Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 10 giugno 2022
Designazione di una Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2022/234;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 142886 del 20 dicembre 2021 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta Capo Gallo - Isola delle femmine;
Visto il decreto n. 137 dell'8 settembre 2021 della Capitaneria di porto di Palermo, ente gestore pro tempore dell'area marina protetta Capo Gallo - Isola delle femmine, con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione del SIC ITA020047 Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le sopra citate misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione Sicilia entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» il sito di importanza comunitaria ITA020047 Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Siciliana;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2022 n. 255;

Decreta:

Art. 1

Designazione delle ZSC

1. E' designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il sito, di tipo B, ITA020047 Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo, con un'estensione pari a 2155 ettari, insistente nel territorio della Regione Siciliana, gia' proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 e' designata sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, con nota prot. n. 142886 del 20 dicembre 2021. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica (www.mite.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona e' designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con decreto n. 137 dell'8 settembre 2021 della Capitaneria di porto di Palermo, ente gestore pro tempore dell'area marina protetta Capo Gallo - Isola delle femmine e gia' operativi.
2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per la porzione di ZSC ricadente all'interno dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000 in accordo con l'ente gestore dell'area marina protetta.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore dell'area marina protetta. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi alla regione e al Ministero della transizione ecologica.
6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC, ricadendo interamente all'interno della area marina protetta di rilievo nazionale, rimane affidata all'ente gestore di quest'ultima.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2022

Il Ministro: Cingolani