Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 aprile 2022
Ripartizione del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che istituisce due fondi dedicati all'emergenza PSA denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2022, recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;
Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF protocollo n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;
Acquisiti agli atti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con protocollo n. 124599 del 16 marzo 2022, i resoconti delle riunioni del 16 febbraio 2022 e dell'11 marzo 2022, trasmessi rispettivamente con note del Ministero della salute DGSAF protocollo n. 4355 del 21 febbraio 2022 e protocollo n. 6964 del 16 marzo 2022, dell'Unita' centrale di crisi (UCC), in seno alla quale vi e' anche la rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come regolamentata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, in cui sono state condivise le valutazioni e le indicazioni presentate dall'Euvet (Eu Veterinary Emergency Team) al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;
Considerato che il virus della Peste suina africana, pur essendo innocuo per l'uomo, puo' avere invece gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale dei suidi e quindi sulla redditivita' del comparto suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite, sia dirette che indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;
Considerato che l'eventuale diffusione della Peste suina africana nei territori ad alta densita' di allevamenti di suini avrebbe pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure urgenti per evitare la propagazione dell'epidemia nei territori limitrofi all'attuale zona rossa, circoscritta nelle Province di Genova e Alessandria;
Considerato che il citato «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» e' destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza del comparto suinicolo, in conformita' alle norme nazionali e dell'Unione europea ed e' ripartito, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia sanitaria, tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sulla base di specifici criteri perequativi ed obiettivi, quali la consistenza del patrimonio suinicolo e delle differenti tipologie di allevamenti di suini, ovvero semibradi e in stabulario e, soprattutto, del rischio connaturato alla loro posizione geografica nelle regioni interessate dai focolai di Peste suina africana rispetto ad altre aree del territorio nazionale;
Tenuto conto che in base alle vigenti disposizioni in materia sanitaria ed anche per le notevoli distanze geografiche dall'areale della epizoozia della Peste suina africana (PSA), non vengono considerate, nel prospetto di ripartizione, le Province autonome di Trento e di Bolzano ma solo ed esclusivamente le regioni interessate;
Tenuto conto dell'estrazione dei dati inerenti il patrimonio suinicolo delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, compresa la geolocalizzazione degli allevamenti in esse allocati, effettuata con il supporto della Banca dati nazionale e del Sistema informativo veterinario al fine di evidenziare le differenti tipologie di allevamento, distinte fra le regioni e ricadenti nelle attuali «Zona infetta», «Zona di protezione» e prevedendo una ulteriore «Zona di sorveglianza esterna» di dieci chilometri di raggio, istituita per rafforzare l'azione di contenimento alla propagazione dell'epizoozia;
Considerata la proposta di ripartizione del finanziamento tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, elaborata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» di Teramo;
Ritenuto di assegnare, nella ripartizione economica del Fondo, un maggior peso alla consistenza del patrimonio suinicolo delle singole regioni, rispetto alla tipologia di allevamento;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Articolo unico

1. La ripartizione del finanziamento di 15 milioni di euro, di cui in premessa, per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' effettuata in base alla consistenza del patrimonio suinicolo e alle differenti tipologie di allevamento, distinte fra le regioni ricadenti nelle aree denominate «Zona infetta» e «Zona di protezione», come definite dalle disposizioni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022, prevedendo altresi' una ulteriore «Zona di sorveglianza esterna» di dieci chilometri di raggio, istituita per rafforzare l'azione di contenimento dell'epizoozia ed e' riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 730
 
Allegato 1
Coefficienti di ripartizione considerando n.3 aree geografiche (Zona Infetta, Zona di Protezione, Zona di Sorveglianza Esterna) fra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Parte di provvedimento in formato grafico