Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2022 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 14 aprile 2022
Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo. (Delibera n. 7/2022).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 43, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto il citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'art. 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 e successive modificazioni, concernente l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, concernente l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9, comma 2, il quale prevede che l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia, in qualita' di soggetto gestore, venga espletata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica della disponibilita' di risorse finanziarie;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni:
lettera a), che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonche' in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e addizionalita' delle risorse;
lettera b), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti Commissioni parlamentari, e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ripartisca tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonche' provveda ad eventuali variazioni della ripartizione della citata dotazione, su proposta della Cabina di regia;
lettera c), che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali, delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;
lettera d), che «nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud e la coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso, cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita' della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»;
alla lettera f), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale coordini l'attuazione dei piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessita' o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Considerato che, nel caso di regimi di aiuto, quale e' quello dei contratti di sviluppo, il concetto di «immediato avvio dei lavori», di cui al citato art. 1, comma 178, lettera d), della legge di bilancio 2021, non puo' che essere associato a domande presentate, ancorche' non soddisfatte per mancanza di copertura finanziaria;
Visto che le norme relative ai contratti di sviluppo prevedono, infatti, che, in assenza di copertura finanziaria, le domande non possano essere istruite, ferma restando, tuttavia, la possibilita' per le imprese di avviare comunque gli investimenti a seguito della presentazione della domanda, ai sensi della previsione di cui all'art. 6 del citato regolamento (UE) n. 651/2014;
Considerato che le risorse finanziarie assegnate di recente allo strumento dei contratti di sviluppo provengono da diverse fonti finanziarie, quali in particolare:
assegnazioni di bilancio per le annualita' dal 2022 al 2036, di cui 500 milioni di euro sull'annualita' 2022 e i restanti 2.500 milioni di euro progressivamente allocati sulle annualita' successive;
assegnazione di risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 2.050 milioni di euro derivanti dagli investimenti relativi a competitivita' e resilienza delle filiere produttive (750 milioni di euro), bus elettrici (300 milioni di euro) e rinnovabili e batterie (1 milione di euro);
Considerato che ulteriori possibili incrementi nella dotazione complessiva dello strumento dei contratti di sviluppo, derivanti dall'assegnazione di risorse dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2021-2027 nell'ambito del nuovo Programma nazionale a gestione MISE, troverebbero significative limitazioni negli importi effettivamente appostabili in ragione dei vincoli di utilizzo derivanti dalla regolamentazione europea rispetto a investimenti produttivi realizzabili dalle grandi imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1881-A del 1° aprile 2022, con la quale viene proposta in favore del Ministero dello sviluppo economico l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027, per il finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo, secondo il seguente profilo temporale:
200 mln euro per l'anno 2022;
300 mln euro per l'anno 2023;
500 mln euro per l'anno 2024;
500 mln euro per l'anno 2025;
300 mln euro per l'anno 2026;
200 mln euro per l'anno 2027;
Considerato, inoltre, che il finanziamento dei contratti di sviluppo rientra tra gli obiettivi strategici della Programmazione FSC 2021-2027 relativamente all'area tematica «Competitivita' e imprese», che comprende «Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitivita' delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative»;
Considerate, altresi', le piu' recenti evoluzioni della normativa in materia di aiuti di stato, sia nella declinazione temporanea assunta con la comunicazione della Commissione europea «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak» (COM 2020/C 91 I/01) e successive modificazioni ed integrazioni, sia nella declinazione ordinaria in relazione agli aiuti a finalita' regionale, che rendono piu' favorevoli ed efficaci le possibilita' di finanziamento a favore delle imprese;
Tenuto conto che la richiesta di assegnazione in questione mira a finanziare una parte del fabbisogno agevolativo espresso da domande presentate che risultano, allo stato, sospese per mancanza di adeguate risorse finanziarie, pari a 211 istanze di programmi di sviluppo (corrispondenti a 636 singoli progetti) ampiamente e variamente articolati per area geografica/regione e per settore economico, rispetto a un ammontare di agevolazioni richieste pari a circa 3.600 milioni di euro, ripartito tra le forme di finanziamento agevolato (900 milioni di euro) e di contributo in conto impianti richiesti (2.700 milioni di euro), di cui oltre 2.000 milioni di euro assegnabili a iniziative localizzabili nel Mezzogiorno;
Considerato che, con riguardo alle suddette istanze, per le quali l'iter istruttorio non e' ancora stato avviato, la mancanza dell'atto di concessione del finanziamento - idoneo a generare l'obbligazione giuridicamente vincolante - determina l'impossibilita' di richiedere il CUP;
Tenuto conto che il suddetto CUP verra' generato, per ciascuna istanza presentata, solo all'esito della positiva conclusione dell'iter valutativo contestualmente alla concessione delle agevolazioni e che il Ministero dello sviluppo economico e' impegnato alla comunicazione del c.d. codice «PRATT» associato alla procedura di attivazione conseguente l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai contratti di sviluppo;
Tenuto conto che in data 12 aprile 2022 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2021-2027 previste dalla citata legge n. 178 del 2020, all'art. 1, comma 178, lettera d), si e' espressa favorevolmente;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere d)
1.1 Per le finalita' indicate in premessa e in applicazione dell'art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge n. 178 del 2020, e' disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.000 milioni euro in favore del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027.
1.2 L'assegnazione e' disposta a valere sulle disponibilita' FSC 2021-2027, secondo il seguente profilo temporale:
+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+ |  Anno |  2022 |  2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totale | +---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+ | Mln euro|  200 |  300 | 500 | 500 | 300 | 200 | 2.000 | +---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale compatibilmente con le disponibilita' di cassa per i trasferimenti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 al Ministero dello sviluppo economico.
1.3 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.
1.4 All'attribuzione delle risorse in questione deve corrispondere l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine di dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera in relazione alla stipula di un numero di contratti di sviluppo tale da determinare l'impiego delle risorse FSC assegnate con la presente delibera per un importo pari ad un miliardo di euro. In caso contrario, verra' disposta la revoca della quota non utilizzata nonche' dell'ulteriore quota residua pari ad un miliardo di euro.
Qualora non si verifichi il presupposto del provvedimento di revoca nei termini sopra indicati, la restante quota di un miliardo di euro dovra' essere impiegata nel termine di sei mesi decorrenti dal termine di cui al primo periodo, a pena della revoca delle risorse non utilizzate.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi
2.1. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera':
ad assicurare il rispetto del criterio di addizionalita' per le regioni del Mezzogiorno delle risorse assegnate dalla presente delibera, per cui le risorse FSC devono finanziare contratti di sviluppo con il vincolo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro Nord, fermo restando che le risorse ordinarie stanziate per gli scopi per lo stesso periodo 2022-2027 siano destinate per il 34 per cento alle regioni del Mezzogiorno, in misura proporzionale alla quota percentuale della popolazione di riferimento;
a garantire la completa copertura finanziaria, a valere sulle risorse ordinarie stanziate per tali scopi, dei contratti di sviluppo da sottoscrivere, ove questi presentino spese effettuate dalle imprese beneficiarie antecedenti al 1° gennaio 2021 non finanziabili con le risorse FSC assegnate ai sensi della presente delibera;
a garantire l'assenza di potenziali contenziosi in relazione alla modalita' seguita nello svolgimento delle istruttorie da parte di Invitalia, tenuto conto delle diverse fonti di finanziamento e della loro diversa destinazione territoriale;
a fornire annualmente a questo Comitato una relazione da cui si evinca il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.
3. Norme finali
3.1 Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse 2021-27 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020.
Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro degli affari regionali
e autonomie con funzioni di Presidente
Gelmini Il Segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1017