Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 maggio 2022
Approvazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno l'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata;
Visto l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) che subordina l'esercizio dell'attivita' di investigazione privata al previo conseguimento di un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto;
Visto l'art. 257-bis, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635 del 1940, ai sensi del quale il titolare dell'istituto di investigazione privata richiede la licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. anche per coloro che, nell'ambito del medesimo istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca;
Visto l'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, che istituisce la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., prevedendo, al comma 5, che la medesima commissione esprima un parere obbligatorio sugli schemi dei decreti ministeriali previsti dal titolo IV del predetto regio decreto n. 635 del 1940;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti di produzione e fornitura delle carte-valori;
Considerato che il tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente ha la natura di carte-valori, in quanto possiede entrambe le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559;
Acquisito il parere espresso dalla citata Commissione consultiva centrale di cui all'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, nella seduta del 12 aprile 2022, che ha espresso, all'unanimita', un parere favorevole senza condizioni;
Ritenuta la necessita', al fine di dare attuazione al citato art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, di procedere all'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'approvazione del modello del tesserino attestante, a norma dell'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata, stabilendo, altresi', le procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del Governo rilasciano il predetto tesserino.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
c) «istituto di investigazione privata», l'istituto autorizzato a svolgere attivita' di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del regio decreto n. 773 del 1931;
d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati;
e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione privata», colui che svolge professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca nell'ambito di un istituto di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati;
f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino attestante, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti;
g) «Prefettura», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
 
Allegato A

Caratteristiche del tesserino degli investigatori privati

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modello del tesserino

Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti, previsto dall'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, e' predisposto su carte-valori, conformemente al modello descritto nell'Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
L'Allegato A stabilisce anche le dimensioni, il formato e le caratteristiche di sicurezza del tesserino.
 
Art. 3

Procedura per il rilascio del tesserino

1. Il tesserino e' rilasciato dalla Prefettura sulla base della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata o rinnovata al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente dall'istituto di investigazione privata.
2. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore privato dipendente spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i dati anagrafici e gli estremi della licenza dell'interessato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando l'apposito modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale provvede alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e al conseguente invio alla Prefettura per la consegna all'interessato.
3. Il Ministero dell'interno corrisponde all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i costi relativi alla produzione, stampa e personalizzazione dei tesserini, nonche' quelli relativi alla spedizione dei medesimi tesserini alle Prefetture per la consegna agli interessati.
 
Art. 4

Validita' del tesserino

1. Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti ha una validita' pari a quella della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. al titolare o al dipendente dell'istituto di investigazione privata e non puo' essere rinnovato.
2. All'atto del rinnovo della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a rilasciare all'interessato un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura, nei casi di smarrimento, furto o deterioramento, puo' emettere un duplicato del tesserino rilasciato e in corso di validita'. A tal fine, l'interessato produce alla Prefettura la relativa denuncia presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.
 
Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti.
2. Dalla data di cui al comma 1, le Prefetture provvedono al rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo rinnovo della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. gia' concessa al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente.
3. Fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione privata e gli investigatori privati dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria qualita', ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, esibendo copia della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. di cui sono titolari congiuntamente ad un documento di identita' in corso di validita'.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2022

Il Ministro: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1372