Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 giugno 2022
Termini e modalita' di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l'applicazione dell'esenzione del canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.



IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2021, e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dello stesso art. 17-ter, comma 1, e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale ha previsto che per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione il fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, e' incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro;
Visto il citato art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalita' che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze;
Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2019 con cui e' stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 208;
Visto l'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le citta' metropolitane istituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, a norma dell'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che, prima di emanare il citato decreto di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 - con il quale e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dello stesso art. 17-ter, comma 1 - occorre acquisire i dati concernenti le minori entrate relative ai canoni di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 e che, pertanto, e' necessario predisporre un nuovo modello seguendo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019 richiamati dal piu' volte citato art. 17-ter, comma 1;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1
Modalita' e termini di invio dei dati di cui all'art. 17-ter, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e del decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi denominati CUP).
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell'Area riservata del portale del federalismo fiscale.
3. Nel modello devono essere indicati i seguenti dati relativi alle:
insegne di esercizio la cui esposizione e' effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160 del 2019:
classe del comune;
numero delle attivita' esenti;
eventuale esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq;
numero delle insegne di esercizio di superficie superiore a 5 mq;
superficie totale esente;
importo totale da ristorare;
importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione.
Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a), e 837 della legge n. 160 del 2019:
classe del comune;
numero delle attivita' esenti;
superficie totale esente;
importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione;
importo derivante dall'applicazione dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020 e dell'art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021;
l'ammontare delle minori entrate ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
importo netto da ristorare.
4. I comuni trasmettono, esclusivamente in formato elaborabile, i dati di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello e' reso disponibile nell'Area riservata del portale del federalismo fiscale, data indicata nella stessa sezione del portale in cui e' pubblicato il modello in questione. La trasmissione e' effettuata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it - Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia' inviati con modalita' diverse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2022

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
 
Allegato
Istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione delle minori entrate di cui all'art. 1, comma 17-ter del decreto-legge n.
183 del 2020.

Si forniscono di seguito delle brevi istruzioni per la compilazione del modello.
Dopo aver indicato il comune e la classe (occorre fare riferimento alla fascia di popolazione indicata nei commi 826 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019) nei relativi campi, si devono compilare le sezioni concernenti le singole fattispecie interessate dal ristoro delle minori entrate.

Sezione I

Insegne di esercizio

Numero attivita' esenti: riportare il numero delle attivita' economiche che godono dell'esenzione.
Esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq: si fa presente che nel caso in cui il comune abbia previsto, con proprio regolamento, l'esenzione totale, lo stesso non ha titolo al rimborso delle minori entrate. Nel caso in cui, invece, l'ente locale abbia disposto l'esenzione per una frazione superiore ai cinque metri quadrati, ha titolo al rimborso solo per la porzione di superficie eccedente il limite dimensionale di esenzione. Ad esempio, se e' stata prevista l'esenzione fino a 7 metri quadrati, per un'insegna di 10 metri quadrati il comune avra' diritto al ristoro per 3 metri quadrati.
In tali casi va barrata la casella SI.
Numero insegne superiori a 5 mq: indicare il numero.
Superficie totale esente: indicare la superficie delle insegne che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.
Importo totale da ristorare: l'importo da inserire e' riferito alla fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire e' quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione II
Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a)
della legge n. 160 del 2019.

Numero attivita' esenti: riportare il numero delle attivita' economiche che godono dell'esenzione.
Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.
Importo ex art. 17-ter, decreto-legge n. 183/2020 e art. 1, comma 451, legge n. 234/2021: l'importo da inserire e' quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire e' quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione III
Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 837 della legge n.
160 del 2019.

Numero attivita' esenti: riportare il numero delle attivita' economiche che godono dell'esenzione.
Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.
Importo ex art. 17-ter, decreto-legge n. 183/2020 e art. 1, comma 451, legge n. 234/2021: l'importo da inserire e' quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire e' quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione IV

Importo da ristorare

Ammontare delle minori entrate art. 9-ter del decreto-legge 137 del 2020 e art. 1, comma 706, della legge n. 234 del 2021: occorre indicare l'importo delle somme relative alle minori entrate dovute ai ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alle citate norme, relative alle fattispecie concernenti le occupazioni di cui alle due sezioni precedenti e alle annualita' 2021 e 2022.
Importo netto da ristorare: l'importo da indicare e' quello risultante dalla differenza delle somme indicate nelle due sezioni concernenti le occupazioni e l'importo relativo alle minori entrate dovute ai ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 137 del 2020 e all'art. 1, comma 706, della legge n. 234 del 2021.


Parte di provvedimento in formato grafico