Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2022
Accertamento della prima rata del PNRR.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 concernente il programma «Next Generation EU» (di seguito «NGEU»);
Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, attuativo del piano strategico NGEU, tramite il quale e' conferito alla Commissione europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, finanziando le iniziative di ripresa e favorendo al contempo la transizione dell'economia dell'Unione europea verso un'economia verde e digitale;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP);
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, (di seguito il «regolamento RRF»), che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 ed in particolare l'art. 23 con il quale si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»);
Visto il PNRR trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, del regolamento RRF;
Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione ed il relativo allegato;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (Cost Allocation Methodology) ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, di «individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze» con il quale, in riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni uffici rispetto al precedente provvedimento ministeriale di organizzazione;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 30 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 36.382 di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «Loan Agreement» ed i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea in data 5 agosto 2021, per la concessione a favore della Repubblica italiana di un prestito per l'importo di euro 122.601.810.400, che verra' erogato in una o piu' tranche con scadenza trentennale, per ciascuna delle quali e' previsto un periodo iniziale di preammortamento della durata di dieci anni;
Vista la Legal opinion rilasciata dal Servizio affari legali del Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021;
Visto il decreto del 14 dicembre 2021, n. 97437, di accertamento del sopracitato Loan Agreement e del prefinanziamento;
Considerato che i termini finanziari del Loan Agreement sono definiti nelle rispettive Confirmation notice relative ad ogni Loan Instalment;
Vista la Confirmation notice del 20 aprile 2022 relativa all'erogazione della prima rata per il PNRR, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;
Ritenuto opportuno prendere atto dell'erogazione della prima rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito al programma NGEU;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico, nonche' del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'erogazione della prima rata del prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo di euro 122.601.810.400.
Per ogni rata e' previsto un periodo iniziale di preammortamento di dieci anni. Nei primi dieci anni non e' previsto il pagamento di quota capitale, che verra' rimborsata gradualmente fino a scadenza in quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno.
Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Loan Agreement, il periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o tranche di prestito, sono stabiliti nella Confirmation notice relativa alla medesima rata o tranche di prestito e sono comunicati alla Repubblica italiana. La Commissione europea comunica alla Repubblica italiana l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidita', del servizio per le spese generali amministrative entro venti giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, fatturati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021.
 
Art. 2

In conformita' al sopracitato Loan Agreement, le condizioni di erogazione della prima rata del prestito, pari a euro 11.000.000.000, come previsto nella sezione 2(2) (2.1) dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza per l'Italia, sono di seguito descritte:
importo del capitale euro 11.000.000.000

importo netto dell'esborso euro 11.000.000.000

data di erogazione 13 aprile 2022

importo di compensazione del prefinanziamento, di cui all'art. 3, paragrafo 3, della decisione di esecuzione del Consiglio del 6 luglio 2021, approvata il 13 luglio 2021 euro 1.643.678.161

scadenza media 20 anni

13 aprile 2052 a cui si aggiungono data di scadenza 25 giorni lavorativi

13 aprile di ogni anno iniziando date di pagamento degli dal 13 aprile 2023 a cui si interessi aggiungono 25 giorni lavorativi

prima data di pagamento degli interessi 19 maggio 2023

13 aprile di ogni anno iniziando
dal 13 di aprile 2023 a cui si
aggiungono 25 giorni lavorativi date di pagamento di interessi e rimborsi del capitale a decorrere capitale dal 20 maggio 2033

12 mesi a decorrere dalla data
dell'esborso o dal precedente periodo di interesse periodo di interesse

In conformita' all'art. 6 (2), lettera b) e all'art. 11 del Loan Agreement, l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidita', del servizio per le spese generali amministrative saranno basati sulla metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (Cost Allocation Methodology), come descritta nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021 di cui ai visti iniziali.
 
Art. 3

Il controvalore complessivo del prestito e' stato versato presso il conto di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato: 23211 «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle Politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» IBAN IT07E0100003245350200023211 SWIFT/BIC: BITAITRRENT e verra' versato dal Ministero dell'economia e delle finanze al capo X, capitolo 5064, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
La sezione di Tesoreria rilascera' per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5064.
 
Art. 4

Gli oneri di parte corrente del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2023 al 2052, faranno carico agli appositi capitoli 2226 denominato «Spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui alla Recovery and Resiliency Facility» e al capitolo 2246 denominato «Spese derivanti dall'erogazione dei prestiti di cui alla Recovery and Resiliency Facility» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
Gli oneri per il rimborso del capitale del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2033 al 2052 faranno carico al capitolo 9508 denominato «Rimborso del capitale dei prestiti di cui alla Recovery and Resiliency Facility» che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni