Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 20 aprile 2022, n. 74 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 131; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n. 351, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3563 dell'8 aprile 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali. 2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatane di cui all'articolo 131, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina. 3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 170: «Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.». - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 93: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. - 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.». - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 - supplemento ordinario n. 23. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994 - supplemento ordinario n. 113. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 153. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 155. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. - Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2013. - Il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61 «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'art. 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015. - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020. - Il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 351 del 4 dicembre 2014, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali). - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2018 - supplemento ordinario n. 52. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 173.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| Allegato A (articolo 2) 1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO O DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ==================================================================== |1. Campionati olimpici | Punti | +================================================+=================+ |Campione olimpico | 30 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo classificato alle Olimpiadi | 28 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo classificato alle Olimpiadi | 26 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Record olimpico | 30 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Finalista alle Olimpiadi | 24 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Partecipazione alle Olimpiadi | 20 | +------------------------------------------------+-----------------+
==================================================================== |2. Campionati mondiali | Punti | +================================================+=================+ |Campione mondiale | 25 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo classificato al campionato mondiale | 23 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo classificato al campionato mondiale | 21 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Record mondiale | 25 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Finalista al campionato mondiale | 19 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Partecipazione al campionato mondiale | 15 | +------------------------------------------------+-----------------+
==================================================================== |3. Campionati europei | Punti | +================================================+=================+ |Campione europeo | 20 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo classificato al campionato europeo | 18 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo classificato al campionato europeo | 16 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Record europeo | 20 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Finalista al campionato europeo | 14 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Partecipazione al campionato europeo | 12 | +------------------------------------------------+-----------------+
==================================================================== |4. Coppa del mondo | Punti | +================================================+=================+ |Vincitore di coppa del mondo | 15 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo classificato alla coppa del mondo | 13 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo classificato alla coppa del mondo | 11 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Finalista alla coppa del mondo | 9 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Partecipazione alla coppa del mondo | 5 | +------------------------------------------------+-----------------+
==================================================================== |5. Universiadi o Giochi del Mediterraneo | Punti | +================================================+=================+ |Primo posto alle Universiadi o ai Giochi del | | |Mediterraneo | 12 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo posto alle Universiadi o ai Giochi del | | |Mediterraneo | 10 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del | | |Mediterraneo | 8 | +------------------------------------------------+-----------------+
==================================================================== |6. Campionati italiani assoluti | Punti | +================================================+=================+ |Campione italiano assoluto | 12 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo classificato al campionato italiano | | |assoluto | 10 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo classificato al campionato italiano | | |assoluto | 8 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Record italiano assoluto | 12 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Classificato al quarto posto al campionato | | |italiano assoluto | 6 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Classificato al quinto posto al campionato | | |italiano assoluto | 4 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Classificato al sesto posto al campionato | | |italiano assoluto | 2 | +------------------------------------------------+-----------------+
==================================================================== |7. Campionati italiani di categoria | Punti | +================================================+=================+ |Campione italiano di categoria | 10 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Secondo classificato al campionato italiano di | | |categoria | 8 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Terzo classificato al campionato italiano di | | |categoria | 6 | +------------------------------------------------+-----------------+ |Record italiano di categoria | 10 | +------------------------------------------------+-----------------+
===================================================================== | 8. Componente la squadra nazionale assoluta con | | | convocazione per competizioni ufficiali | Punti | +=================================================+=================+ |Oltre venticinque convocazioni ufficiali | 10 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da venticinque a ventitre' convocazioni ufficiali| 9 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da ventidue a venti convocazioni ufficiali | 8 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da diciannove a diciassette convocazioni | | |ufficiali | 7 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da sedici a quattordici convocazioni ufficiali | 6 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da tredici ad undici convocazioni ufficiali | 5 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da dieci ad otto convocazioni ufficiali | 4 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da sette a cinque convocazioni ufficiali | 3 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da quattro a due convocazioni ufficiali | 2 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Una convocazione ufficiale | 1 | +-------------------------------------------------+-----------------+
===================================================================== | 9. Componente la squadra nazionale di categoria | | | con convocazione per competizioni ufficiali | Punti | +=================================================+=================+ |Oltre venticinque convocazioni ufficiali | 6 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da venticinque a venti convocazioni ufficiali | 5 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da quindici a diciannove convocazioni ufficiali | 4 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da quattordici a dieci convocazioni ufficiali | 3 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Da nove a cinque convocazioni ufficiali | 2 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Fino a quattro convocazioni ufficiali | 1 | +-------------------------------------------------+-----------------+
===================================================================== | 10. Graduatoria federale nazionale assoluta | Punti | +================================================+==================+ |1° classificato | 10 | +------------------------------------------------+------------------+ |2° classificato | 9 | +------------------------------------------------+------------------+ |3° classificato | 8 | +------------------------------------------------+------------------+ |4° classificato | 7 | +------------------------------------------------+------------------+ |5° classificato | 6 | +------------------------------------------------+------------------+ |6° classificato | 5 | +------------------------------------------------+------------------+ |7° classificato | 4 | +------------------------------------------------+------------------+ |8° classificato | 3 | +------------------------------------------------+------------------+ |9° classificato | 2 | +------------------------------------------------+------------------+ |10° classificato | 1 | +------------------------------------------------+------------------+
===================================================================== |11. Graduatoria federale nazionale di categoria | Punti | +=================================================+=================+ |1° classificato | 8 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |2° classificato | 7 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |3° classificato | 6 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |4° classificato | 5 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |5° classificato | 4 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |6° classificato | 3 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |7° classificato | 2 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |8° classificato | 1 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |9° classificato | 1 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |10° classificato | 1 | +-------------------------------------------------+-----------------+ 2. TITOLI CULTURALI 1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68): punti 3,00
2. Altre lauree magistrali: punti 2,50
3. Laurea in Scienze delle attivita' motorie e sportive (L-22): punti 2,00
4. Altre lauree: punti 1,50
5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1,00 |
| Art. 2
Titoli sportivi e culturali
1. Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali olimpiadi, campionati mondiali ed europei, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili. 3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 "Titoli culturali" dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria, propedeutica al rilascio dell'idoneita' fisica per l'attivita' agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale italiano o alla competente Federazione nazionale. 2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) piena integrita' psichica; b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici; c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati; d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e della motilita' oculare. 3. Per l'ammissione al concorso pubblico, i candidati devono, altresi', possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici. 4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. 5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e' il seguente: «Art. 3 (Parametri fisici). - 1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1». |
| Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 3. Con decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - Omissis. 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.». |
| Art. 5 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialita' sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parita' nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialita' sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.». |
| Art. 6
Corso di formazione
1. Il corso di formazione ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio. 2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 3. Il corso, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale. 4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio. 5. Al termine dei trenta giorni, gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale. 6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse: a) che non superino l'esame di cui al comma 5; b) che dichiarino di rinunciare al corso; c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e); d) che siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psicofisica; e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso le atlete in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita'. 9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 239. (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro; c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata; d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale. 4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.». |
| Art. 7
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Note all'art. 7: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 8
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 aprile 2022
Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,reg.ne n. 1317
Note all'art. 8: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, si vedano le note alle premesse. |
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