Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2022 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 7 giugno 2022
Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 121).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Visto il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;
Visto il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 che ha adottato in Europa l'IFRS 17 e che ha previsto la possibilita' per le imprese di non applicare il paragrafo 22 dell'IFRS 17 a talune fattispecie di gruppi di contratti assicurativi;
Visto il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che ha modificato lo IAS 1 e lo IAS 8 per chiarire le differenze tra principi contabili e stime contabili per garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la comparabilita' dei bilanci;
Premesso che le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 15 febbraio al 16 aprile 2022;
Considerato che il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 e il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 hanno previsto che le imprese applichino l'IFRS 17 e le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente;

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 1 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74» sono sostituite dalle parole «e successive modifiche ed integrazioni».
 
Allegato A
Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo
IAS/IFRS

(Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7/2007
- SCHEMI DEL BILANCIO ASSICURATIVO IAS/IFRS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato
(Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Modulo 4 Bilancio consolidato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Relazione sulle poste del bilancio consolidato
relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione
(Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche all'art. 2 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74» sono sostituite dalle parole «e successive modifiche ed integrazioni».
2. Il comma 1, lettera d) dell'art. 2 e' modificato come segue: le parole «come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74» sono sostituite dalle parole «e successive modifiche ed integrazioni».
3. Il comma 1, lettera g-ter) dell'art. 2 e' modificato come segue: le parole «cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135» sono eliminate.
 
Art. 3

Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7 e 7-bis» sono sostituite dalle parole «delle voci e delle tabelle di cui all'allegato 2»; dopo le parole «Tali istruzioni» sono aggiunte le parole «di norma»; dopo le parole «per ciascuna voce» sono aggiunte le parole «e tabella».
2. I commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 4 sono abrogati.
3. Il comma 4 dell'art. 4 e' modificato come segue: le parole «nei prospetti» sono sostituite dalle parole «negli schemi del bilancio»; le parole «ISVAP» sono sostituite dalla parola «IVASS».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «utilizzano i prospetti di bilancio (» sono sostituite dalle parole «redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS in conformita' agli schemi di»; dopo la parola «Prospetto delle variazioni del patrimonio netto» e' eliminata la parola «e»; dopo la parola «rendiconto finanziario» e' eliminata la parentesi tonda «)» e sono inserite le parole «e nota integrativa»; le parole «allegati 2 e 2-bis» sono sostituite dalle parole «(allegato 2, tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1)».
2. Il comma 2 dell'art. 7 e' modificato come segue: le parole «della nota integrativa» sono sostituite dalle parole «dello schema di nota integrativa relativo»; le parole «i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono: - "Stato patrimoniale per gestione"; - "Conto economico per gestione"; - "Dettaglio delle partecipazioni" - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali" - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori"; - "Dettaglio delle attivita' finanziarie"; - "Dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"; - "Dettaglio delle riserve tecniche"; - "Dettaglio delle passivita' finanziarie"; - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative"; - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti"; - "Dettaglio delle spese di gestione"; - "Dettaglio delle altre componenti del Conto economico complessivo"; - "Dettaglio delle attivita' finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditivita' complessiva"; - "Attivita' e passivita' valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value"; - "Dettaglio delle variazioni delle attivita' e delle passivita' del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente"; - "Attivita' e passivita' non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value"; - "Interessenze in entita' strutturate non consolidate"» sono sostituite dalle parole «le voci e le tabelle di cui all'allegato 2 - che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico, Conto economico complessivo - tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1»; le parole «Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma» sono sostituite dalle parole «Le voci e le tabelle da includere nella nota integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi».
3. Il comma 3 dell'art. 7 e' sostituito come segue: «E' consentito non fornire le informazioni contemplate dalla nota integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove voci, rispetto a quelle previste dagli schemi, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo».
4. Dopo il comma 3 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente «3-bis Il bilancio e' redatto in unita' di euro, ad eccezione della nota integrativa che e' redatta in migliaia di euro».
5. Il comma 4 dell'art. 7 e' modificato come segue: la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17».
6. I commi 5 e 6 dell'art. 7 sono abrogati.
 
Art. 5

Modifiche all'art. 10 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 10 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: dopo le parole «la societa' di revisione,» sono aggiunte le parole «in una sezione separata» ed e' sostituita la parola «nella» con la parola «della»; dopo le parole «relazione di cui all'art. 9 del presente regolamento» sono aggiunte le parole «dal titolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari"».
 
Art. 6

Modifiche all'art. 11-bis del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 3 dell'art. 11-bis del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: dopo le parole «per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa» sono eliminate le parole «e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4»; le parole «La funzione attuariale esprime altresi' il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruita' delle passivita' assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 14-ter del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008» sono eliminate.
 
Art. 7

Modifiche all'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «ai prospetti (Conto economico, Conto economico complessivo)» sono sostituite dalle parole «agli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Conto economico complessivo»; le parole «(allegati 4 e 4-bis)» sono sostituite dalle parole «(allegato 2)».
2. Il comma 2 dell'art. 13 e' modificato come segue: le parole «i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono: - "Conto economico per gestione"; - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative"; - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti»; - "Dettaglio delle spese di gestione"; - "Dettaglio delle altre componenti del Conto economico complessivo"; - "Dettaglio delle attivita' finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditivita' complessiva"» sono sostituite dalle parole «le tabelle di seguito elencate: - "Attivita' finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, fair value ed effetti sulla redditivita' complessiva"; - "Attivita' immateriali: composizione delle attivita'"; - "Attivita' materiali: composizione delle attivita'"; - "Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione distinta per elementi sottostanti alla misurazione"; - "Investimenti immobiliari: composizione delle attivita'"; - "Attivita' finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito"; - "Attivita' finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivita' complessiva: composizione merceologica e composizione percentuale"; - "Attivita' finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale"; - "Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione"; - "Passivita' finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale"; - "Passivita' finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del fair value"; - "Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi - Composizione"; - "Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione - Composizione"; - "Ripartizione per natura dei costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi e dalle cessioni in riassicurazione"; - "Dettaglio delle altre componenti del Conto economico complessivo"; - "Stato patrimoniale per gestione"; "Conto economico per gestione"».
3. Il comma 3, lettera a) dell'art. 13 e' modificato come segue: le parole «del portafoglio» sono sostituite dalle parole «dei portafogli contabili»; la parola «emessi» e' sostituita dalla parola «assicurativi»; la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17».
4. Il comma 3, lettera c) dell'art. 13 e' modificato come segue: la parola «emessi» e' sostituita dalla parola «assicurativi»; la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17».
5. Dopo il comma 3 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente: «3-bis La relazione e' redatta in unita' di euro, ad eccezione della nota integrativa che e' redatta in migliaia di euro».
6. Il comma 4 dell'art. 13 e' abrogato.
7. Dopo il comma 4 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente: «4-bis E' consentito non fornire le informazioni contemplate dalle tabelle di cui al comma 2 se le informazioni in esse contenute sono non rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste e solo se si tratta di importi di rilievo».
 
Art. 8

Modifiche all'art. 20 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1, lettera b) dell'art. 20 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «i relativi prospetti» sono sostituite dalle parole «le relative voci e tabelle»; dopo le parole «di cui all'art. 28 del presente regolamento, di» sono aggiunte le parole «Stato patrimoniale,»; le parole «i relativi prospetti» sono sostituite dalle parole «le relative voci e tabelle».
 
Art. 9

Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «ai prospetti (» sono sostituite dalle parole «agli schemi di»; dopo le parole «Prospetto delle variazioni del patrimonio netto» e' eliminata la parola «e»; dopo la parola «rendiconto finanziario» e' eliminata la parentesi tonda «)» e sono aggiunte le parole «e nota integrativa»; le parole «allegati 5 e 5-bis» sono sostituite dalle parole «(allegato 2)».
2. Il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dello schema di Nota integrativa relativo al bilancio consolidato, le imprese riportano le voci e le tabelle di cui all'allegato 2, che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico, Conto economico complessivo. Le voci e le tabelle da includere nella Nota integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente regolamento».
3. Il comma 3 dell'art. 24 e' modificato come segue: le parole «E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purche' cio' non pregiudichi la chiarezza e l'unitarieta' degli stessi. I prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico» sono sostituite dalle parole «E' consentito non fornire le informazioni contemplate dalla Nota integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove voci, rispetto a quelle previste dagli schemi, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Le tabelle di Nota integrativa relative allo Stato patrimoniale e al Conto economico»; la parola «completati» e' sostituita con la parola «completate».
4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il bilancio consolidato e' redatto in migliaia di euro. Ove il bilancio consolidato presenti un "totale dell'attivo" pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro».
5. Il comma 4 dell'art. 24 e' modificato come segue: la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17».
6. I commi 5 e 6 dell'art. 24 sono abrogati.
 
Art. 10

Modifiche all'art. 26 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 26 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: dopo la parola «forniscono» sono aggiunte le parole «, a fini di vigilanza,»; le parole «allegato 6» sono sostituite dalle parole «allegato 4».
 
Art. 11

Modifiche all'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «ai prospetti (Conto economico, Conto economico complessivo)» sono sostituite dalle parole «agli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Conto economico complessivo»; le parole «(allegati 7 e 7-bis)» sono sostituite dalle parole «(allegato 2)».
2. Il comma 2 dell'art. 28 e' sostituito come segue: «La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono le tabelle di seguito elencate: - "Partecipazioni in societa' controllate in via esclusiva"; - "Partecipazioni in societa' controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative"; - "Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi"; - "Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti"; - "Attivita' finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, fair value ed effetti sulla redditivita' complessiva"; - "Attivita' immateriali: composizione delle attivita'"; - "Attivita' materiali: composizione delle attivita'"; - "Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione distinta per elementi sottostanti alla misurazione"; - "Investimenti immobiliari: composizione delle attivita'"; - "Attivita' finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito"; - "Attivita' finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivita' complessiva: composizione merceologica e composizione percentuale"; - "Attivita' finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale"; - "Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione"; - "Passivita' finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale"; - "Passivita' finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del fair value"; - "Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi - Composizione"; - "Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione - Composizione"; - "Ripartizione per natura dei costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi e dalle cessioni in riassicurazione"; - "Dettaglio delle altre componenti del Conto economico complessivo"; - "Stato patrimoniale per settore di attivita'"; - "Conto economico per settore di attivita'"».
3. Il comma 3, lettera a) dell'art. 28 e' modificato come segue: le parole «del portafoglio» sono sostituite dalle parole «dei portafogli contabili»; la parola «emessi» e' sostituita dalla parola «assicurativi»; la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17».
4. Dopo il comma 3 dell'art. 28 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La relazione semestrale consolidata e' redatta in migliaia di euro. Ove la relazione semestrale consolidata presenti un "totale dell'attivo" pari o superiore a 10 mld di euro e' consentito di redigere la medesima relazione in milioni di euro».
5. Il comma 4 dell'art. 28 e' abrogato.
6. Dopo il comma 4 dell'art. 28 e' aggiunto il seguente: «4-bis. E' consentito non fornire le informazioni contemplate dalle tabelle di cui al comma 2 se le informazioni in esse contenute sono non rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste e solo se si tratta di importi di rilievo».
 
Art. 12

Modifiche agli allegati del regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007

1. Gli allegati del regolamento ISVAP n. n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:
a) l'allegato 1 e' sostituito dall'allegato A al provvedimento;
b) gli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7 e 7-bis sono sostituiti dall'allegato B al provvedimento;
c) l'allegato 3 e' sostituito dall'allegato C al provvedimento;
d) il documento «Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato» di cui all'allegato 6 e' sostituito dall'allegato D al provvedimento;
e) la tabella «Informativa sui premi» di cui all'allegato 6 e' sostituita dall'allegato E al provvedimento;
f) il documento «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» di cui all'allegato 6 e' sostituito dall'allegato F al provvedimento.
 
Art. 13

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2022

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Signorini