Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 16 giugno 2022
Autorizzazione all'attivita' di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167. (Ordinanza n. 1).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto il decreto-legge 50 del 17 maggio 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Sindaco l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;
la giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 6 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla giunta Capitolina con deliberazione n. 195 del 3 giugno 2022;
Rilevato che
nell'ambito del territorio di Roma Capitale, in conseguenza dell'incendio sviluppatosi in data 11 dicembre 2018 presso il TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria, n. 981, l'impiantistica a supporto della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani era costituita da tre impianti di Trattamento meccanico biologico (TMB di Rocca Cencia di proprieta' di AMA S.p.a. e TMB cc.dd. «Malagrotta 1» e «Malagrotta 2», gestiti da E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria), nonche' da un impianto di Tritovagliatura gestito da terzi;
a far data dal 31 marzo 2021 si e' assistito alla chiusura della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV e della rinuncia da parte del gestore MAD S.r.l. all'autorizzazione integrata ambientale gia' rilasciata dalla Regione Lazio per il Bacino V, con determinazione n. G/15189 del 14 dicembre 2020;
per far fronte a tale criticita' impiantistica regionale il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco della Citta' metropolitana di Roma Capitale (Ordinanza CMRC 2021 - 0107903 del 15 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni) hanno adottato provvedimenti straordinari volti all'individuazione nell'immediato di spazi impiantistici alternativi di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, onde scongiurare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti in diversi ATO del Lazio;
la discarica attualmente attiva nel territorio regionale e' la discarica Ecologica Viterbo S.r.l. (sita nel comune di Viterbo) vista la chiusura a far data dal 14 marzo 2022 della discarica Ecoambiente S.r.l. (sita nel comune di Albano Laziale);
Considerato che
in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2» con capacita' di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;
tale impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani d Roma Capitale, risulta allo stato attuale inutilizzabile;
Preso atto che
la societa' A.M.A. S.p.a., al fine di porre in essere tutte le azioni tecnico-logistiche necessarie a scongiurare una situazione emergenziale nel territorio di Roma Capitale, con note prot. 59102 e 59098 del 16 giugno 2022, ha richiesto nulla osta specifico a poter avviare le attivita' di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) nello stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e nello stabilimento di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167 per le quantita' nelle medesime note specificate.
La Regione Lazio ha rilasciato il nulla-osta con note prot. n. U.0596487 e U.0596485 del 16 giugno 2022;
Dato atto che
in data 16 giugno 2022 si e' tenuto il tavolo tecnico, convocato dalla Prefettura di Roma per la rimodulazione del ciclo dei rifiuto a seguito dell'incendio di Malagrotta dello scorso 15 giugno che ha visto la partecipazione della Regione Lazio, di Roma Capitale, della societa' A.M.A. S.p.a., della societa' E. Giovi S.r.l.;
in tale sede la Regione Lazio ha confermato l'autorizzazione delle attivita' di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) nello stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167;
Atteso che
al fine di adottare tempestivamente ogni necessaria misura volta a contenere e circoscrivere le conseguenti criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti, il Commissario straordinario di Governo ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni per l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022;
Ritenuto necessario
porre in essere ogni intervento volto a contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per la qualita' ambientale e per il decoro e la vivibilita' urbana;

Ordina:

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, l'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana indifferenziata di Roma Capitale (codice EER 200301), nello stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167.


Societa' A.M.A. S.p.a.

Sede legale: via Calderon de la Barca n. 87 -
00142 Roma

Codice fiscale e e partita I.V.A. 05445891004

per le operazioni di stoccaggio (operazione di gestione R13 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) sul rifiuto EER 200301, rispettivamente:
Stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma:
per un quantitativo giornaliero di ulteriori 400 ton/g (300 ton/g gia' autorizzate con determinazione della Regione Lazio n. G13960 del 15 ottobre 2019, da ultimo, prorogata con Determinazione della Regione Lazio n. G16672 del 29 dicembre 2021) e fino ad un massimo di 700 ton/g;
Stabilimento AMA di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167:
per un quantitativo giornaliero massimo di 150 ton/g.
2. Di stabilire che gli effetti del presente provvedimento, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attivita' di trasferenza con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
a) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti;
c) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
d) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonee segnaletiche verticali e orizzontali; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
e) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti attivita' dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
f) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
g) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilita' delle relative superfici;
h) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
i) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
j) le operazioni di trasferenza dovranno avvenire nelle aree individuate nelle planimetrie allegate;
k) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito;
l) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuita' dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee (es. dai rifiuti codice EER 150106 la cui attivita' di trasferenza e' stata autorizzata con d.d. n. 3338 del 10 maggio 2010, da ultimo prorogata con determinazione della Regione Lazio n. G00047 dell'8 gennaio 2021);
m) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovra' essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovra' essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;
n) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonche' tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore;
o) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;
p) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», provvedendo, altresi', ad inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2021);
q) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa relativa alla prevenzione incendi; in particolare dovra' essere redatto un Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
r) le acque di percolamento dovranno essere convogliate e raccolte al fine di essere inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
s) dovra' essere prevista la presenza di idonei dispositivi volti ad impedire che le acque meteoriche esterne possano confluire nelle aree delle operazioni di trasferenza.
4. di disporre che la societa' A.M.A. S.p.a. entro sessanta giorni dalla adozione della presente ordinanza dovra' rispettivamente provvedere a:
per lo stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma:
aggiornare le garanzie finanziarie gia' prestate per l'A.I.A. n. B02442 del 30 aprile 2012 come successivamente modificate come richiesto con Determinazione della Regione Lazio, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, producendo e trasmettendo apposita appendice integrativa che tenga conto della nuova attivita' presente sul sito autorizzata con la presente Ordinanza e del tempo per il quale la stessa e' stata rilasciata;
per lo stabilimento AMA di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167:
prestare le garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 16 giugno 2022

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri
Il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale
Giacomelli
 

Parte di provvedimento in formato grafico