Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 76
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 19;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, recante attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, e il
testo dell'allegato A, n. 19), della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020):
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.»

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)
(Omissis);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28
giugno 2022);».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74

1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole da «, istituito» sino a «6 aprile 2009» sono soppresse;
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali). - 1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 2:
1) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota.»;
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Richiesta di informazioni sulle condanne). - 1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorita' degli altri Stati membri in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale puo', a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale di un altro Stato membro.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni e' proposta dall'interessato, purche' sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato e' cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorita' centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.
5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.»;
f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne). - 1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:
a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.
2. Quando la richiesta di cui al comma 1 e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresi' comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano e' presentata dalle autorita' di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorita' richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta e' stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.
4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.
5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non e' nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresi' le condanne pronunciate in altri Stati membri.
6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.
7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorita' centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorita' richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.
8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (Attuazione della
decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione
e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di
informazioni estratte dal casellario giudiziario), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni di principio e ambito di
applicazione). - 1. Il presente decreto attua
nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione
quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra
gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario
giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un
sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle
condanne.»
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "condanna": ogni decisione definitiva di
condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei
confronti di una persona fisica in relazione a un reato e
iscritta nel casellario giudiziale;
b) "procedimento penale": procedimento, sia nella
fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive
all'esercizio dell'azione penale;
c) "casellario giudiziale": registro nazionale in
cui sono riportate le condanne;
d) "Paese terzo": Paese non membro dell'Unione
europea;
d-bis) "impronte digitali": le impressioni piatte e
rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
d-ter) "immagine del volto": le immagini
digitalizzate del volto di una persona.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si
riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano,
altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza
e' ignota.»
«Art. 4 (Condanne pronunciate in Italia nei confronti
di cittadino di altro Stato membro). - 1. L'Ufficio
centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna
pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale
all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati
membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando
questa abbia anche la cittadinanza italiana.
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli
Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui
all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio
centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse
per fini diversi da un procedimento penale.
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del
casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o
agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente
trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati.
4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie
delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni
altra informazione pertinente.».
 
Art. 3
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
h-ter) «immagine del volto» e' l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nascita», e' inserita la seguente: «cittadinanza,» e le parole: «e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non e' nota la cittadinanza e per l'apolide»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata e' un apolide, nell'estratto ne e' fatta specifica menzione.»;
c) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2, e' inserito il seguente: «2-bis) immagine del volto della persona condannata;»;
d) all'articolo 19, comma 5-bis:
1) alla lettera c), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non e' nota la cittadinanza»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non e' nota la cittadinanza»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, persone di cui non e' nota la cittadinanza»;
4) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non e' nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;»;
e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non e' nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;
f) all'articolo 28-bis:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non e' nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;
g) all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o piu' decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»;
h) all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza o ad un apolide,».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5-ter, 19,
comma 5-bis, 25-ter, 28-bis, 42 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale
europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "casellario giudiziale" e' il registro nazionale
che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti
determinati;
a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' l'insieme
dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna
adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei
confronti di cittadini italiani;
b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme
dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a
soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con
personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative
dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con
personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato
l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita'
giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di
personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
e-bis) "procedimento penale" e' il procedimento,
sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi
successive all'esercizio dell'azione penale;
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il
decreto penale e ogni altro provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il
provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato
o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti
diversi dalla revocazione;
g-bis) "condanna" e' ogni decisione definitiva di
condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei
confronti di una persona fisica in relazione a un reato e
riportata nel casellario giudiziale;
h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o
il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
h-bis) "impronte digitali" sono le impressioni
piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
h-ter) "immagine del volto" e' l'insieme delle
immagini digitalizzate del volto di una persona;
i) "numero identificativo del procedimento" e' il
numero del procedimento assegnato dal sistema al momento
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, del
codice di procedura penale;
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del
provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel
sistema;
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso
l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento
giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha
competenze nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il
giudice di pace, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il
tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha
competenze nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il
Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia
del presente testo unico;
p-bis) "autorita' centrali" sono gli enti
competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze
penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione
europea;
q) "sistema" e' il sistema informativo
automatizzato del casellario giudiziale, del casellario
giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti,
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.»
«Art. 4 (Estratto del provvedimento iscrivibile). -
1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e'
iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, codice identificativo della persona cui si
riferisce il provvedimento; codice identificativo e' il
codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino
di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale
in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi
dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione
europea che non abbia il codice fiscale , per il cittadino
di Stato non appartenente all'Unione europea, per la
persona di cui non e' nota la cittadinanza e per l'apolide;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorita' che ha emesso il provvedimento;
d) data, dispositivo del provvedimento e norme
applicate.
1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza
della persona condannata non sono note, o quando la persona
condannata e' un apolide, nell'estratto ne e' fatta
specifica menzione.
2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale
contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i
seguenti dati:
a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate,
con riferimento a ciascun reato;
b) pena principale e pena accessoria, circostanze,
sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e
non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, misure alternative alla detenzione, con
riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) misura di sicurezza, dichiarazione di
abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a
delinquere.»
«Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile).
- 1. Ogni estratto di condanna ricevuto e' conservato
integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
a) informazioni obbligatorie necessariamente
trasmesse dallo Stato di condanna:
1) nome completo (cognome, nome, eventuale
secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita,
luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso,
cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) data della condanna, nome dell'organo
giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata
definitiva;
3) data del reato, qualificazione giuridica del
fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche
applicabili;
4) pena, principale ed accessoria, misure di
sicurezza e decisioni successive che modificano
l'esecuzione della pena;
b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte
nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
1) nome dei genitori della persona condannata;
2) numero di riferimento della condanna;
3) luogo del reato;
4) interdizioni derivanti dalla condanna;
c) informazioni supplementari che devono essere
trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale
dello Stato di condanna:
1) numero di identita' o tipo e numero del
documento di identificazione della persona condannata;
2) impronte digitali della persona condannata,
conservate ai sensi dell'articolo 43;
2-bis) immagine del volto della persona
condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona
condannata.»
«Art. 19 (Ufficio centrale). - 1. - 5. (omissis).
5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i
seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema
del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita'
centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne
pronunciate nel proprio territorio nei confronti di
cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati
membri richiesta di estrazione di informazioni sulle
condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini
di Paesi terzi , a persone di cui non e' nota la
cittadinanza e ad apolidi;
d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati
membri le risposte alle richieste di estrazione di
informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a
cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi , a
persone di cui non e' nota la cittadinanza e ad apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle
condanne degli organi della giurisdizione penale italiana
relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi ,
persone di cui non e' nota la cittadinanza e apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul
casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino
italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni
sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato
membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello
Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul
casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese
terzo, da una persona di cui non e' nota la cittadinanza e
da un apolide alle condizioni e secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 74;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle
condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati
membri, per fini diversi da un procedimento penale.
6. (omissis).»
«Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale
europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino
italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la
richiesta, il rilascio del certificato contenente le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo,
nella misura in cui il diritto dello Stato membro di
condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene
anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di
iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione
europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio
centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle
condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a
quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in
cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la
menzione.
2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui
non e' nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge
richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono
da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate
nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»
«Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale
europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel
certificato del casellario giudiziale europeo richiesto
dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni
del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino
italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro
di condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene
anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di
iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da
parte della pubblica amministrazione in ordine ad un
cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne
pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e
conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato
membro di condanna ne preveda la menzione.
2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni
da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un
cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non e' nota
la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le
informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e
secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro
dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni
all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano
acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne
iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura
in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda
la menzione.
3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato
membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di
informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un
cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non e' nota
la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano
acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne
acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste
dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 74.»
«Art. 42 (Regole tecniche del sistema). - 1. Le
regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti
alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati,
alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice
identificativo e il numero identificativo, ai relativi
tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel
contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41,
comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante
per la protezione dei dati personali.
1-bis. Le regole procedurali di carattere
tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari
giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero
della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito
della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3,
sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
protezione dei dati personali.
1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative
intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari
giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati
dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi,
occorre aggiornare le regole procedurali di carattere
tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede
con uno o piu' decreti emanati ai sensi del comma 1-bis
all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del
codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto
dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero
dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione
del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di
anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative
competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi'
sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a
prevenire e correggere eventuali errori nella immissione,
scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in
collegamento con il sistema informatizzato dei registri.»
«Art. 43 (Codice identificativo sulla base delle
impronte digitali). - 1. Al fine di consentire la sicura
riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato
appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice
fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea, ad una persona di cui non e' nota la
cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie -
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi
previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice
identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di
riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il
Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o
integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art.
34 della legge 30 luglio del 2002, n. 189, e successive
modificazioni.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono
essere determinate le modalita' di collegamento tra il
sistema previsto dall'art. 2 comma 7 del decreto legge 9
settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario
giudiziale.».
 
Art. 4

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, e' abrogato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 e' abrogato.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 75 (Attuazione della
decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro
2009/315/GAI):
«Art. 4. (Modalita' di trasmissione delle
informazioni). - 1. Nella trasmissione delle informazioni
relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle
disposizioni normative applicabili si menziona il codice
corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la
tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di
cui all'allegato A al presente decreto.
2. In assenza di corrispondenza del reato con una
sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza
il codice "categoria aperta" della pertinente categoria o,
in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice
"altri reati".
3. Nella trasmissione delle informazioni sul
contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle
misure di sicurezza nonche' sulle decisioni successive che
applicano misure alternative si menziona il codice
corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure,
secondo la tavola comune delle categorie e delle
sottocategorie delle pene e delle misure di cui
all'allegato B al presente decreto.
4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle
misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la
trasmissione delle informazioni utilizza il codice
"categoria aperta" della pertinente categoria di pene e
misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il
codice "altre pene e misure".
5. L'Ufficio centrale provvede a definire la
corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle
altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle
tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto,
curando altresi' l'aggiornamento delle stesse.
6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni
richieste, specifica, ove possibile, se il reato e' stato
commesso in forma consumata o tentata, con modalita'
concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti
di imputabilita', cause di giustificazione o cause di non
punibilita', se e' stata riconosciuta ed applicata la
recidiva. Puo' dare, altresi', se pertinenti, informazioni
circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e
delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui
all'allegato B al presente decreto.
7. L'Ufficio centrale indica il parametro "decisioni
non penali" soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui
la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base
volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a
una richiesta di informazioni sulle condanne.».
- Per l'articolo 42 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, si vedano le
note all'articolo 3.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia