Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 marzo 2022, n. 75
Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalita' di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonche' l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
b) «albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
c) «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza):
«Art. 2 (Principi generali). - 1. Nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a
riformare in modo organico la disciplina delle procedure
concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:
da a) a n) (Omissis);
o) istituire presso il Ministero della giustizia un
albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o
societaria, destinati a svolgere, su incarico del
tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito
delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti
di professionalita', indipendenza ed esperienza necessari
per l'iscrizione;
p) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 356 e 357 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento
Ordinario n. 6:
«Art. 356 (Albo dei soggetti incaricati dall'autorita'
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza).
- 1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un
albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o
societaria, destinati a svolgere, su incarico del
tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale
o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della
crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati
con le informazioni contenute nel registro di cui
all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia
esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti
all'albo.
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1,
dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di
cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del
decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.
202, e successive modificazioni. Per i professionisti
iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei
consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al
predetto articolo 4, comma 5, lettera b), e' di quaranta
ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono
ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano
di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore
del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi
quattro anni, curatori fallimentari, commissari o
liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali
componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione
l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai
sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della
magistratura elabora le linee guida generali per la
definizione dei programmi dei corsi di formazione e di
aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma
1, lettera b), devono essere in possesso della persona
fisica responsabile della procedura, nonche' del legale
rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti
i componenti dello studio professionale associato.
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il
possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di
ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata
in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile o nel presente
codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una
sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista
dai singoli ordinamenti professionali.».
«Art. 357 (Funzionamento dell'albo). - 1. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in
particolare:
a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione,
volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal
medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del
contributo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza
da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del
contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per
il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la
realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le
somme corrisposte a titolo di contributo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche):
«Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e
alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
non generali in numero superiore a quello dei posti di
dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun
dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanarsi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' stabilita la data di entrata in funzione degli
uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla
razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle
strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di
prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza.
Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede altresi',
in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al primo
periodo, alla adozione delle misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
interessate. Con uno o piu' decreti del Ministro si
provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione
delle strutture degli uffici dell'Amministrazione
giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione degli archivi
notarili; con i medesimi decreti possono essere istituiti
presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati
regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono
definiti competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del
Ministro si provvede alla razionalizzazione ed
all'informatizzazione delle strutture degli uffici del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
nonche' alla definizione di linee operative omogenee per
l'attivita' di gestione trattamentale.
3. - 13. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 99 (Regolamento concernente l'organizzazione del
Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84):
«Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come
riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonche' alla
definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei
predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale
si provvede con decreti del Ministro, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma
3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1,
sono individuate le misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero
interessate. Con le stesse modalita' sono adottate misure
di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla
riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di
giustizia e all'adeguamento delle competenze delle
direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi.
3. Le strutture organizzative del Ministero della
giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di
cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi
dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di
prima fascia relativi alla nuova organizzazione del
Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, vedi note alle premesse.
 
Art. 2

Tenuta e aggiornamento dell'albo

1. L'albo e' istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. L'albo e' articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.
4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.

Note all'art. 2:
- Per gli articoli 356 e 357 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
u), del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
da a) a t) Omissis;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi
d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del
presente codice, che hanno il compito di ricevere le
segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e,
per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della
composizione assistita della crisi.».
 
Art. 3

Modalita' di tenuta dell'albo

1. L'albo e' tenuto con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
2. L'albo e' suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale e' iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.
3. L'albo e' inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.
4. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonche', limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.
5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.
6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo e' effettuato soltanto per finalita' correlate alla tenuta dell'albo.
 
Art. 4

Iscrizione nell'albo

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilita' di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:
a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;
b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:
1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale e' iscritto e la data di iscrizione;
2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le societa' tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della societa' tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in societa' di capitali o societa' cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime societa', non e' stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della societa' a favore della quale e' stata prestata l'attivita', la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorita' giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attivita' svolta dal richiedente all'interno della societa';
d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalita';
f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita';
g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.
3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), e' sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attivita' svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), puo' essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.
6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, e' presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.
7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 352 e 358 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 352 (Disposizioni transitorie sul funzionamento
dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso il Ministero
della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i
componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto
funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano
assistito il debitore nella presentazione della domanda di
accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo
che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di
ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.».
«Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi nelle
procedure). - 1. Possono essere chiamati a svolgere le
funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore,
nelle procedure di cui al codice della crisi e
dell'insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti
del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in
possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera
a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica
responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' di
capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate
capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario
giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di
fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al
dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il
liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto
conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e
9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla
necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale
e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione
nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza
richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico
incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei
consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
subordinato in atto al momento dell'apertura della
liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di
ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
 
Art. 5

Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:
a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;
b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;
c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 e' di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Note all'art. 5:
- Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.
 
Art. 6

Sospensione e cancellazione d'ufficio

1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2, del Codice, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall'albo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 356, comma 3, del Codice.
2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, puo' disporre la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dall'organo competente tre revoche degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile puo' disporre la cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione.
3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo 4.
4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.

Note all'art. 6:
- Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.
 
Art. 7

Sospensione e cancellazione
su istanza dell'iscritto

1. L'iscritto all'albo puo' chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
2. L'iscritto puo' sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
 
Art. 8

Contributo per l'iscrizione
e per il mantenimento dell'albo

1. Per l'iscrizione all'albo e' dovuto un contributo di euro centocinquanta.
2. Per il mantenimento dell'albo e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo e' dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.
3. Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo, il pagamento del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e del contributo di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi dovuti per l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento.
4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.
5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3.
6. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, e' disposta la cancellazione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3. In tal caso non e' consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.
7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
8. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 1284 del codice
civile:
«Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
interessi legali e' determinato in misura pari allo 1,25
per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo'
modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti
nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio
degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche
all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
 
Art. 9

Modalita' di versamento del contributo

1. Il pagamento del contributo previsto dall'articolo 8 e' effettuato mediante:
a) versamento con modalita' informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalita' telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 2413/24 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. (Omissis).
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis.
5. (Omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
9 ottobre 2006, n. 293, concernente «Regolamento recante
norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento
presso le tesorerie statali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 dicembre 2006, n. 295.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24:
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. - 8-ter. (Omissis).
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. e 11. (Omissis).».
 
Art. 10

Autorita' preposta alla vigilanza e al controllo
e monitoraggio sul funzionamento dell'albo

1. Il responsabile vigila sull'albo nonche' sull'attivita' degli iscritti.
2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice e tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Per il concreto esercizio della vigilanza di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia trasmette al responsabile i dati relativi all'anno precedente concernenti:
a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti distinti per categoria di appartenenza;
b) gli incarichi complessivamente conferiti nell'anno precedente, distinguendo, all'interno del dato complessivo, gli incarichi per tipologia di procedura concorsuale e gli incarichi conferiti dal singolo ufficio giudiziario;
c) il numero di sospensioni e cancellazioni, distinguendo tra quelle volontarie e quelle disposte d'ufficio;
d) il numero di segnalazioni pervenute dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 11 e l'eventuale esito.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 3, il responsabile procede alla loro elaborazione e formula eventuali proposte di interventi correttivi e integrativi della disciplina sulla tenuta o sul funzionamento dell'albo.

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.
 
Art. 11

Cooperazione ai fini dell'attivita' di vigilanza

1. L'autorita' giudiziaria che ha proceduto alla nomina del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale comunica al responsabile, con modalita' telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 6 e l'eventuale revoca dell'incarico. Allo stesso modo procede il referente dell'OCRI in relazione ai componenti del collegio di cui all'articolo 17 del Codice.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 17 (Nomina e composizione del collegio) - 1.
Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o
l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il
referente procede senza indugio a dare comunicazione della
segnalazione stessa agli organi di controllo della
societa', se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre
esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo
356 dei quali:
a) uno designato dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale
individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si
trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
b) uno designato dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
delegato, diverso dal referente;
c) uno appartenente all'associazione rappresentativa
del settore di riferimento del debitore, individuato dal
referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti
nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle
associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco
contiene un congruo numero di esperti.
2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente
procede alla designazione in via sostitutiva. Le
designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo
criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni
caso della specificita' dell'incarico.
3. La richiesta di designazione non deve contenere
alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore,
salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e
delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli
addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal
registro delle imprese.
4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione
dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel
collegio siano rappresentate le professionalita' necessarie
per la gestione della crisi sotto il profilo
aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la
mancanza di uno dei profili necessari tra i membri
designati, provvede con atto motivato alla nomina di un
esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al
medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al
comma 1, lettera b).
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i
professionisti devono rendere all'organismo, a pena di
decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla
base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i
soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in
associazione professionale non devono aver prestato negli
ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o
autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri
degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa,
ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di
rinuncia o decadenza, il referente procede alla
sostituzione dell'esperto.
6. Quando il referente verifica, ricevuta la
segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del
debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore
dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal
debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio
di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del
procedimento di composizione assistita della crisi.».
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 2022

Il Ministro della giustizia
Cartabia Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1414