Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 maggio 2022
Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall'Investimento 4.4 - Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di ammissibilita' delle proposte.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e, in particolare, la causa C 251/17, la causa C 85/13, la causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione europea e la proposta di decisione della Commissione europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II;
Vista, in particolare, la Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito PNRR), investimento 4.4. «Investimenti fognatura e depurazione» che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali;
Visti, in particolare, le milestone ed i target della misura M2C4 Investimento 4.4 che prevedono rispettivamente:
Target M2C4-36 - entro il 31 dicembre 2023, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione per un totale di 600 milioni di euro per interventi nel settore delle reti fognarie e della depurazione, assicurando:
che gli interventi siano conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241;
si renda piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica;
sia prevista, ove possibile, la trasformazione di alcuni impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali.
Target M2C4-37 - entro il 30 giugno 2024, la riduzione di almeno 570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
Target M2C4-38 - entro il 31 marzo 2026, la riduzione di almeno 2.570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
Milestone M2C4-00-ITA-39 - entro il 30 giugno 2026, il 100% degli interventi finanziati siano dotati di certificati di collaudo e monitoraggio da parte degli organismi di esecuzione.
Visto lo step intermedio previsto nell'Allegato II dell'Operational Arrangement che prevede che, entro il 31 marzo 2023, debbano essere inviate alla Commissione le specifiche degli atti di gara per un confronto e verifica sulla coerenza delle stesse rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 54 del regolamento UE (1060/2021), come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modifiche nella legge n. 156/2021, ed in particolare il paragrafo 1, lettera a) che prevede che i costi indiretti del progetto possono essere calcolati con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi diretti ammissibili del progetto;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio EU - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Considerato che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per investimenti in fognatura e depurazione, nell'ambito dell'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e indica (Tabella B) gli obiettivi e traguardi correlati all'investimento medesimo;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visti gli esiti di una prima ricognizione condotta dalla DG SUA del MITE (note del 12 maggio 2021 prot.n. 50587, 50594, 50595, 50599, 50600, 50602) presso le amministrazioni interessate dall'Investimento 4.4;
Considerato che e' funzionale al conseguimento degli obiettivi e traguardi stabiliti per l'Investimento 4.4, l'adozione di un decreto ministeriale sui criteri di ammissibilita' dei progetti relativi all'Investimento medesimo, proposti dai destinatari della misura;
Considerato che gli interventi finanziati dall'investimento 4.4 dovranno, tra l'altro: rendere piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali; contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati; essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del sopra citato regolamento (UE) 2021/241;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante, tra l'altro, le disposizioni comunitarie applicabili al Fondo di coesione. Tra queste si richiama, in particolare, quanto stabilito all'art. 15 e all'allegato IV per le condizioni abilitanti definite come «una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici»;
Considerato che per le acque reflue urbane la condizione abilitante 2.5 «Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue» e, nello specifico, il criterio n. 3, di adempimento della condizione medesima, individua gli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e, in particolare, la parte Terza «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32, comma 1, che ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
Considerata la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Considerata la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Considerata la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Considerata la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Considerata la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Considerata la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Tenuto conto della condivisione del decreto espressa dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con nota prot. n. 13035 del 3 febbraio 2022;
Tenuto conto della condivisione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato (mail dell'11 aprile 2022 - prot. MITE 54635 del 4 maggio 2022) sullo schema di provvedimento, cosi' come modificato a seguito dell'incontro tecnico della Conferenza unificata Stato regioni svoltosi in data 11 aprile 2022;
Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 (repertorio n. 62/CSR del 28 aprile 2022);
Visto il parere positivo espresso, nota prot.n. 59597 del 12 maggio 2022, dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unita' di missione PNRR del Ministero della transizione ecologica, in merito alla coerenza programmatica, alla conformita' normativa al PNRR e alla disponibilita' finanziaria delle risorse assegnate con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Approvazione criteri di riparto delle risorse e ammissibilita' degli
interventi

1. Con il presente decreto si intendono approvati i criteri di riparto delle risorse, come indicato al successivo art. 2, destinate all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di ammissibilita' delle proposte come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte sostanziale e integrante allo stesso.
 
Allegato 1 Riparto delle risorse
Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del PNRR, sono pari a 600 milioni di euro. Secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 6 bis, del decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse, pari a 240.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante 60% delle risorse, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.
Tabella di riparto delle risorse

Parte di provvedimento in formato grafico

* Criteri di riparto territoriale delle risorse della politica regionale FSC 2014/2020 Criteri di ammissibilita' della proposta
1. Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) Interventi coerenti con milestone, target e tempistiche di realizzazione come indicati, per la Misura M2C4, Investimento 4.4, nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 del 22 giugno 2021, ovvero:
entro e non oltre il 28 febbraio 2023: invio al MITE delle specifiche da inserire negli atti di gara per consentire un confronto e verifica con la Commissione europea sulla coerenza delle specifiche in essi contenuti rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36
entro e non oltre il 31 dicembre 2023: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la depurazione (Target M2C4-36);
entro e non oltre il 30 giugno 2024: conclusione degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 570.000 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-37);
entro e non oltre il 31 marzo 2026: conclusione degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-38)
Pertanto, per essere ammessi a finanziamento, gli interventi per le reti fognarie e/o la depurazione, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato, dovranno avere, entro il 31 dicembre 2023, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici e, altresi', dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024 o, al piu' tardi, entro il 31 marzo 2026 al fine di consentire la riduzione, a livello nazionale, rispettivamente, di almeno 570.000 abitanti residenti e di almeno 2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane.
Inoltre saranno ammessi a finanziamento, sempre nel rispetto delle tempistiche su indicate, gli interventi funzionali a garantire, nel tempo, il mantenimento della conformita' alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio.
Ordine di priorita' che dovra' essere attribuito agli interventi da porre a finanziamento:
1. Interventi la cui conclusione dei lavori avviene entro la scadenza del 30 giugno 2024 (T2 2024) in agglomerati:
1.1) oggetto di contenzioso comunitario, in funzione dello stato di gravita' dello stesso al momento della pubblicazione del presente decreto;
1.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.
2. Interventi la cui conclusione dei lavori avviene entro la scadenza del 31 marzo 2026 (T1 2026) in agglomerati:
2.1) oggetto di contenzioso comunitario, in funzione dello stato di gravita' dello stesso al momento della pubblicazione del presente decreto;
2.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.
3. Interventi tesi a garantire il mantenimento della conformita' degli agglomerati ai requisiti della direttiva 91/271/CEE con loro conclusione entro le scadenze del:
3.1) 30 giugno 2024 (T2 2024)
3.2) 31 marzo 2026 (T1 2026)
b) Interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020. Sono ammissibili anche gli interventi non ancora avviati che costituiscono lotti funzionali di un macro-progetto avviato in precedenza purche' gli stessi siano avviati a partire sempre dal 1° febbraio 2020.
c) Stato di progettazione: in ragione delle tempistiche di realizzazione degli interventi imposte dal PNRR sono ammessi a finanziamento solo le proposte progettuali dotate almeno di progetto definitivo.
d) Il soggetto attuatore degli interventi deve rispettare tutte le disposizioni normative in materia di SII e le disposizioni ARERA come indicato agli articoli 6 e 7 del presente decreto;
e) Il cronoprogramma degli interventi allegato alla Scheda progetto deve prevedere sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale.
Sempre ai fini dell'ammissibilita' gli interventi proposti non devono:
f) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi comunitari per i medesimi interventi. In caso di macro progetti possono essere ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.
g) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi del progetto sia da fondi PNRR di cui al presente decreto che da tariffa del Servizio idrico integrato.
h) ledere il principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente pena la possibilita' di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio generale;
Sempre ai fini dell'ammissibilita' gli interventi proposti devono:
i) essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale) pena la possibilita' di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio generale;
j) rendere piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui e industriali;
k) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) essere conformi alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato;
m) essere stati proposti avendo considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Misura 2 Componente 4, Investimento 4.4 del PNRR;
n) contenere una stima del numero di abitanti (interventi con priorita' 1 e 2 sopra citate) residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane, che possono beneficiare degli effetti positivi dell'intervento, ai fini del conseguimento dei target M2C4-37 e M2C4-38;
o) contenere una stima del numero di abitanti (interventi con priorita' 3 sopra citata) residenti in agglomerati conformi e per i quali il mancato intervento pregiudicherebbe lo status di conformita', ai fini del conseguimento dei target M2C4-37 e M2C4-38;
p) essere coerenti con la normativa comunitaria, il PNRR ed i relativi documenti attuativi nonche' conformi con la normativa in materia ambientale;
2. Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilita' degli interventi, le Regioni, le Province autonome e gli EGATO, ognuno per quanto di competenza, anche per il tramite dei soggetti attuatori, devono impegnarsi:
a) a svolgere le attivita' propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione degli accordi attuativi;
b) a garantire la piena attuazione ai progetti cosi' come illustrati nella scheda progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attivita' per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;
c) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
d) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformita' alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonche' alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'amministrazione titolare di Intervento;
e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'amministrazione titolare di Intervento;
f) all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
g) all'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
h) a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
i) a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
j) a garantire il rispetto del principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
k) all'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'amministrazione centrale titolare di Intervento, nonche' la riferibilita' delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
l) a consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualita' di amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
m) alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonche' degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
n) al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che gli interventi sono finanziati nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
o) ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento, purche' sia garantita la piena interoperabilita' o conferimento dati dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
p) alla rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonche' sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
q) alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
r) al rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;
s) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attivita' per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonche' qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
t) al rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati alla Misura 4 Componente 2 Investimento 4.4, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
u) a valutare se l'intervento proposto presenta sinergie con progetti esistenti;
v) a valutare l'innovativita' ambientale della proposta, ovvero la presenza di aspetti innovativi ambientali e di green economy, legati alla trasformazione dei depuratori in «fabbriche verdi», valutando positivamente le attivita' di: recupero di materiali dai fanghi di depurazione, riuso delle acque depurate, produzione di energia dall'attivita' di depurazione, riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
w) a valutare, in particolare, la congruita' e attendibilita' del cronoprogramma dell'intervento rispetto alla capacita' operativa ed amministrativa di realizzazione dello stesso e la coerenza con le scadenze (intermedie e finali) fissate dal PNRR, anche di eventuali espropriazioni;
x) a valutare la congruita' e attendibilita' del quadro economico dell'intervento che dimostri, in particolare, idonea capacita' economico-finanziaria in relazione all'intervento da realizzare, considerando favorevolmente eventuali leve di co-finanziamento rispetto ai piani economici finanziari delle gestioni (trasmessi nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per il periodo 2020-2023, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina applicabile ai soggetti interessati, in sede di trasmissione delle proposte), prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzi voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attivita' previste;
y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

SCHEDA PROGETTUALE

Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza
(PNRR)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalizzazione delle risorse

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, finalizzate a sanare e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in considerazione delle procedure di infrazione in essere, sono pari a 600.000.000,00 euro.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di programma tra le parti interessate: Ministero della transizione ecologica (MITE), regioni o province autonome, enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Ai fini del presente provvedimento gli enti territorialmente competenti nel territorio di pertinenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati agli EGATO.
 
Art. 3

Riparto delle risorse

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 240.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante 60 per cento delle risorse, di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il riparto delle risorse fra regioni e provincie autonome, al netto di eventuali revoche e riattribuzioni, e' fissato dall'allegato 1 al presente decreto, adottando la chiave di riparto territoriale delle risorse della politica regionale FSC 2014/2010, fatta salva la verifica del rispetto delle condizionalita' indicate nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
 
Art. 4

Avvio della procedura regionale di selezione

1. Le regioni e le province autonome acquisiscono dai rispettivi EGATO - identificati come soggetto proponente - le proposte da ammettere a finanziamento, corredate dalle relative schede progettuali, di cui all'allegato 1, debitamente compilate.
2. Il finanziamento richiesto per ciascun intervento non potra' essere inferiore al valore di euro 1.000.000,00.
3. Qualora siano ammessi a finanziamento interventi che hanno piena copertura nei piani economico-finanziari delle gestioni (trasmessi nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per il periodo 2020-2023, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina applicabile ai soggetti interessati) alla data di pubblicazione del presente decreto, l'EGATO e' tenuta a riprogrammare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale a valere nelle annualita' 2022-2023, le quote tariffarie coperte da contributo pubblico ai sensi del presente decreto destinandole ad ulteriori interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato.
4. Le regioni e le province autonome, all'esito della valutazione effettuata, sulla base dei criteri di ammissibilita' del presente decreto e nei limiti delle risorse a ciascuna assegnate, trasmettono al MITE, entro e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto, la loro proposta definitiva corredata dalle schede progettuali degli interventi selezionati, presentate e firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e compilate in ogni loro parte con l'indicazione dei CUP degli interventi, del finanziamento richiesto in euro e della riduzione del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane atteso dal progetto, e in agglomerati conformi per i quali il mancato intervento pregiudicherebbe lo status di conformita'. La proposta, con i relativi allegati, deve essere caricata sul portale del Ministero della transizione ecologica, tramite apposita piattaforma dedicata che sara' accessibile entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. All'atto della pubblicazione dello stesso verra' reso noto l'indirizzo del portale. Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno considerate; parimenti si procedera' per quelle schede, facenti parte della proposta regionale, che risulteranno incomplete. Le medesime regioni e province autonome, con comunicazione separata caricata sul medesimo portale, potranno proporre anche interventi ulteriori rispetto al limite delle risorse a ciascuna assegnate, indicando l'ordine di priorita' degli stessi; tali interventi verranno considerati nell'ambito di una lista di riserva, da cui attingere in caso di revoca e/o riattribuzione di parte dei fondi assegnati, oppure in caso di mancato raggiungimento dei target riepilogati in Allegato 1 tra i «criteri di ammissibilita'», in quest'ultimo caso, anche in sostituzione di interventi precedentemente indicati.
 
Art. 5

Procedura negoziata

1. All'esito degli accertamenti istruttori, relativi alla presenza degli elementi richiesti dal presente decreto, da parte del MITE e dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sara' individuato, mediante apposito decreto ministeriale, l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a cui seguira' la sottoscrizione di appositi accordi di programma fra i soggetti di cui al punto 2 dell'art. 2.
 
Art. 6

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori degli interventi relativi all'Investimento di cui al punto 1 dell'art. 2, sono:
i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto del principio di unicita' della gestione;
i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che gestiscano il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, che abbiano sottoscritto la convenzione di affidamento con l'ente di governo d'ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall'ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR;
i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente ente di governo;
i soggetti conformi alla disciplina vigente per le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 7

Requisiti dei soggetti attuatori

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono possedere i seguenti requisiti:
assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attivita' per cui il soggetto realizzatore richiede il finanziamento;
ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi - incluso il Piano delle opere strategiche -, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione; per le Province autonome di Trento e Bolzano attestazione dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi soggetti attuatori.
 
Art. 8

Riallocazione delle risorse

1. Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti istruttori o a seguito di revoca del finanziamento ai sensi del successivo art. 9, risultino risorse residue non assegnate e/o revocate, si potra' procedere, con apposito decreto del Ministro, alla riallocazione di tali risorse, prescindendo dall'applicazione dei criteri di riparto, sulla base di una valutazione effettuata dal Mite sugli interventi inseriti negli elenchi proposti che risultassero parzialmente finanziati o non finanziati, cosi' da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1 dell'art. 1.
 
Art. 9

Revoca delle risorse

1. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:
perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ivi compreso l'accertamento di frodi, corruzione, conflitto di interesse e doppio finanziamento, ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile o non sanata entro dieci giorni dalla richiesta;
mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta progettuale come verificato, ogni sei mesi, in sede di monitoraggio delle misure del PNRR;
mancata aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli interventi entro il 31 dicembre 2023 (target M2C4-36) e/o mancata conclusione dei lavori (con certificato di ultimazione dei lavori) entro il 30 giugno 2024 (target M2C4-37) e il 31 marzo 2026 (target M2C4-38);
mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comportera' la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale);
mancato raggiungimento del target intermedio e/o finale individuato nella proposta (numero di abitanti residenti conformi a seguito della realizzazione dell'intervento);
mancato rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente;
mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
violazione del principio del divieto di doppio finanziamento.
2. Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresi' di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse, di cui al punto 1 dell'art. 2, incorra in irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
3. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sara' tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avra' diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.
 
Art. 10

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
Roma, 17 maggio 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1798