L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ...»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, a carico del mercato di competenza, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005; Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016; Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N. AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ...»; Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualita' costanti a partire dal 2015; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale; Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento del 9 gennaio 2019 «Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.» e le successive modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019; Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 «Integrazione della delibera 359 del 29 marzo 2017 - esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017»; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65 ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del citato l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020 e autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 per la copertura delle minori entrate; Vista la delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021»; Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), da ultimo modificato ad opera dell'art. 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», successivamente convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha sospeso l'operativita' dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale; Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale stabilisce che determinati soggetti, tra cui anche le Autorita' indipendenti, «... non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»; Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa puo' essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Visto l'art. 49, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, il quale autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e i successivi decreti attuativi; Visto il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorita', approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021; Visto il «Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione», approvato con delibera consiliare n. 540 del 7 luglio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, il quale all'art. 60 stabilisce che «A decorrere da tale data cessano di avere efficacia il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 e il «Regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza» del 20 settembre 2011, ad eccezione delle disposizione contenute, rispettivamente, negli articoli da 23 a 29 e negli articoli 14, 16, 18 e 19 che restano in vigore fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021»; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2021, approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1122 del 29 dicembre 2020; Visto il rendiconto finanziario relativo all'anno 2020, approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 382 del 27 aprile 2021; Vista la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 306 del 13 aprile 2021; Vista la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 603 del 28 luglio 2021; Vista la terza variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 648 del 22 settembre 2021; Vista la quarta variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 750 del 17 novembre 2021; Vista la quinta variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 829 del 21 dicembre 2021; Visto il verbale n. 43 dell'adunanza del 21 dicembre 2021, con il quale il Consiglio dell'Autorita', al punto 23 «Approvazione del bilancio di previsione 2022», ha deliberato che «l'avanzo di amministrazione dovra' essere utilizzato sia per gli ingenti investimenti informatici che dovranno essere effettuati, anche per garantire nuovi servizi alla SA e agli OE, sia per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Autorita', garantendo nel tempo un risparmio sugli oneri di locazione»; Visto il verbale n. 15 dell'adunanza del 27 aprile 2022, con il quale il Consiglio dell'Autorita', al punto 18 «Consuntivo finanziario/economico/patrimoniale esercizio 2021», ha deliberato che «...non essendo ancora pervenuto il parere del Collegio dei revisori dei conti, rinvia l'approvazione alla seduta immediatamente successiva a quando perverra' il suddetto parere»; Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dall'Ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilita': il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2021», comprensivo della situazione amministrativa; la «Relazione illustrativa sulla gestione 2021», comprensivo del «Conto economico» e dello «Stato patrimoniale»; Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale n. 8 del 18 maggio 2022; Il Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione nell'adunanza del 25 maggio 2022;
Delibera:
Sono approvati il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2021» e la «Relazione illustrativa sulla gestione 2021» con i prospetti richiamati nelle premesse, nei testi allegati alla presente delibera, della quale costituiscono parte integrante.
Il Presidente: Busia p. Il segretario: Angelucci |