Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2022 (vai al sommario)
LEGGE 17 giugno 2022, n. 71
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e procedimento

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalita';
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, commi 1 e
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17-bis (Testi unici compilativi). - 1. Il
Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti
materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite
nel testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del
Consiglio dei ministri.
3. (Omissis).".
 
Art. 2
Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di
assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con
rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di
approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo
7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di
consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale
presso la Corte di cassazione

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di piu' di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;
b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilita' di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati e' eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalita' idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonche', in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianita' dei candidati siano valutati, in conformita' ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze ri spetto agli incarichi per cui e' richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio dalla sezione per la cui direzione e' indetto il concorso, alla capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacita' di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;
e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonche' alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;
f) conservare il criterio dell'anzianita' come criterio residuale a parita' di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessita' di dare prevalenza, a parita' di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;
g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalita' definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonche', a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attivita' svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresi', che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;
l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
m) prevedere che la capacita' di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui e' richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attivita' annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresi' che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticita', stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;
c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalita' richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;
b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita', sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;
c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianita', l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianita', un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalita' corrisponda un punteggio;
d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonche' al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: «inidoneo», «discreto», «buono» o «ottimo», il quale ultimo puo' essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;
f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalita' e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;
h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacita' scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarita' delle funzioni esercitate;
i) prevedere che, nella valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attivita' esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attivita' assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacita' scientifica e di analisi delle norme;
m) escludere la possibilita' di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di «ottimo» dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita'.

Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
G.U. 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo degli articoli 12, 45 e 46 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 12 (Requisiti e criteri per il conferimento
delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati,
mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla
quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma
11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la
valutazione di professionalita' richiesta. In caso di esito
negativo di due procedure concorsuali per inidoneita' dei
candidati o per mancanza di candidature, qualora il
Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere
una situazione di urgenza che non consente di procedere a
nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni
avviene anche d'ufficio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, comma 3, e' richiesta la sola delibera di
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del
periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 13.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento
almeno della seconda valutazione di professionalita'.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, comma 8, e' richiesto il conseguimento
almeno della terza valutazione di professionalita'.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, e' richiesto il
conseguimento almeno della quarta valutazione di
professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, comma 10, e' richiesto il conseguimento
almeno della terza valutazione di professionalita'.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, e' richiesto il
conseguimento almeno della quinta valutazione di
professionalita'.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, comma 15, e' richiesto il conseguimento
almeno della sesta valutazione di professionalita'.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, comma 16, e' richiesto il conseguimento
almeno della settima valutazione di professionalita'.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli
elementi desunti attraverso le valutazioni di cui
all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate
le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di
collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale,
con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi
di formazione in materia organizzativa e gestionale
frequentati nonche' ogni altro elemento, acquisito anche al
di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi
l'attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi
desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11,
commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del
posto da coprire, deve avere svolto funzioni di
legittimita' per almeno quattro anni; devono essere,
inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di
direzione, di organizzazione, di collaborazione e di
coordinamento investigativo nazionale, con particolare
riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in
materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima
dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento
che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11,
l'attitudine direttiva e' riferita alla capacita' di
organizzare, di programmare e di gestire l'attivita' e le
risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale
dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di
personale; e' riferita altresi' alla propensione
all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla capacita'
di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei
funzionari, nel rispetto delle individualita' e delle
autonomie istituzionali, di operare il controllo di
gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare,
programmare e realizzare, con tempestivita', gli
adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e
compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di
organizzazione tabellare.
13. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al
comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui
all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la
capacita' scientifica e di analisi delle norme; tale
requisito e' oggetto di valutazione da parte di una
apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della
magistratura. La commissione e' composta da cinque membri,
di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito
almeno la quarta valutazione di professionalita' e che
esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimita' per
almeno due anni, un professore universitario ordinario
designato dal Consiglio universitario nazionale ed un
avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature
superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I
componenti della commissione durano in carica due anni e
non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il
conferimento delle funzioni di legittimita', limitatamente
al 10 per cento dei posti vacanti, e' prevista una
procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno
conseguito la seconda o la terza valutazione di
professionalita' in possesso di titoli professionali e
scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i
commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di
legittimita' per effetto del presente comma non produce
alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico
spettante al magistrato, ne' sulla collocazione nel ruolo
di anzianita' o ai fini del conferimento di funzioni di
merito.
15. L'organizzazione della commissione di cui al
comma 13, i criteri di valutazione della capacita'
scientifica e di analisi delle norme ed i compensi
spettanti ai componenti sono definiti con delibera del
Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del
limite massimo costituito dai due terzi del compenso
previsto per le sedute di commissione per i componenti del
medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la
presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato
unicamente in ordine alla capacita' scientifica e di
analisi delle norme.
16. La commissione del Consiglio superiore della
magistratura competente per il conferimento delle funzioni
di legittimita', se intende discostarsi dal parere espresso
dalla commissione di cui al comma 13, e' tenuta a motivare
la sua decisione.
17. Le spese per la commissione di cui al comma 13
non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio
dello Stato, ne' superare i limiti della dotazione
finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.».
«Art. 45 (Temporaneita' delle funzioni direttive). -
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da
10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la
durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato
puo' essere confermato, previo concerto con il Ministro
della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale
periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In
caso di valutazione negativa, il magistrato non puo'
partecipare a concorsi per il conferimento di altri
incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle
funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in
soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All'atto della presa di possesso da parte del
nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che
ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio
presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne'
direttive ne' semidirettive.».
«Art. 46 (Temporaneita' delle funzioni
semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui
all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e
sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine
del quale il magistrato puo' essere confermato per un
eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del
Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita'
svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non
puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri
incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
2. Il magistrato, al momento della scadenza del
secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione
delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della
magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua
eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad
altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della
domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate
prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche
in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello
stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava
precedentemente servizio.».
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), come modificati dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo
1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il
quadriennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a
che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei
criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile
rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la
nullita' dei provvedimenti adottati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza,
concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il
giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare
tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e
successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine
essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale
sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e'
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al
compimento dell'attivita' medesima.
2-quater.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in
questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
integrazione delle competenze.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione
il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla
proposta del primo presidente della stessa corte, sentito
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da
ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e'
operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi
non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli
uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato
anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni
effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dal comma 2.».
«Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari
e la sostituzione dei giudici impediti). - 1.
L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai
singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente,
dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o
dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e
predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio
superiore della magistratura ed approvati contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel
determinare i criteri per l'assegnazione degli affari
penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
superiore della magistratura stabilisce la concentrazione,
ove possibile, in capo allo stesso giudice dei
provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la
designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il
dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione
revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un
collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento
motivato viene comunicata al presidente della sezione e al
magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura
stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del
giudice astenuto, ricusato o impedito.
2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che
la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro
garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza
dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i
magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.
3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle
competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari nonche'
decentramento su base regionale di talune competenze del
Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma
1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della
legge 25 luglio 2005, n. 150):
«Art. 4 (Programma delle attivita' annuali). - 1.
Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate dagli
organi dell'amministrazione centrale, a seguito
dell'emanazione della direttiva del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio
di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto
redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed
indicando le priorita', il programma delle attivita' da
svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere
modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del
magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze
dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione
del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione
di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita'
dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa
un termine perentorio entro il quale il magistrato capo
dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad
esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i
provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il
Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il
presidente della Corte di appello del distretto di
appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il
dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in
caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di
cassazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore
penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli
dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni
anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il
programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con
l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per
ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base
dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio
precedente e di quanto indicato nel programma di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di
lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno,
nonche' l'ordine di priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati secondo criteri
oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della
causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di
giudizio precedenti, nonche' della natura e del valore
della stessa;
b-bis) per il settore penale, i criteri di
priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida
elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente anche in considerazione del
programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, o vengono specificate le motivazioni
del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma
dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi
previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio
superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma
1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono
indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti civili, amministrativi e tributari
concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012,
anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro
di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi
e reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati
dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa
idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione
di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove
necessario, la sospensione totale o parziale delle
assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi
di lavoro. La concreta funzionalita' del piano e'
sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di
smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari,
nonche' la documentazione relativa all'esito delle
verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio
giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio
presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio
direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da
quelli adottati.
5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un
aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in
misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno
precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne
accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a
consentire l'eliminazione delle eventuali carenze
organizzative. La concreta funzionalita' degli interventi
e' sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi
adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari,
nonche' la documentazione relativa alle verifiche
periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel
caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al
relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare
interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli
adottati.
5-quater. Il presidente di sezione segnala
immediatamente al capo dell'ufficio:
a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da
parte di uno o piu' magistrati della sezione, indicandone
le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato
interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
b) il verificarsi di un rilevante aumento delle
pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo
la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali
possono parimenti indicarne le cause.
5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al
comma 5-quater puo' essere effettuata anche dagli avvocati
difensori delle parti.
6. - 21. (Omissis).».
 
Art. 3
Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e
delle valutazioni di professionalita'

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalita' sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre la facolta' per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facolta' di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalita' del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalita' e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;
c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o «ottimo» con riferimento alle capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attivita' alternativa espletata;
f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalita', dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonche' di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, citta' metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;
g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonche', in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
h) ai fini delle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attivita', i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attivita' svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestivita' nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonche' ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
i) semplificare la procedura di valutazione di professionalita' con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attivita' giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalita' di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalita', e che sia redatta secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalita' successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia gia' stato considerato ai fini della valutazione di professionalita' relativa a quel quadriennio;
l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalita' prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1,
lettera b), e 15, comma 1 lettera b), del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova
disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo
1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n.
150):
«Art. 7 (Competenze del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione). - 1. Il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) (Omissis);
b) formula i pareri per la valutazione di
professionalita' dei magistrati ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni;
c) - h) (Omissis).».
«Art. 15 (Competenze dei consigli giudiziari). - 1. I
consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) (Omissis);
b) formulano i pareri per la valutazione di
professionalita' dei magistrati ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni;
c) - i) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
«Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1.
Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di
professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
nomina fino al superamento della settima valutazione di
professionalita'.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la
capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa
e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione
giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e'
riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
tecniche di argomentazione e di indagine, anche in
relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e
nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla
conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la
presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e
controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita',
intesa come numero e qualita' degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione
svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita' e alle specializzazioni;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e
puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita' giudiziarie,
nonche' alla partecipazione alle riunioni previste
dall'ordinamento giudiziario per la discussione e
l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche'
per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina con propria delibera gli
elementi in base ai quali devono essere espresse le
valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per
consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la
documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere
ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali
delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma
possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le
valutazioni di professionalita';
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli
giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri
uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione
degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine
direttiva gli indicatori da prendere in esame sono
individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;
e) l'individuazione per ciascuna delle diverse
funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della
specializzazione, di standard medi di definizione dei
procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura
obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla
tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e
all'eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il
consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura
contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma
possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e
quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di
sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la
comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo
ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal
magistrato e i verbali delle udienze alle quali il
magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base
di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno
con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia'
acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con
l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno
comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai
capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle
situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le
segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli
avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici
incidenti sulla professionalita', con particolare riguardo
alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio
non indipendente della funzione e ai comportamenti che
denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le
segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono
trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
corte di appello o dal procuratore generale presso la
medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza,
con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi
obbligatoriamente al Consiglio superiore della
magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo' assumere
informazioni su fatti specifici segnalati da suoi
componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli
dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione
dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia
degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e'
sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e
5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica
del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al
Consiglio superiore della magistratura le proprie
osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede
alla valutazione di professionalita' sulla base del parere
espresso dal consiglio giudiziario e della relativa
documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle
ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo»
quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a
ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo"
quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno
o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la
valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o
piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in
uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo
giudizio sia stato "non positivo".
10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio
superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo
giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente
alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio e' «negativo», il magistrato e'
sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un
biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo'
disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche
carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche
assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una
diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino
alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni
specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova
valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del
diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e'
dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura,
previa audizione del magistrato, esprime un secondo
giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal
servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13
il magistrato deve essere informato della facolta' di
prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne
copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un
termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha
facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni
prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro
magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito,
l'audizione puo' essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalita' consiste in un
giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24
marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al
Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo
personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del
conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita',
del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di
qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per
incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano
anche per la valutazione di professionalita' concernente i
magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal
Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i
magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
il parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine
giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso
la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati
in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio
all'estero. Il parere e' espresso sulla base della
relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono
servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni
altra documentazione che l'interessato ritiene utile
produrre, purche' attinente alla professionalita', che
dimostri l'attivita' in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo si fa fronte con le risorse di personale
e strumentali disponibili.».
- Per il testo dell'articolo 37 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 4

Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facolta' di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attivita' presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;
d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;
e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano. (348)
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al
comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari
con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un
magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge
sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai
dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad
alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto
di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi
previdenziali e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai
sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in
misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei
limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento
dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato
a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione
giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a
tempo determinato di personale con il profilo di addetto
all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora
al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo
stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento
del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di
stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei
diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce
altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
e a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo
lo stage presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in
ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il
Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma
1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del
presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi
indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i
soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13,
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di
cassazione, la Procura generale presso la Corte di
cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali
in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11,
comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da
remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla
Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
studio in questione sia stato conseguito non oltre sette
anni prima del termine ultimo per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali
coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando
indica i posti messi a concorso per ogni profilo e,
nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni
singolo distretto di corte di appello, nonche', ove
previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario
di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di
cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e
l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo
distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati
ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo'
presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di
tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per
un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario
della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per
l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui
all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),
si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati
che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del titolo di
accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato
nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi
richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da
un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la
quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente
generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di
iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un
triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
di presidente, e da non piu' di quattro componenti,
individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalita',
dirigenti di livello non generale di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori
ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in
quiescenza da non oltre un triennio alla data di
pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per
ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
una sola commissione che procede alla selezione dei
candidati per tutti i profili professionali, formando
distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta
presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.
Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il
processo del Consiglio di Stato e del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli
statistici e per gli assistenti informatici, una sola
commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni
profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da
un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti
di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la
selezione degli assistenti informatici la commissione puo'
avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della
consulenza del Servizio per l'informatica. Nella
commissione competente alla selezione dei candidati per
l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un
dirigente tecnico per la selezione dei funzionari
informatici e statistici, nonche' per quella degli
assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono
concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario
generale della Giustizia amministrativa monitora il
rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove
necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita'
di merito per le procedure di reclutamento di cui al
presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, cosi' come indicato dall'articolo 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al
comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza
dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita'
indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice
forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a
concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il
bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti
incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo
profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di
scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu' distretti che
presentano residue scoperture nel profilo, possono
partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti
oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie
distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno
di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene
al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di
incapienza delle graduatorie distrettuali formate
nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il
reclutamento potra' avvenire mediante scorrimento delle
graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti
messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario,
il Segretario generale della Giustizia amministrativa
potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento
delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda
tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo
scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle
con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di
idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato
nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, e' ammesso a sostenere la prova scritta, per
ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
non inferiore al doppio, del numero di posti messi a
concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando
e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La
prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di
tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di
attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
graduatoria finale per ogni singolo distretto o
circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra'
essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di
assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati
ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera'
non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste
nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il
bando puo' prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni,
garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le
modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative
sono determinate con decreto del Ministro della giustizia
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui
all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,
nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si
procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche
per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli
uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano
i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato
di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo
comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione
esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo'
ammettere a sostenere la prova scritta un numero di
candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta
volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto,
sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il
bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6
sia integrata con componenti indicati dalla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
la suddetta regione. (79)
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2022 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
relative alle assunzioni di tutti i profili professionali
di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata,
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia
ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e
di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La
nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali in ragione
dello stanziamento deliberato puo' essere attivata la
procedura di reclutamento.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,
i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e
quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo
e ne da' comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di
diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e
tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di
ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una
o di entrambe le sottocommissioni, se formate,
limitatamente alle prove orali relative alla lingua
straniera della quale sono docenti.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato
nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che
la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del
presente articolo deve essere diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».
 
Art. 5
Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e
contabili

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;
b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali e' ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo puo' determinare sotto i profili dell'imparzialita' e dell'indipendenza del magistrato;
d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;
f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;
g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilita' di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;
i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificita' dell'attivita', gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.
2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi
gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,
e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi
consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi
e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il
periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1
non puo' superare i cinque anni, e' rinnovabile per una
sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere
impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino
l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 70, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
(Omissis).».
 
Art. 6

Coordinamento con le disposizioni vigenti

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonche' prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

Note all'art. 6:
- Per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si vedano le
note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,
recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione
dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo
1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n.
150», e' pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66.
 
Art. 7
Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del
massimario e del ruolo della Corte di cassazione

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
«Art. 115 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu' di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».
 
Art. 8
Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;
c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede e' verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:»;
d) all'articolo 19, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La ricorrenza dell'incompatibilita' puo' essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilita' di cui al comma precedente e' comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati»;
e) all'articolo 194:
1) dopo le parole: «altre funzioni » sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma e' di tre anni»;
f) l'articolo 195 e' abrogato.

Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del citato
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 194 del
citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 18 (Incompatibilita' di sede per rapporti di
parentela o affinita' con esercenti la professione
forense). - I magistrati giudicanti e requirenti delle
corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad
uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il
coniuge o il convivente, esercitano la professione di
avvocato.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di
sede e' verificata sulla base dei seguenti concorrenti
criteri, valutati unitariamente:
a) rilevanza della professione forense svolta dai
soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di
appartenenza del magistrato, tenuto, altresi', conto dello
svolgimento continuativo di una porzione minore della
professione forense e di eventuali forme di esercizio non
individuale dell'attivita' da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare
riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal
professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori
del diritto civile, del diritto penale e del diritto del
lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei
predetti e specie del settore del diritto civile, dei
settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il
magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilita' con
riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica
sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso
Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il
magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il
parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna
attivita' o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici
giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di
incompatibilita' di sede ove un parente o affine eserciti
la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi
diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali
ordinari organizzati con una pluralita' di sezioni per
ciascun settore di attivita' civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinita' con un
praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione
forense, e' valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e
successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui
al secondo comma.».
«Art. 19 (Incompatibilita' di sede per rapporti di
parentela o affinita' con magistrati o ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria della stessa sede). - I magistrati
che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino
al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono
far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o
dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza dell'incompatibilita' puo' essere
esclusa in concreto quando la situazione non comporti
modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non
interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima
sede. L'esito del procedimento di accertamento
dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza
dell'incompatibilita' di cui al comma precedente e'
comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del
circondario in cui prestano servizio gli interessati.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela
o di affinita' sino al terzo grado, di coniugio o di
convivenza, non possono mai fare parte dello stesso
Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica
sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati
in un'unica sezione e delle rispettive Procure della
Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi
esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede
centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela
o di affinita' fino al quarto grado incluso, ovvero di
coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello
stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici
giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in
situazione di incompatibilita', salvo valutazione caso per
caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una
pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita'
civile e penale. Sussiste, altresi', situazione di
incompatibilita', da valutare sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se
il magistrato dirigente dell'ufficio e' in rapporto di
parentela o affinita' entro il terzo grado, o di coniugio o
convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra
il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i
giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il
Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale
presso la Corte medesima ed un magistrato addetto,
rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il
Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso
ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo
grado, o gli affini in primo grado, svolgono attivita' di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in
concreto dell'incompatibilita' e' verificata sulla base dei
criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto
compatibili.».
«Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre
sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
di primo presidente della Corte di cassazione e di
procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima
di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la
sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
e' di tre anni.».
 
Art. 9
Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in
materia di aspettativa per infermita'

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della
magistratura), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Dispensa dal servizio o collocamento in
aspettativa di ufficio per debolezza di mente od
infermita'). - Se per qualsiasi infermita', giudicata
permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato
non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai
doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio,
previo parere conforme del Consiglio superiore della
magistratura. Se l'infermita' o la sopravvenuta
inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni
amministrative, il magistrato dispensato puo' essere
destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei
posti disponibili, presso il Ministero della giustizia,
secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e
della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta
inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto
al trattamento economico in godimento, con l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile,
corrispondente alla differenza retributiva tra il
trattamento economico in godimento alla data del
provvedimento di dispensa e il trattamento economico
corrispondente alla qualifica attribuita.
Se la infermita' ha carattere temporaneo, il
magistrato puo', su conforme parere del Consiglio
superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino
al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato
puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione
del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di infermita'
permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia'
accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace
svolgimento delle funzioni giudiziarie.
Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si
trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,
e' dispensato dal servizio.
Le disposizioni precedenti per quanto concerne il
parere del Consiglio superiore non si applicano agli
uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o
dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la
grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario
nel caso di dispensa.
Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa
dal servizio e' disposta con decreto Reale, su conforme
parere del Consiglio giudiziario.
Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto
nei due precedenti commi puo' essere proposto ricorso al
Consiglio superiore della magistratura cosi'
dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni
dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.».
 
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia
di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
b) all'articolo 26-bis, comma 1:
1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale e»;
3) dopo le parole: « competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici,»;
c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite»;
d) all'articolo 26-bis, comma 2:
1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
2) le parole: «alle capacita' organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;
e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;
f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;
g) all'articolo 26-bis, comma 5:
1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
2) dopo la parola: «formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a piu' di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda»;
h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 26-bis del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione
della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento
professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi
previsti dalla lettera n), di altri operatori della
giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della
magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di
funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione
per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di
primo e di secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di
compiti di formazione;
f) alle attivita' di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente
autorita' di Governo, di magistrati stranieri in Italia o
partecipanti all'attivita' di formazione che si svolge
nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea
ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di
altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero
all'attuazione di programmi del Ministero degli affari
esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette
ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di
istituzioni internazionali aventi ad oggetto
l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della
competente autorita' di Governo, nelle attivita' dirette
all'organizzazione e al funzionamento del servizio
giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in
collaborazione con analoghe strutture di altri organi
istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle
materie oggetto di attivita' di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi
culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione
all'attivita' di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici
accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di
seminari per operatori della giustizia o iscritti alle
scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con
lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari
nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio
superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte
dei consigli giudiziari.
2. All'attivita' di ricerca non si applica l'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata
dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 5, comma 2.».
«Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione
per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di
primo e di secondo grado sono mirati allo studio della
materia ordinamentale, dei criteri di gestione delle
organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle
competenze riguardanti la capacita' di analisi ed
elaborazione dei dati statistici la conoscenza,
l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei
modelli di gestione delle risorse umane e materiali
utilizzati dal Ministero della giustizia per il
funzionamento dei propri servizi.
1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno
tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere
lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le
capacita' acquisite.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato
direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai
docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica
per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine
al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi,
con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso.
3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative
redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova
finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio
superiore della magistratura per le valutazioni di
competenza in ordine al conferimento dell'incarico
direttivo.
4. I dati di cui al comma 3 conservano validita' per
cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che
giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i
magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione
in data non risalente a piu' di cinque anni prima della
scopertura dell'incarico oggetto della domanda.
5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di
cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono
riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita
nell'anno precedente la funzione direttiva o
semidirettiva.».
 
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia
di illeciti disciplinari

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;
2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;
3) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;
4) alla lettera v), le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3»;
5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;
6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per se' o per altri,»;
c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)»;
d) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter Estinzione dell'illecito. - 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta»;
e) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
« g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis); »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111»;
3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravita'» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale»;
f) al capo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. Condizioni per la riabilitazione. - 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna e' divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalita' positiva.
2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna e' divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalita' positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalita', la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui cio' sia rilevante».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina
degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative
sanzioni e della procedura per la loro applicabilita',
nonche' modifica della disciplina in tema di
incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Illeciti disciplinari nell'esercizio delle
funzioni). - 1. Costituiscono illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b),
c), g) e m), i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito
vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio
superiore della magistratura, della sussistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli
18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori,
dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il
magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita'
giudiziaria di altro magistrato;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da
parte del magistrato destinatario, delle avvenute
interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da
negligenza inescusabile;
[i)];
l) l'emissione di provvedimenti privi di
motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola
affermazione della sussistenza dei presupposti di legge
senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale
sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta
dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi
non consentiti dalla legge, per negligenza grave e
inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
rilevante, diritti patrimoniali;
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul
servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e
informatici adottate dagli organi competenti;
o) l'indebito affidamento ad altri di attivita'
rientranti nei propri compiti;
p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio in assenza
dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne
e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
di diligenza e laboriosita';
q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni; si presume non grave, salvo che non sia
diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il
triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato
nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma
5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali
misure, delle condotte che le hanno imposte, se
attribuibili al magistrato;
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato
all'attivita' di servizio;
s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di
una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi
reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto
dalla legge o da disposizione legittima dell'organo
competente;
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza,
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
del dovere di riservatezza sugli affari in corso di
trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a
ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che
riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di
trattazione, ovvero trattati e non definiti con
provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche'
la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1,
2, 2-bis e 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106.
z);
aa) il sollecitare la pubblicita' di notizie
attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il
costituire e l'utilizzare canali informativi personali
riservati o privilegiati;
bb);
cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti
affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva
e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e
inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o
del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti
che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio
ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di
sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e
19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati
dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle
situazioni che possono dare luogo all'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli
articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo
dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi
5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio
da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui
all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o
del presidente di una sezione, della comunicazione,
rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio
direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio,
delle condotte del magistrato dell'ufficio che non
collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da
norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o
di grave e inescusabile negligenza;
gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo
della liberta' personale in assenza dei presupposti
previsti dalla legge, determinata da negligenza grave ed
inescusabile; l'avere indotto l'emissione di un
provvedimento restrittivo della liberta' personale in
assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di
trasmettere al giudice, per negligenza grave e
inescusabile, elementi rilevanti;
gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di
interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita'
disciplinare.».
«Art. 3 (Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio
delle funzioni). - 1. Costituiscono illeciti disciplinari
al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento
penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
persona che a questi consta essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subito condanna per delitti non colposi alla pena della
reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una
misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli
di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza
la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della
magistratura;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la
funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, o di attivita' tali da recare concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati
dall'articolo 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per
se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il
magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti
penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di
appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel
distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni
giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche'
ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o
agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti
offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in
detti procedimenti;
f);
g) la partecipazione ad associazioni segrete o i
cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con
l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e
continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento
nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico
o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle
funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato;
i) l'uso strumentale della qualita' che, per la
posizione del magistrato o per le modalita' di
realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di
funzioni costituzionalmente previste;
l);
l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente
l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della
magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per
se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del
Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione
agli organi competenti di fatti a lui noti che possono
costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera
l-bis).».
«Art. 12 (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una
sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di
cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei
rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel
procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
1, lettere d), e) ed f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera q-bis);
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualita' di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti;
m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari
senza avere richiesto o ottenuto la prescritta
autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura,
qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto
non si appalesi di particolare gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a
esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per
l'interferenza, nell'attivita' di altro magistrato, da
parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della
sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata
violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo
svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge
ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per
i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura
dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'
, nonche' nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo
2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento
dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del
codice di procedura penale.
5. Si applica la sanzione della rimozione al
magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare
per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e),
che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre
in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata
sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice
penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di
revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello
stesso Codice.».
 
Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali» sono inserite le seguenti: «, in ragione dello stanziamento deliberato,»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne da' comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Il concorso e' bandito» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, e' bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole: «numero dei posti» sono inserite le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu' di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e' consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non puo' in alcun modo essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio puo' essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e, all'ultimo periodo, le parole: « secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche' per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione»;
d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» e' sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due».
2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonche' richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimita' ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano gia' effettuato quattro mutamenti di funzione.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 13 e 35 del
citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Indizione del concorso e svolgimento della
prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui
all'articolo 1 si svolge in una o piu' sedi stabilite nel
decreto con il quale e' bandito il concorso.
2. Il concorso, fermo restando il disposto
dell'articolo 1, comma 1, e' bandito entro il mese di
settembre di ogni anno con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, che determina il numero dei posti tenendo
conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1-bis. Con successivi decreti del Ministro della
giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della
prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la
prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed
in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo
contemporaneamente in piu' sedi, la commissione
esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della
prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e
alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione
per il regolare espletamento delle prove scritte sono
attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto
del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e composto da cinque
magistrati, dei quali uno con anzianita' di servizio non
inferiore a tredici anni con funzioni di presidente,
coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come
definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato
il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il
comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la
presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza
o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la
disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico
del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.
Le modalita' di versamento del contributo di cui al
presente comma sono stabilite con decreto, avente natura
non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.».
«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
- 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura
provvede al conferimento delle funzioni direttive e
semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare
per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine
ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente
decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla
pubblicazione della vacanza.
1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il presidente della Commissione referente,
entro il termine di trenta giorni, provvede alla
formulazione della proposta.
2.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio
di cui al presente comma puo' essere richiesto
dall'interessato, per non piu' di una volta nell'arco
dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal
maturare per la prima volta della legittimazione al
tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e'
consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato
non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il
passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario
diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una
sezione che tratti esclusivamente affari civili o del
lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non puo' in
alcun modo essere destinato, neppure in qualita' di
sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste,
anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni
caso, il passaggio puo' essere disposto solo previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale
e subordinatamente a un giudizio di idoneita' allo
svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio
superiore della magistratura previo parere del consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio
giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore generale presso la
medesima corte a seconda che il magistrato eserciti
funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio,
possono acquisire anche le osservazioni del presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli
elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la
valutazione di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni
giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di
legittimita', e viceversa, le disposizioni del quinto e
sesto periodo si applicano sostituendo al consiglio
giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, nonche' sostituendo al presidente della corte
d'appello e al procuratore generale presso la medesima,
rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal
comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno
dello stesso distretto, all'interno di altri distretti
della stessa regione e con riferimento al capoluogo del
distretto di corte d'appello determinato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica
nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a
funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni
funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso
in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni
requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un
ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti
vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari
civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo'
essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a
funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il
magistrato non puo' essere destinato, neppure in qualita'
di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti
i predetti casi il tramutamento di funzioni puo'
realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una
diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il
tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un
diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La
destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro
del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti
deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata
dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo
provvedimento di trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Per il conferimento delle funzioni di legittimita'
di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche' per il
conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e
14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle
limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il
conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' di
cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il
mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il
divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non
operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede
di destinazione.
7.».
«Art. 35 (Limiti di eta' per il conferimento di
funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui
all'articolo 10, commi da 10 a 15, possono essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, data della vacanza del
posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di
servizio prima della data di collocamento a riposo. Le
funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 16,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano
almeno due anni di servizio prima della data di
collocamento a riposo.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite
funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per
un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui
all'articolo 45.».
 
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia
di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformita' ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b);
b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realta' criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
e) i criteri e le modalita' di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita' di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto e' prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di cui al primo periodo, il progetto organizzativo puo' essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale
preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare
esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei
termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione
penale, l'osservanza delle disposizioni relative
all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare,
tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita
le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per
il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad
uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella
attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica predispone, in
conformita' ai principi generali definiti dal Consiglio
superiore della magistratura, il progetto organizzativo
dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire
l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo
conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b);
b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare
le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto
alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali
indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero
degli affari da trattare, della specifica realta' criminale
e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse
tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei
procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione
dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i
meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura
automatica;
e) i criteri e le modalita' di revoca
dell'assegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per l'individuazione del procuratore
aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario,
ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita'
di risorse umane sia tale da non consentire la
costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti
procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon
funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati,
nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea
nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei
medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato
ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio
giudicante corrispondente e il presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato dal Consiglio
superiore della magistratura, previo parere del consiglio
giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate
dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio,
l'efficacia del progetto e' prorogata fino a che non
sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di cui al
primo periodo, il progetto organizzativo puo' essere
variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze
dell'ufficio.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonche'»;
b) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente» sono inserite le seguenti: « anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalita' del piano e' sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonche' la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.
«5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalita' degli interventi e' sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonche' la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.
«5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:
a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.
5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater puo' essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.».
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 37 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla
presente legge, si vedano le note all'articolo 2.
 
Art. 15

Eleggibilita' dei magistrati

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale e' compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresi', eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui e' compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposi-zioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.
 
Art. 16

Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.
 
Art. 17
Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo
nazionale, regionale o locale

1. L'aspettativa e' obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilita' di cumulo con l'indennita' corrisposta in ragione della carica. E' comunque fatta salva la possibilita' di optare per la corresponsione della sola indennita' di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa e' computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianita' di servizio.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il
collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il
disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo
dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto
nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto
dei ministri competenti di concerto con il ministro per il
Tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'articolo 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere
collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 81 (Aspettative). - 1. I sindaci, i presidenti
delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei
comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle
comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' i
membri delle giunte di comuni e province che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta
in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e'
considerato come servizio effettivamente prestato, nonche'
come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a
domanda collocati in aspettativa non retribuita per il
periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio
carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo
86.».
 
Art. 18

Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, ne' possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.
2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.
3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 e' disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 8. - T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, (art. 6,
lett. g. e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 3). - I
magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati e di elezioni
suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni
sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della
candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non si trovino in
aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono
stati eletti non possono esercitare per un periodo di
cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui
ambito si sono svolte le elezioni.».
 
Art. 19
Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati
elettivi

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 20
Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di
incarichi di governo non elettivi

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonche' presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 21
Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della
magistratura

1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 24
marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura),
come modificato dalla presente:
«Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il
Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo
presidente della Corte suprema di cassazione, dal
procuratore generale della Repubblica presso la stessa
Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e
da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune
delle due Camere.
All'interno del Consiglio i componenti svolgono le
loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I
magistrati eletti si distinguono tra loro solo per
categoria di appartenenza.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i
componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.».
 
Art. 22

Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissioni). - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformita' ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di incompatibilita' nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».
 
Art. 23

Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)»;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). -
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei
magistrati e' attribuita ad una sezione, disciplinare,
composta da sei componenti effettivi e di cinque supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del
Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera
durata della consiliatura; un componente eletto dal
Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con
esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due
magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo
23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).
I componenti supplenti sono: un componente eletto dal
Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con
esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due
magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo
23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta
ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti
supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e'
componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e
supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri
membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a
maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In
caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa
categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio
superiore si avvalga della facolta' di presiedere la
sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
disciplinare sono esercitate dal procuratore generale
presso la Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore determina i criteri per la
sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che
puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di
astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente
della sezione disciplinare predetermina i criteri per
l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi
della sezione e li comunica al Consiglio.».
 
Art. 24
Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio
superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del
Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la
presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette
componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e,
in caso di parita', prevale quello del Presidente.».
 
Art. 25

Selezione dei magistrati addetti alla segreteria

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita', e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', che lo coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento.
2. Il segretario generale e' designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico e' conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalita'. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validita' di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.
5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennita', il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
 
Art. 26
Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia
di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore
della magistratura

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Contratti di collaborazione continuativa). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di trentadue unita'; essi scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unita', in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale».
 
Art. 27

Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione

1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti e' riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validita' di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennita', il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1.
L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore
della magistratura e' composto di dodici funzionari
direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto
commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso
pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono
determinati con apposito regolamento, da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo
per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi
e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze
politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio
studi. Le modalita' della nomina e le funzioni del
direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono
definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio
studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito
dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo
di lavoro per diretta assistenza ai componenti del
Consiglio, sulla base di apposita determinazione del
comitato di presidenza.
3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura puo'
assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non
superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle
proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura
di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati
ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di
professionalita', ai professori e ricercatori universitari
in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni
di esercizio effettivo. La commissione incaricata della
selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da
tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati
dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti e'
riservato a professori e ricercatori universitari in
materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di
esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio
studi sono collocati fuori del ruolo organico della
magistratura. I professori universitari sono collocati in
aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei
adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validita'
di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite
massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo
per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi
ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui
al presente comma siano riconosciute indennita', il limite
massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare
quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma
68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
 
Art. 28

Modifiche in materia di formazione
delle tabelle degli uffici giudiziari

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «quadriennio».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10-bis (Formazione delle tabelle degli uffici
giudiziari). - La ripartizione degli uffici giudiziari in
sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli
uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione
delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili,
gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i
giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni
quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, in
conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore
della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai
presidenti delle corti di appello sentiti i consigli
giudiziari; decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto
e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i
magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del
servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e
della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono
adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali
osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia
ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel
corso del quadriennio per sopravvenute esigenze degli
uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni
delle corti di assise e delle corti di assise di appello
continuano ad osservarsi le disposizioni di cui
all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287,
aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n.
14.».
 
Art. 29

Regolamento generale

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) e' sostituito dal seguente:
«7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Attribuzioni speciali del Consiglio
superiore). - Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti
eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle
elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei
componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la
mancanza, ne' da' comunicazione ai Presidenti delle due
Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o
dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo
10, penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti
alla segreteria;
7) adotta il regolamento generale per la disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».
 
Art. 30

Eleggibilita' dei componenti eletti dal Parlamento

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Componenti eletti dal Parlamento). - La
elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte
del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a
scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti
dell'assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati
eletti coloro che avranno riportato la maggioranza
preveduta nel comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra
professori ordinari di universita' in materie giuridiche e
tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel
rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo
procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel
rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e
51 della Costituzione.».
 
Art. 31

Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuita' territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.
4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla meta' dei candidati effettivi».
 
Art. 32

Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio e' collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo»;
c) al comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;
3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;
e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo»;
d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio e' compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Elettorato attivo e passivo). - 1.
All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio
superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati
ai quali siano state conferite le funzioni giudiziarie, ad
esclusione dei magistrati che, alla stessa data, siano
sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli
articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni.
1-bis. Ciascun elettore puo' esprimere il proprio
voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23,
comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio e' collocato
il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che
per i candidati del collegio unico nazionale di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che
esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte
suprema di cassazione e la Procura generale presso la
stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i
candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo
23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui
all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono
abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo
periodo.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione
delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano
sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del
citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e
successive modificazioni;
b) i magistrati che al tempo della convocazione
delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione
di professionalita';
c) i magistrati che al momento della convocazione
delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare piu'
grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione
della censura e che dalla data del relativo provvedimento
siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita
alcun'altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio
presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio
superiore della magistratura per la cui rinnovazione
vengono convocate le elezioni e per cinque anni dal
ricollocamento in ruolo;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del
Consiglio superiore della magistratura per la cui
rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato
direttivo della Scuola superiore della magistratura o che
ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data
di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del
Consiglio superiore della magistratura;
e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del
mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio
prima della data di collocamento a riposo.
2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2
possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui
territorio e' compreso il distretto di corte di appello al
quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le
funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di
cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono
candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le
funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di
cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».
 
Art. 33

Modifiche in materia di convocazione delle elezioni

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature). - 1. La convocazione delle elezioni e' fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento; l'ufficio e' presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano di eta'.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione puo' avvenire anche con modalita' telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, e' ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e da' immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non e' rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilita' a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti puo' comunicare la propria indisponibilita' alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilita' rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.
6. Esaurite le attivita' di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o piu' candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non puo' appartenere a piu' di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non e' garantita la rappresentanza di genere e non e' reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarita' nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a piu' gruppi di candidati.
8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, e' immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano.
10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attivita' connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza e' riconosciuto il trattamento economico di missione».
 
Art. 34

Modifiche in materia di votazioni

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Votazioni). - 1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonche' presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonche' i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.
4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
5. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
7. Sono bianche le schede prive di voto.
8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
9. E' nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui e' espresso il voto, nonche' il voto espresso in difformita' da quanto previsto al comma 6».
 
Art. 35

Modifiche in materia di scrutinio
e dichiarazione degli eletti

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Scrutinio e dichiarazione degli eletti). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:
a) il totale dei voti validi;
b) il totale dei voti per ciascun candidato;
c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.
3. La commissione centrale elettorale procede, altresi':
a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parita' anche di voti, si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresi' eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresi' eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi e' parita' di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».
 
Art. 36

Modifiche in materia di sostituzione
dei componenti eletti dai magistrati

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura e' sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, e' sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilita' di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalita' previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio».
 
Art. 37

Modifiche in materia di indennita' dei componenti
del Consiglio superiore della magistratura

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
«Ai componenti e' attribuita un'indennita' per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', nonche' la misura dell'indennita' di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita' e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Assegni e indennita' ai componenti del
Consiglio). - Al Vice Presidente del Consiglio superiore e'
corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento
complessivo spettante, per stipendio e indennita' di
rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di
cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento e'
corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento
complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di
rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3,
della legge 24 maggio 1951, n. 392.
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano
di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello
Stato, spetta il trattamento piu' favorevole restando a
carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere
inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed
a carico del Ministero di grazia e giustizia quello
relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro
spettante quali componenti del Consiglio superiore.
Ai componenti e' attribuita un'indennita' per ogni
seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma,
l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di
permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute
e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno
diritto a indennita', nonche' la misura dell'indennita' di
missione e qualunque altro emolumento comunque denominato
sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri
stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'
e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo
retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
 
Art. 38
Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati
componenti del Consiglio superiore della magistratura

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
(Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge
24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e
disposizioni transitorie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati
componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare
le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali
appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori
del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
della carica il Consiglio superiore della magistratura
dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle
funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano
trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far
parte del Consiglio superiore della magistratura, il
magistrato non puo' proporre domanda per un ufficio
direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui
l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in
precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno
in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore
della magistratura, il magistrato non puo' essere collocato
fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni
del presente comma non si applicano quando il collocamento
fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo
svolgimento di funzioni elettive.».
 
Art. 39
Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del
nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, e' adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, e' adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 e' ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 e' ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 puo' essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

Note all'art. 39:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2002, n. 67, recante «Regolamento recante norme di
attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale
per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio
superiore della magistratura, a norma dell'articolo 14
della legge 28 marzo 2002, n. 44», e' pubblicato nella G.U.
18 aprile 2002, n. 91.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. - 4-ter. (Omissis).».
 
Art. 40

Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonche' di progressione nelle valutazioni di professionalita', a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;
b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;
d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;
e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;
f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonche' alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli da 52 a 75 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 52 (Magistrati militari). - 1. I magistrati
militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e
sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.
2. Le funzioni giudicanti sono:
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale
militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
b) di secondo grado (giudice presso la Corte
militare di appello);
c) semidirettive di primo grado (presidente di
sezione presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (presidente di
sezione della Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (presidente del
Tribunale militare);
f) direttive elevate di primo grado (presidente del
Tribunale militare di sorveglianza);
g) direttive di secondo grado (presidente della
Corte militare di appello).
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale
militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimita' (sostituto procuratore generale
militare presso la Procura generale militare presso la
Corte di Cassazione);
d) semidirettive di secondo grado (avvocato
generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare
della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale
militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimita'
(procuratore generale militare presso la Corte di
Cassazione).
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza,
l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati
militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini
dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato
presso altre magistrature.».
«Art. 53 (Requisiti e criteri per il conferimento
delle funzioni). - 1. Per il conferimento delle funzioni di
cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e'
richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni
giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b)
e' richiesto il conseguimento almeno della seconda
valutazione di professionalita'.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e'
richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione
di professionalita'.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c)
e d), e' richiesto il conseguimento almeno della quarta
valutazione di professionalita'.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e'
richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione
di professionalita'.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 52, comma 3, lettera g), e' richiesto il
conseguimento almeno della sesta valutazione di
professionalita'; il magistrato, alla data della vacanza
del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno
quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di
primo o di secondo grado o funzioni requirenti di
legittimita'.».
«Art. 54 (Tribunale militare). - 1. Il Tribunale
militare e' formato:
a) da un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo
presiede;
b) da piu' magistrati militari in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno
un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 53, comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del
presidente di sezione del Tribunale militare che lo
presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica
con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni
di presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di
giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a
quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di
ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere
destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di
Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e
i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale
militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma
2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il
grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione
del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in
apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta
al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico
ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige
verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due
mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla
conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi,
distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono
estratti, per ogni giudice, due supplenti.».
«Art. 55 (Circoscrizioni territoriali). - 1. I
Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno
sede in Verona, Roma e Napoli.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di
Verona hanno competenza in ordine ai reati militari
commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli
Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare di
Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi
nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e
Sardegna.
4. Il Tribunale militare e la Procura militare di
Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari
commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.»
«Art. 56 (Tribunale e Ufficio militare di
sorveglianza). - 1. Il Tribunale militare di sorveglianza,
con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio
nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di
sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della
magistratura militare, su proposta motivata del presidente
del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di
sorveglianza sono adottati:
a) da un collegio composto dal presidente, magistrato
militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53,
comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato
militare di sorveglianza che lo segue per anzianita' nel
ruolo;
b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma
e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al
suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di
sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 1.
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni
di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni
giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare
d'appello puo' essere temporaneamente destinato a
esercitare le funzioni del magistrato militare di
sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in
possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma
1.».
«Art. 57 (Corte militare di appello). - 1. La Corte
militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello
proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali
militari.
2. La Corte militare d'appello e' formata:
a) da un magistrato militare in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 53, comma 4;
c) da magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 53, comma 2.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei
requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso almeno dei
requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
4. La Corte militare d'appello giudica con
l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o
della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato
militare almeno in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno
dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni
di giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a
quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente
colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere
destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di
Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e
i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale
militare.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei
giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle
norme stabilite per i Tribunali militari.».
«Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1. La
Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e'
composta:
a) dal procuratore generale militare della
Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive
superiori requirenti di legittimita', scelto tra i
magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo
53, comma 6;
b) da due sostituti procuratori generali militari,
magistrati militari in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 4.
2. La Procura generale militare presso la Corte
militare di appello e' composta:
a) da un procuratore generale militare della
Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 53, comma 5;
b) da un avvocato generale militare, magistrato
militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53,
comma 4;
c) da sostituti procuratori generali militari,
magistrati militari in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 2.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare
e' composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica,
magistrato militare in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 3;
b) da sostituti procuratori militari della
Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 53, comma 1.».
«Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari). -
1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in
cinquantotto unita'.
2. Alla formazione delle piante organiche degli
uffici giudiziari militari si provvede con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della
magistratura militare.».
«Art. 60 (Composizione del Consiglio della
magistratura militare). - 1. Il Consiglio della
magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da:
a) il primo presidente della Corte di Cassazione,
che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte
di Cassazione;
c) due componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura
militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due
Camere, fra professori ordinari di universita' in materie
giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale, che assume le funzioni di vice presidente
del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare
attivita' professionale suscettibile di interferire con le
funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare
attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero
contro l'amministrazione militare.
2. Ferma restando la dotazione organica di cui
all'articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti
elettivi del Consiglio della magistratura militare sono
collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto
di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.
3. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del
Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso
di impedimento, dal vice presidente.».
«Art. 61 (Principi generali in materia di
attribuzioni e funzionamento del Consiglio della
magistratura militare). - 1. Il Consiglio ha, per i
magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il
Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle
concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso
la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della
difesa e il procuratore generale militare presso la Corte
di Cassazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a
maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la
presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A
parita' di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.».
«Art. 62 (Attribuzioni generali del Consiglio della
magistratura militare). - 1. Il Consiglio della
magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare,
sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti,
sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato
riguardante i magistrati militari;
b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei
magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal
Ministro della difesa o dal procuratore generale militare
presso la Corte di Cassazione;
c) sul conferimento ai magistrati militari di
incarichi extragiudiziari;
d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla
legge.
2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati
militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni
del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro
della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni
giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti
l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia militare;
b) da' pareri su disegni di legge concernenti le
materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto
concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati
eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla
eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i
requisiti di ammissione del componente scelto dai
Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza,
ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i
provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento.
4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il
Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre
osservazioni.
5. Il Ministro della difesa puo' intervenire alle
adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o
se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare
chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente alle
deliberazioni.».
«Art. 63 (Attribuzioni del Consiglio in materia di
assunzioni nella magistratura militare). - 1. Il Consiglio
della magistratura militare provvede alle assunzioni dei
magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso
nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per
uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che
sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero
della difesa e comunicate agli interessati. Delle
commissioni di concorso possono far parte anche magistrati
componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali
reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli
interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla
pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o
modifica la graduatoria.».
«Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio in materia di
conferimento di uffici direttivi e valutazione per la
nomina). - 1. Sul conferimento degli uffici direttivi e
sulla valutazione per la nomina alle funzioni di
legittimita' il Consiglio della magistratura militare
delibera su proposta di una commissione, nominata
all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello
stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno
elettivo.
2. Per il conferimento degli uffici direttivi la
proposta e' formulata dalla commissione di concerto con il
Ministro della difesa.».
«Art. 65 (Attribuzioni del Consiglio in materia di
ispezioni). - 1. Il Consiglio della magistratura militare,
per accertare l'efficienza e la regolarita' dei servizi e
per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso
attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari
militari.
2. L'incarico ispettivo e' conferito, di volta in
volta, con durata determinata, a uno o piu' componenti del
Consiglio. Esso e' incompatibile con l'esercizio delle
funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto
all'ispezione.
3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione
non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti
disciplinari rilevati nell'ispezione.
4. Il Ministro della difesa puo' in ogni tempo
disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari,
richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.».
«Art. 66 (Attribuzioni del presidente e del vice
presidente). - 1. Il presidente del Consiglio della
magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle
quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di
quelli sospesi dalle funzioni;
b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a
richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni
dalla richiesta;
c) comunica al Ministro della difesa le date di
convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del
Consiglio;
d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla
legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in
caso di assenza o impedimento.».
«Art. 67 (Disposizioni in materia di procedimento
disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare nei
confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme
in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore
generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le
funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle
deliberazioni.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici
militari appartenenti alle Forze armate e' esercitata dal
Ministro della difesa o dal procuratore generale militare
presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi
le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.».
«Art. 68 (Stato giuridico del componente non togato).
- 1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente
non togato del Consiglio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n.
195. Il trattamento economico di tale componente e'
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro
e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore
della magistratura eletti dal Parlamento.».
«Art. 69 (Elezioni del Consiglio della magistratura
militare). - 1. All'elezione dei componenti di cui
all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in
un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari,
con voto diretto, personale e segreto.
2. Non sono eleggibili e non possono votare
esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun
elettore puo' votare per un solo componente. I voti
espressi in eccedenza sono nulli.
3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata
lettera c) e' istituito presso il Consiglio della
magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal
procuratore generale presso la Corte militare di appello e
composto dai due magistrati militari in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, piu' anziani
in ruolo.
4. Le elezioni sono indette con decreto del
presidente del Consiglio della magistratura militare da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni
consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate
dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate
chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale
procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama
eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero
di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di
eta'.
7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche'
su quelle relative alla validita' delle schede, dandone
atto nel verbale delle operazioni elettorali.
8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono
proposti al Consiglio della magistratura militare e devono
pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo
giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi
non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua
prima seduta.
9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio
di durata del Consiglio della magistratura militare perdono
i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio per
qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo,
dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero
di suffragi ottenuti.».
«Art. 70 (Inizio del funzionamento e cessazione del
mandato del Consiglio). - 1. La durata del Consiglio della
magistratura militare si computa dal giorno
dell'insediamento.
2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio.
Tuttavia, fino a quando non e' insediato il nuovo
Consiglio, continua a funzionare quello precedente.».
«Art. 71 (Ufficio di segreteria del Consiglio). - 1.
Presso il Consiglio della magistratura militare e'
costituito un ufficio di segreteria il cui organico e'
determinato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero della difesa.
2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i
documenti personali riguardanti i magistrati militari.
3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di
segreteria continuano a esercitare le loro funzioni
giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del
Consiglio.».
«Art. 72 (Applicabilita' di norme previste per il
Consiglio superiore della magistratura). - 1. Per tutto
cio' che non e' diversamente regolato dal presente codice,
si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per
il Consiglio superiore della magistratura, in particolare
sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia,
rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.».
«Art. 73 (Concorsi). - 1. Alla magistratura militare
si accede mediante concorso pubblico per titoli per la
nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare
soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il
quarantesimo anno di eta', salve le elevazioni previste
dall'ordinamento. Le modalita' della domanda di ammissione,
il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione
dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte
della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di
approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei
vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro
della difesa, previa delibera del Consiglio della
magistratura militare.
2. Entro due mesi dal termine di conclusione del
concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel
perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa,
su delibera del Consiglio della magistratura militare,
provvede a bandire con decreto il successivo concorso
pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h),
i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro
della difesa sono individuati:
a) i punti a disposizione nella valutazione delle
prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della
commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta
e orale;
b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del
concorso.».
«Art. 74 (Concorso per esami). - 1. Il concorso per
esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.
2. La commissione esaminatrice e' nominata dal
Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della
magistratura militare, ed e' composta da cinque membri
scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e
professori delle facolta' di giurisprudenza. Con lo stesso
decreto possono essere nominati, altresi', membri
supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del
Ministero della difesa.
3. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti
materie:
1) diritto penale militare;
2) diritto penale;
3) diritto civile;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie
indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:
1) procedura penale e procedura penale militare;
2) diritto romano;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale.
4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere
riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della
prova scritta.
5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato
una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle
prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna
materia della prova scritta e della prova orale.
6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due
concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.
7. La commissione procede alla classifica dei
concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.
8. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine
seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti
idonei al servizio;
c) i feriti in combattimento e i mutilati e
invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
d) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra;
e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di
guerra;
f) coloro che hanno prestato servizio militare come
combattenti;
g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a
qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;
h) i piu' anziani di eta'.
9. I primi classificati, entro i limiti dei posti
messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto
ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di
magistrati militari in tirocinio.
10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del
concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso
decreto ministeriale che indice il concorso.».
«Art. 75 (Tirocinio e nomina). - 1. I magistrati
militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto
ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi
il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a
sei mesi.
2. Trascorso positivamente il periodo minimo di
prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in
ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento
delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri
formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari
hanno prestato il tirocinio.».
 
Art. 41

Disposizioni finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilita' non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Note all'art. 41:
- Per il testo dell'articolo 20 della legge 24 marzo
1958, n. 195, come modificato dalla presente legge, si
vedano le note all'articolo 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
 
Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».
 
Art. 43

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia