Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2022 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CATANIA
DECRETO RETTORALE 7 giugno 2022
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 25 gennaio 2022, con la quale sono state approvate le proposte di modifica dei seguenti articoli: art. 8, comma 1, lettera d); nuovo titolo II-bis; art. 12, comma 3; nuovo art. 12-ter (ex art. 40); nuovo art. 12-quater; art. 14, comma 3; art. 15, commi 2, 6, 7, 9 e 11; art. 18 (in particolare il comma 5); art. 19; art. 22, comma 4; art. 23, comma 3; art. 24, comma 6; art. 25, comma 7; art. 27, comma 2; art. 28, comma 5; nuova denominazione del titolo VI; art. 32, commi 4 e nuovo comma 6; art. 34; art. 36, comma 2; art. 37, commi 1 e 3. Sono stati altresi' abrogati gli articoli 42, 42-bis e 43;
Vista la nota rettorale del 26 gennaio 2022, prot. 28102, con la quale le proposte di modifica deliberate dal senato accademico sono state trasmesse ai Dipartimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello statuto, per gli eventuali pareri dei rispettivi consigli;
Vista la delibera del senato accademico del 22 febbraio 2022, con la quale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'11 febbraio 2022, sono state approvate le modifiche allo statuto di Ateneo, in particolare ai seguenti articoli: art. 6, comma 3, lettera g); art. 7, comma 1, lettera m); art. 8, comma 1, lettera d); nuovo titolo II-bis; art. 12, comma 3; nuovo art. 12-ter (ex art. 40); nuovo art. 12-quater; art. 14, comma 3; art. 15, commi 2, 6, 7, 9 e 11; art. 18 (in particolare il comma 5); art. 19; art. 22, comma 4; art. 23, comma 3; art. 24, comma 6; art. 25, comma 7; art. 27, comma 2; art. 28, comma 5; nuova denominazione del titolo VI; art. 32, commi 4 e nuovo comma 6; art. 34; art. 36, comma 2; art. 37, commi 1 e 3. Sono stati altresi' abrogati gli articoli 42, 42-bis e 43;
Vista la nota rettorale del 25 febbraio 2022, prot. 88598, con la quale la delibera del senato accademico del 22 febbraio 2022 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, per i controlli di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo di Ateneo n. 171005 del 26 aprile 2022, con la quale sono state formulate alcune osservazioni di merito sui seguenti articoli: art. 12; art. 14, comma 3; art. 15, comma 7; art. 23, comma 3; art. 24, comma 6; art. 25, comma 7; art. 28, comma 5;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 24 e del 26 maggio 2022, con la quale sono state recepite le osservazioni del Ministero;
Vista la nota rettorale del 26 maggio 2022, prot. 209743, con la quale sono stati comunicati al Ministero i recepimenti delle osservazioni ministeriali;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo di Ateneo n. 220213 del 1° giugno 2022 con la quale e' stato comunicato che non vi sono osservazioni da formulare;
Tutto cio' premesso;

Decreta:

Art. 1

Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Catania di cui in premessa e' modificato come segue.
Art. 6, comma 3, lettera g): avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico e di comportamento, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al senato accademico la sanzione.
Art. 7, comma 1, lettera m): approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e di comportamento e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente.
Art. 8, comma 1, lettera d): approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, previo parere del senato accademico.
Nuovo titolo II-bis - Altri organi.
Art. 12, comma 3: i componenti delle sezioni sono eletti, a scrutinio segreto e per fasce tra i docenti anche di altri atenei, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e nominati con decreto rettorale. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Art. 12, comma 9: il procedimento disciplinare avanti al collegio e' avviato dal rettore ovvero, se i fatti riguardano il rettore, dal decano dei professori di prima fascia, ed e' disciplinato dalla normativa vigente.
Nuovo art. 12-ter - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
1. Presso l'Universita' di Catania e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comitato e' composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalita' di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.
Nuovo art. 12-quater - Presidio della qualita'.
1. Il Presidio della qualita' ha funzioni di promozione della cultura della qualita' nell'Ateneo, di supporto agli organi e alle strutture dell'Ateneo sulle tematiche della assicurazione della qualita', di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualita' e di promozione del miglioramento continuo della qualita'.
2. I compiti e la composizione del Presidio sono disciplinati dal regolamento di Ateneo.
Art. 14, comma 3: il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento e' assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali, coordinato dal responsabile amministrativo-gestionale, che viene individuato dal direttore generale sentito il direttore del Dipartimento, tra il personale almeno di categoria D, e che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.
Art. 15, comma 2: il consiglio di Dipartimento e' composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento e, senza diritto di voto, dal responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario nell'ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unita' superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) del presente statuto.
Art. 15, comma 6: Il direttore e' organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza. Nell'ambito delle competenze funzionalmente riferibili al Dipartimento secondo la normativa di riferimento, sottoscrive le convenzioni e i contratti, in conformita' con gli orientamenti espressi dal senato accademico e seguendo le disposizioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di dipartimento secondo le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, nonche' in conformita' alla normativa interna di Ateneo. Il direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.
Art. 15, comma 7: il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore. Il direttore puo' delegare lo svolgimento di specifiche funzioni al personale docente, a tempo pieno, afferente al Dipartimento.
Art. 15, comma 9: la Giunta e' formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore e, senza diritto di voto, dal responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario nell'ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.
Art. 15, comma 11: i componenti della giunta, ad eccezione del responsabile amministrativo-gestionale che non e' soggetto a scadenza e dei ricercatori a tempo determinato che durano in carica due anni, durano in carica quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta.
Art. 18: Scuola di medicina.
1. La Scuola di medicina e' struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di criteri di affinita' disciplinare.
2. Spetta alla Scuola:
a) esercitare le funzioni attribuite alle scuole dal precedente art. 17, comma 1;
b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalita' e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;
d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola.
3. Sono organi della Scuola:
a) il coordinamento della Scuola:
b) la commissione paritetica della Scuola.
4. Il coordinamento della Scuola e' composto da:
a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Scuola;
b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del coordinamento, con arrotondamento all'unita' superiore;
c) quattro rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali, eletti tra i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;
d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletto tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Scuola;
e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo alla Scuola;
f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Scuola;
g) tre rappresentanti dei presidenti dei consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Scuola;
h) quattro docenti eletti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; in sede di individuazione degli eletti, verra' data precedenza ai ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti.
5. Il coordinamento della Scuola elegge il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella Scuola. L'ufficio di presidente e' incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
6. Le modalita' di elezione delle rappresentanze elettive nel coordinamento della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive e' rinnovabile per una sola volta.
7. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento degli organi della Scuola sono disciplinate dal regolamento della Scuola, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, su proposta del coordinamento della Scuola.
8. La partecipazione agli organi della Scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
Art. 19: commissione paritetica della Scuola di medicina.
1. La commissione paritetica della Scuola di Medicina tiene luogo delle commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Scuola. E' composta, di norma, da:
a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola;
b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola;
c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Scuola.
2. Le modalita' di elezione dei componenti della commissione paritetica della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della commissione e' rinnovabile per una sola volta.
3. La commissione paritetica della Scuola ha il compito di:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Scuola.
4. La commissione paritetica della Scuola e' presieduta dal docente piu' anziano nel ruolo, di fascia piu' elevata.
Art. 22, comma 4: il coordinatore e' il docente proponente che presenta la domanda di accreditamento, su incarico del Dipartimento di pertinenza, e dura in carica per la durata del ciclo di accreditamento del dottorato; in caso di cessazione anticipata, si rinvia a quanto stabilito dal regolamento sui dottorati. Il coordinatore convoca e presiede il collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attivita' del corso di dottorato.
Art. 23, comma 3: alle strutture didattiche speciali puo' essere riconosciuta autonomia didattica, nonche' autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura didattica speciale e' assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali, che, nel caso in cui alla stessa sia stata riconosciuta autonomia gestionale, puo' essere coordinato da un responsabile amministrativo-gestionale, che viene individuato dal direttore generale sentito il Presidente della struttura, tra il personale almeno di categoria D, e che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa.
Art. 24, comma 6: al centro di ricerca puo' essere riconosciuta autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
Art. 25, comma 7: il centro di servizio ha autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
Art. 27, comma 2: il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attivita' di cui al comma precedente, puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il limite massimo del 75% dei proventi globali delle prestazioni.
Art. 28, comma 5: il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale e ai dirigenti negli ambiti di rispettiva pertinenza. Relativamente agli acquisti direttamente connessi all'attivita' didattica e di ricerca, esse sono anche attribuite ai direttori di Dipartimento, che le esercitano secondo la normativa di riferimento solo per gli atti di esclusivo interesse del Dipartimento da loro diretto, nell'ambito delle risorse ad esso assegnate e nel rispetto della competenza di valore come definita dalla normativa interna dell'Ateneo. E' fatta salva la facolta' di delega secondo le disposizioni di legge e la normativa interna di Ateneo.
Titolo VI - Regolamenti e codice etico e di comportamento.
Art. 32, comma 4: il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza e le sue modifiche sono approvati, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico; i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonche' le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione.
Art. 32, nuovo comma 6: I regolamenti che non rientrano nelle categorie precedenti sono approvati dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
Art. 34: codice etico e di comportamento.
1. Il codice etico e di comportamento del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita', nelle relazioni interne e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
2. L'accertamento di violazioni di valori e principi etici dell'Ateneo e di comportamenti non conformi alle norme del codice, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita':
a) rimprovero scritto;
b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilita' affidato;
c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilita' affidato;
d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilita' di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilita' fino a cinque anni.
3. Il codice etico e di comportamento e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico, a maggioranza assoluta.
Art. 36, comma 2: il senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i consigli di Dipartimento entro un termine fissato dal rettore non inferiore a quindici giorni. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 37, comma 1: sono cariche accademiche le cariche di rettore, prorettore, senatore accademico, consigliere di amministrazione, presidente di scuola, direttore di Dipartimento, coordinatore di dottorato di ricerca, presidente di corso di studio.
I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componenti degli organi di cui al titolo II-bis del presente statuto, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti limitatamente alla consulta degli studenti;
c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione, laddove istituito;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
Art. 37, comma 3: la condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche di cui al comma 1 del presente articolo. I docenti eletti nel senato accademico e i docenti designati nel consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.
Art. 40: spostato al nuovo art. 12-ter.
Art. 42: abrogato.
Art. 42-bis: abrogato.
Art. 43: abrogato.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le modifiche statutarie entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Catania, 7 giugno 2022

Il rettore: Priolo