
a prove relative alla qualita' dei prodotti;
d) riutilizzati dal produttore.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 72 (Operazioni non imponibili). - 1. Agli
effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non
imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli
8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti
diplomatici e consolari, compreso il personale
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di
reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati
membri, dei quartieri generali militari internazionali e
degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del
Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della
difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione
istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dell'Unione europea, della
Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca
centrale europea, della Banca europea per gli investimenti
e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il
protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita'
europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni
e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi
per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che
cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se
effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione
di contratti di ricerca e di associazione conclusi con
l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della
partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dell'Istituto universitario
europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti degli organismi internazionali
riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c),
nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei
limiti fissati dalle convenzioni internazionali che
istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c),
d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti
indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano
alle operazioni per le quali risulta beneficiario un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico
degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite
di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita'
relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e
negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai
diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi
internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari
si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427:
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 1. L'imposta
sul valore aggiunto si applica sugli acquisti
intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di
cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di
beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato
membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato
membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed
anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e),
costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di
lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso
totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con
motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore
a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi
le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita'
commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o
di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo
8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di
trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione
che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione
sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data
del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione
in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti
energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi
lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione
europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione
o una rete connessa a un tale sistema.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di
beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento
o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del
Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999,
e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio
25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
d'imposta, nello Stato membro di provenienza;
l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni
o che, se importati, beneficerebbero della ammissione
temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
decretoche non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui
all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'
superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di
gas mediante un sistema di gas naturale situato nel
territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui
all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca
deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La
revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
 
Art. 2

Modificazioni in materia di accisa

1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali;».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 17 (Esenzioni). - 1. I prodotti soggetti ad
accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono
destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni
diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed
ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia
parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli
usi consentiti, con esclusione delle Forze armate
nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo
stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia