Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 giugno 2022
Determinazione dei collegi elettorali del Consiglio superiore della magistratura.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, concernente «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;
Visto il Capo IV della legge innanzi citata, relativo a «Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;
Visto, in particolare, l'art. 31, recante «Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati», che provvede all'integrale sostituzione dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il cui testo cosi' modificato individua i criteri e le modalita' per l'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura;
Rilevato che, ai sensi del comma 2, lettere a) e d), del citato art. 23 come novellato, vengono individuati un collegio unico nazionale per l'elezione di due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte ed un collegio unico nazionale per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Valutato che la medesima norma prevede che per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, devono essere formati, rispettivamente, due e quattro collegi elettorali;
Considerato che i suindicati collegi territoriali, previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 23, sono determinati, ai sensi del successivo comma 3, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere alla formazione dei suddetti collegi territoriali in conformita' ai criteri fissati dal richiamato art. 23 e tenendo conto delle modifiche apportate in materia di modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
Valutato che i collegi territoriali di cui al comma 2, lettere b) e c), della norma innanzi citata devono essere tendenzialmente composti da un omogeneo numero di elettori, tenuto conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di Corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuita' territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino;
Rilevato che, per espressa previsione normativa, il personale di magistratura collocato fuori del ruolo organico deve essere conteggiato nel distretto di Corte di appello in cui esercitava le funzioni prima del collocamento fuori ruolo e che i magistrati che esercitano le funzioni presso gli uffici con competenza nazionale devono essere conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma;
Considerato che l'analisi condotta all'esito dell'acquisizione dei dati riferiti alle presenze del personale della magistratura ordinaria, ivi incluso il personale collocato fuori del ruolo organico, ha consentito, all'esito della valutazione delle possibili aggregazioni distrettuali, nel rispetto dei criteri dell'integrita' e della contiguita' territoriale dei distretti nonche' verificate le corrispondenti risultanze sulla composizione numerica del corpo elettorale, assunto a criterio prioritario e portante in ragione del dettato normativo, di procedere alla formazione dei due collegi previsti dalla lettera b) e dei quattro collegi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nei termini di seguito indicati:

art. 23, comma 2, lettera b), legge 24 marzo 1958, n. 195

=================================================
| Collegi | Distretti |
+=================+=============================+
| |Brescia, Firenze, Genova, |
| |Milano, Perugia, Roma, |
| |Torino, Trento, Trieste, |
|Collegio 1 |Venezia |
+-----------------+-----------------------------+
| |Ancona, Bari, Bologna, |
| |Cagliari, Caltanissetta, |
| |Campobasso, Catania, |
| |Catanzaro, L'Aquila, Lecce, |
| |Messina, Napoli, Palermo, |
| |Potenza, Reggio Calabria, |
|Collegio 2 |Salerno |
+-----------------+-----------------------------+
art. 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958, n. 195
=================================================
| Collegi | Distretti |
+=================+=============================+
| |Brescia, Milano, Torino, |
|Collegio 1 |Trento, Trieste, Venezia |
+-----------------+-----------------------------+
| |Firenze, Genova, Perugia, |
|Collegio 2 |Roma |
+-----------------+-----------------------------+
| |Ancona, Bologna, Cagliari, |
| |Campobasso, L'Aquila, Napoli,|
|Collegio 3 |Salerno |
+-----------------+-----------------------------+
| |Bari, Caltanissetta, Catania,|
| |Catanzaro, Lecce, Messina, |
| |Palermo, Potenza, Reggio |
|Collegio 4 |Calabria |
+-----------------+-----------------------------+

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, reso nella seduta del 22 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1
Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera b), legge 24 marzo 1958,
n. 195

Per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono individuati due collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
 
Tabella A


===================================================================== | Collegi elettorali | | articolo 23, comma 2, lettera b), legge 24 marzo 1958, n. 195 | +======================================+============================+ |Collegi |Distretti | +--------------------------------------+----------------------------+ | |Brescia, Firenze, Genova, | | |Milano, Perugia, Roma, | | |Torino, Trento, Trieste, | |Collegio 1 |Venezia | +--------------------------------------+----------------------------+ | |Ancona, Bari, Bologna, | | |Cagliari, Caltanissetta, | | |Campobasso, Catania, | | |Catanzaro, L'Aquila, Lecce, | | |Messina, Napoli, Palermo, | | |Potenza, Reggio Calabria, | |Collegio 2 |Salerno | +--------------------------------------+----------------------------+



Tabella B


===================================================================== | Collegi elettorali | | articolo 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958, n. 195 | +======================================+============================+ |Collegi |Distretti | +--------------------------------------+----------------------------+ | |Brescia, Milano, Torino, | |Collegio 1 |Trento, Trieste, Venezia | +--------------------------------------+----------------------------+ | |Firenze, Genova, Perugia, | |Collegio 2 |Roma | +--------------------------------------+----------------------------+ | |Ancona, Bologna, Cagliari, | | |Campobasso, L'Aquila, | |Collegio 3 |Napoli, Salerno | +--------------------------------------+----------------------------+ | |Bari, Caltanissetta, | | |Catania, Catanzaro, Lecce, | | |Messina, Palermo, Potenza, | |Collegio 4 |Reggio Calabria | +--------------------------------------+----------------------------+


 
Art. 2
Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958,
n. 195

Per l'elezione di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono individuati quattro collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella B allegata al presente decreto.
 
Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2022

La Ministra: Cartabia