Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 31 maggio 2022 |
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto in particolare, l'art. 2, della citata legge che prevede che «il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue», tra l'altro, «la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo»; Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 adottato con intesa in Conferenza Stato-regioni in data 6 agosto 2020, che riconosce la salute mentale quale «parte integrante della salute e del benessere» che, «come altri aspetti della salute, puo' essere influenzata da una serie di determinanti socio-economici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche individuali come la capacita' di gestire pensieri, emozioni, comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, politici e ambientali» e sottolinea la «necessita' di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Considerato, inoltre, che il medesimo comma 4 dispone che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD); Visto, in particolare, l'art. 12 del CAD che prevede che «le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»; Visto, altresi', il successivo art. 15 che dispone che «le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese»; Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437 avente ad oggetto «Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della Carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e modalita' di rilascio della carta d'identita' elettronica e della Carta nazionale dei servizi; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto «Modalita' di assorbimento della tessera sanitaria nella Carta nazionale dei servizi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento della professione di psicologo» ed in particolare l'art. 3 che disciplina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Considerato che risulta necessario pertanto definire le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione; Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito denominato «beneficio») nonche' l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. |
| Allegato
DISCIPLINARE TECNICO "CONTRIBUTO SESSIONI PSICOTERAPIA" SOMMARIO 1 INTRODUZIONE 2 DEFINIZIONI 3 SOGGETTI 4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 4.1 CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI 4.2 MISURE IDONEE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO 4.3 MISURE IDONEE A GARANTIRE L'INTEGRITA' E LA RISERVATEZZA DEI DATI 4.4 ACCESSO ALLA BANCA DATI E AI SERVIZI FORNITI 4.5 AUDIT LOG 4.6 CONSERVAZIONE DEI DATI 5 FUNZIONALITA' DISPONIBILI 6 FLUSSI INFORMATIVI E AZIONI PREVISTE 7 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI - TRACCIATI DI SCAMBIO 1 INTRODUZIONE Il presente allegato descrive le caratteristiche e le modalita' tecniche per accedere alla richiesta del "Contributo sessioni psicoterapia", presentata in modalita' telematica all'INPS ed il dettaglio dei relativi contenuti informativi. L'articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che: "tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto". In attuazione della citata disposizione e' stato predisposto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in fase di definizione. 2 DEFINIZIONI Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende: a. per "beneficiario", ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico; b. per "richiedente", soggetto fisico che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio. Potrebbe essere differente dal beneficiario; c. per "CNOP", il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; d. per "professionista", lo specialista regolarmente iscritto nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbia aderito all'iniziativa; e. per "HUBpnp", il punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche esposto sul portale dell'INPS, tramite cui effettuare la richiesta del beneficio; f. per "CODICE UNIVOCO", il codice alfanumerico di 12 caratteri associato a ciascun beneficiario, che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare; g. per "seduta", la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all'iniziativa; h. per "Centro Elettronico Nazionale" o "CEN", il sistema informatico dell'INPS la cui architettura e' basata su due siti in campus (sito primario e sito secondario) in grado di garantire l'erogazione in continuita' dei servizi ICT. 3 SOGGETTI I soggetti coinvolti nell'erogazione della prestazione "Contributo sessioni psicoterapia" sono: • INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale: riceve dal CNOP la lista dei professionisti aderenti all'iniziativa, gestisce il ciclo di vita del beneficio, dalla richiesta alla definizione della graduatoria, remunera i professionisti a fronte delle sessioni erogate, rendiconta al Ministero della salute, alle Regioni e Province Autonome; • Ministero della salute: sovraintende le attivita' connesse all'intervento normativo, riceve periodicamente una relazione contenente i dati aggregati necessari al monitoraggio del contributo; • Regioni/Province autonome: trasferiscono le risorse a INPS, ricevono periodicamente una relazione contenente dati aggregati necessari al monitoraggio del contributo; • CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi: fornisce a INPS la lista dei professionisti che aderiscono all'iniziativa nel formato concordato; • Cittadini: soggetti abilitati a presentare la domanda per se' o, sotto specifiche condizioni, per un altro soggetto; • Beneficiari: soggetti in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico; • Professionisti: specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano aderito all'iniziativa. 4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO Il sistema informativo di riferimento e' quello dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) che gestira' integralmente il processo di gestione del contributo dall'acquisizione della domanda alla remunerazione dei professionisti unitamente alla rendicontazione al Ministero della salute e alle Regioni/Province autonome dei flussi a livello aggregato. Il sistema informativo dell'Istituto, con specifico riferimento a quanto necessario per la gestione del Contributo Sessioni Psicoterapia, si articola in una componente Internet, composta da una web application e un DBMS relazionale, per la raccolta della domanda e le successive interazioni con l'utenza esterna, una componente intranet per l'utilizzo da parte degli utenti interni, specificatamente profilati, e dei moduli software per le elaborazioni asincrone (batch). 4.1 Caratteristiche Infrastrutturali Il sistema informatico dell'INPS e' costituito dal Centro Elettronico Nazionale (CEN), la cui architettura e' basata su due siti in campus (sito primario e sito secondario) in grado di garantire l'erogazione in continuita' dei servizi ICT attraverso una configurazione di alta affidabilita', che va dal singolo componente fino ad un intero sito. Il Centro elettronico nazionale e' localizzato in Roma presso la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII). Le principali tecnologie del Centro Elettronico Nazionale sono: • sistemi mainframe su piattaforma IBM zSeries, per le applicazioni di elaborazione massiva e la gestione delle basi dati istituzionali; • sistemi server su piattaforma MS Windows/Linux (Server Farm) per la gestione dei dati e del-le applicazioni sulla Intranet e su Internet (portale www.inps.it); • sistemi server Unix per la gestione del personale, la contabilita' generale, il datawarehouse, la cooperazione applicativa e le applicazioni istituzionali della gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP). 4.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio A garanzia della corretta operativita' del Contributo Sessioni Psicoterapia, oltre al data center del Centro Elettronico Nazionale, l'Istituto ha predisposto un sito remoto (SIRE) per garantire la massima affidabilita' e disponibilita' dei servizi ICT dell'Istituto in caso di disastro informatico. La realizzazione del SIRE oltre a proteggere i siti di produzione del Centro Elettronico Nazionale da eventi disastrosi a livello metropolitano (la continuita' operativa e' gia' garantita dall'architettura di alta affidabilita' in campus del data center) garantendo la salvaguardia del patrimonio dati e applicativo dell'Istituto, consente, con le sue risorse ICT, di concorrere assieme al CEN all'erogazione dei servizi in ottica cloud, garantendo la scalabilita' delle risorse nel data center primario per l'erogazione di altri e nuovi servizi. Gli application server e i DBMS sono distribuiti su 2 data center in alta affidabilita' ubicati in Roma e replicati in near real-time presso il terzo sito di disaster recovery. Le procedure di backup che prevedono:
• backup full giornaliero degli application server; • backup full settimanale del DBMS; • backup differenziale/incrementale del DBMS ad intervalli orari per la minimizzazione del RPO (Recovery Point Objective); • I backup sono anch'essi replicati sui 2 siti. Il data center dispone di sistemi per garantire la continuita' dell'erogazione dell'alimentazione elettrica sia tramite accumulatori che tramite generatori di emergenza. 4.3 Misure idonee a garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati Per garantire la protezione dei contenuti informativi sono attivate misure tecniche di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrita' e la riservatezza delle informazioni. Misure di sicurezza fisica: • accesso al data center sorvegliato H24; • sistemi anti-intrusione; • sistemi ubicati dentro sale Lampertz ad accesso controllato con porte blindate; • sistemi di video-sorveglianza, anti-incendio, anti-allagamento e gruppi di continuita'. Sicurezza logica: • l'accesso ai sistemi e alle procedure e' effettuato con credenziali esclusivamente personali (password con elevata complessita', scadenza non oltre 3 mesi, blocco delle credenziali dopo n tentativi di accesso con password errata, modifica al primo accesso .); • la rete del data center prevede una segmentazione per ambiti di sicurezza differenziata protetti da NGFW (FW, IPS, AV); • il patching dei sistemi e' effettuato prevalentemente in modo automatizzato al fine di garantire la rimozione tempestiva delle vulnerabilita'; • i sistemi sono sottoposti a periodiche verifiche di vulnerability assessment; • autenticazione informatica ai servizi Internet tramite SPID, CIE, CNS o PIN INPS, nei casi residuali previsti dall'Istituto; • utilizzo del protocollo HTTPS con TLS 1.2 o superiore; • sul DB utilizzo di un sistema che esegue la crittografia e la decrittografia delle operazioni di I/O di file di dati e log in tempo reale. Per la crittografia viene usata una chiave di crittografia del database (DEK). Il record di avvio del database archivia la chiave per la disponibilita' durante il ripristino. La chiave DEK e' una chiave simmetrica. E' protetta da un certificato archi-viato dal database master del server o da una chiave asimmetrica protetta da un modulo EKM. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati. 4.4 Accesso alla banca dati e ai servizi forniti INPS dispone di un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione, nonche' di gestione delle identita' digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso. Gli utenti esterni accedono ai servizi dell'Istituto attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta d'identita' elettronica, Sistema Pubblico di Identita' Digitale - SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni(1). Gli utenti interni vengono autenticati attraverso un apposito sistema di Identity Management (IDM). Per le diverse categorie di profili autorizzativi sono previsti i seguenti sistemi di autenticazione ============================================================= | PROFILO | SISTEMA DI AUTENTICAZIONE | +=============================+=============================+ |Cittadino |SPID/CIE/CNS | +-----------------------------+-----------------------------+ |Professionista |SPID/CIE/CNS | +-----------------------------+-----------------------------+ |Utente INPS(2) |Identity Management (IDM) | +-----------------------------+-----------------------------+
-------------------- 1 Viene impiegato il PIN INPS nei casi residuali previsti dall'Istituto 2 L'accesso e' consentito solo se in possesso di un ruolo specifico assegnato al profilo. 4.5 Audit log Le operazioni di trattamento dei dati effettuate dagli utenti che operano tramite le procedure sono registrate in un archivio centralizzato contenente tutti i log di accesso alle banche dati dell'Istituto. In particolare le registrazioni riportano almeno i seguenti dati: • Data e ora dell'operazione • Indirizzo IP della postazione dell'utente • Username • Profilo di accesso • Applicazione • Operazione effettuata attraverso l'applicazione • Attributi necessari per identificare i soggetti i cui dati sono stati oggetto di trattamento. a. Cittadino Vengono riportati di seguito gli attributi identificativi relativi alla classe utente "Cittadino": • Codice fiscale richiedente • Identificativo domanda Gli attributi sopracitati vengono registrati nell'ambito delle seguenti operazioni effettuate dai cittadini: • Visualizzazione anagrafica • Visualizzazione ISEE • Invio domanda • Visualizzazione domanda • Visualizzazione Codice Univoco b. Professionista Vengono riportati di seguito gli attributi identificativi relativi alla classe di utente "Professionista": • Codice fiscale professionista • Codice fiscale cittadino • Identificativo seduta Gli attributi sopracitati vengono registrati nell'ambito delle seguenti operazioni effettuate dai professionisti:
• Prenotazione seduta • Annullamento seduta • Conferma seduta c. Utente INPS (3) Vengono riportati di seguito gli attributi identificativi relativi alla classe di utente INPS:
• Matricola identificativa INPS • Codice fiscale richiedente • Identificativo domanda Gli attributi sopracitati vengono registrati nell'ambito delle seguenti operazioni effettuate dall'operatore INPS (4):
• Visualizzazione anagrafica • Visualizzazione ISEE • Visualizzazione domanda -------------------- 3 L'accesso agli operatori INPS sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione Amministrativa INPS competente 4 Le operazioni sono consentite solo se in possesso di un profilo specifico assegnato all'operatore INPS. I log di accesso hanno: a. caratteristiche di integrita' e inalterabilita'; b. protezione contro ogni uso improprio; c. accessibilita' da parte di personale opportunamente incaricato e autorizzato; d. trattamento in forma anonimizzata mediante aggregazione (possono essere trattati in forma non anonimizzata unicamente laddove cio' risulti indispensabile ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati). 4.6 Conservazione dei dati I dati trattati nel procedimento sono conservati per 10 anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. 5 FUNZIONALITA' DISPONIBILI I profili autorizzativi identificati nel precedente paragrafo, nell'ambito della prestazione "Contributo sessioni psicoterapia" sono i seguenti: a. Profilo utente "Cittadino" b. Profilo utente "Professionista" c. Profilo utente "INPS" Di seguito vengono elencate le funzionalita' previste per ciascun soggetto. a. Cittadino Il cittadino accede alla piattaforma per richiedere il contributo per se stesso o per conto di un soggetto minore d'eta' se genitore esercente la responsabilita' genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio puo' essere richiesto inoltre per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno. L'identita' del soggetto che sta operando, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la Carta di Identita' Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure PIN INPS nei casi residuali previsti dall'Istituto. Le informazioni relative a residenza e al valore ISEE del soggetto beneficiario sono individuate dagli archivi istituzionali dell'INPS. Il soggetto che sta operando puo' scegliere di ricevere eventuali comunicazioni dall'Istituto inerenti al contributo in oggetto ai recapiti telematici gia' in possesso dell'Istituto o, in alternativa, puo' indicare altri recapiti (email, PEC, contatto telefonico). E' possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalita' definite da INPS. Funzionalita' a disposizione in fase di domanda per il profilo cittadino: • Presentazione domanda • Consultazione dettaglio domanda • Annullamento domanda • Consultazione delle ricevute e provvedimenti relativi alla domanda Funzionalita' a disposizione per i soggetti beneficiari del contributo:
• Consultazione elenco professionisti • Consultazione dettaglio sedute • Annullamento delle prenotazioni delle sedute b. Professionista I professionisti aderenti all'iniziativa, si autenticano nel portale INPS utilizzando la Carta di Identita' Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Funzionalita' a disposizione in fase di utilizzo del contributo: • Inserimento IBAN, su cui ricevere la remunerazione delle prestazioni effettuate • Prenotazione seduta • Consultazione dettaglio seduta • Modifica seduta • Annullamento seduta • Conferma seduta con inserimento dei dati relativi alla fattura • Annullamento seduta confermata (prima del rimborso) • Consultazione dettaglio rimborsi sedute c. Utente INPS Funzionalita' a disposizione:
• Consultazione dettaglio domanda • Consultazione delle ricevute e provvedimenti relativi alla domanda • Consultazione dettaglio seduta • Consultazione dettaglio rimborsi sedute • Consultazione reportistica sulla base del ruolo assegnato al profilo autenticato 6 FLUSSI INFORMATIVI E AZIONI PREVISTE • Cittadino: presentazione domanda accede con SPID/CNS/CIE al servizio "Contributo sessioni psicoterapia"; presenta la domanda: la Regione o la Provincia autonoma di residenza e' determinata automaticamente, in base ai dati presenti nei sistemi istituzionali dell'INPS, se non corretta il cittadino dovra' chiedere, secondo le modalita' previste dall'INPS, di aggiornare i propri dati di residenza; il valore dell'ISEE e' determinato automaticamente se e' presente, nei sistemi istituzionali INPS, una DSU valida, altrimenti il cittadino viene invitato a presentare una dichiarazione DSU valida; se il valore dell'ISEE e' minore o uguale a 50.000 euro il cittadino puo' trasmettere la domanda, altrimenti l'invio non e' permesso. • CNOP:
trasmette all'Istituto l'elenco degli Psicoterapeuti che aderiscono all'iniziativa: codice fiscale, nome, cognome, posizione dello studio (regione, provincia, comune, indirizzo), contatti (numero telefonico, indirizzo email e/o indirizzo PEC). • INPS, alla fine del periodo di presentazione delle domande: ordina, per ciascuna Regione e per Provincia autonoma di Trento e Bolzano, i soggetti che hanno presentato le domande, entro il periodo prestabilito, in ordine crescente di valore ISEE, dal valore piu' basso al valore piu' alto, e a parita' di valore di ISEE in ordine cronologico della trasmissione della domanda; determina la graduatoria, accogliendo le istanze, fino a concorrenza del finanziamento assegnato a ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano; rende disponibili al cittadino, le informazioni relative a: accoglimento della domanda, valore del contributo assegnato (determinato in base al valore ISEE), termine entro il quale il contributo dovra' essere consumato e codice univoco, che il cittadino dovra' consegnare allo psicoterapeuta in fase di prenotazione o effettuazione di una seduta. A tal fine notifica tramite Posta Elettronica Certificata, sms o mail ordinaria la pre-senza di dette informazioni relative alla domanda, invitando il cittadino a prenderne visione accedendo all'area riservata del sito messo a disposizione dall'INPS. • Cittadino, dopo l'esito di accoglimento: visualizza, all'interno dell'area riservata del sito messo a disposizione dall'INPS, la rubrica dei professionisti, con l'elenco degli psicoterapeuti che aderiscono all'iniziativa per regione/provincia/comune; conferma la presa visione dell'esito ed il contributo associato da consumare entro 180 giorni dalla definizione della graduatoria; comunica allo psicoterapeuta in fase di prenotazione o effettuazione della seduta, il codice univoco assegnato dall'INPS in fase di accoglimento della domanda; fruisce di un numero di sedute per un valore pari al contributo assegnato, ogni seduta non puo' superare l'importo di 50 euro; puo' cancellare una prenotazione immessa dallo psicoterapeuta. • Psicoterapeuta:
accede con SPID/CNS/CIE al servizio "Contributo sessioni psicoterapia"; se non presente nell'elenco fornito dal CNOP all'INPS viene dato opportuno avviso a video. Se presente nell'elenco fornito dal CNOP all'INPS: comunica il proprio IBAN; prenota una seduta, inserendo il codice fiscale del cittadino e il relativo codice univoco - determinato e associato al cittadino in fase di accoglimento della domanda - che e' stato comunicato dal cittadino al professionista; annulla/modifica una prenotazione precedentemente inserita; conferma una seduta, inserendo la data della seduta, l'importo della seduta (minore o uguale a 50 euro), la data e il numero di fattura; la data della seduta e' richiesta a garanzia di trasparenza nei confronti dei beneficiari e di verifica sui tempi entro cui e' consentita l'erogazione del beneficio; annulla una seduta confermata (prima del rimborso). • INPS, dopo la definizione della graduatoria:
verifica che ogni codice univoco, associato a ciascun cittadino, non superi il valore massimo del contributo assegnato allo stesso cittadino; mette a disposizione di ciascun psicoterapeuta la verifica del residuo associato ad un codice univoco di un cittadino (dovra' digitare manualmente il codice univoco e il co-dice fiscale del cittadino); gestisce le prenotazioni, consumi e le comunicazioni al professionista e al cittadino rendiconta al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'andamento dei consumi del contributo; effettua i pagamenti agli psicoterapeuti nel mese successivo a quello di emissione della fattura. 7 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI - TRACCIATI DI SCAMBIO La trasmissione delle informazioni previste dal processo si suddivide in flussi differenti:
• flusso inviato a INPS da parte del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) contenente i dati dei professionisti aderenti l'iniziativa riportati di seguito; • flussi periodici di rendicontazione, contenente dati aggregati, che l'INPS produrra' a beneficio del Ministero della salute e delle Regioni/Province Autonome al fine di consentire un adeguato monitoraggio dell'andamento del contributo. I dati verranno forniti all'interno di classi di aggregazione predefinite, omettendo i valori puntuali di numerosita' qualora inferiori a 5, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati. La reportistica ai fini del monitoraggio sara' trasmessa al Ministero della salute e alle Regioni/Province autonome tramite Posta Elettronica Certificata. Le informazioni relative ai professionisti saranno contenute all'interno di un file excel protetto da password, trasmesso dal CNOP a INPS tramite Posta Elettronica Certificata. Al fine di garantire le idonee misure di protezione della riservatezza dei dati scambiati, la password sara' comunicata attraverso un canale differente. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati con le medesime modalita'. Di seguito viene riportato il tracciato di scambio contenente le informazioni relative ai professionisti.
===================================================================== | CAMPO | DESCRIZIONE | OBBLIGATORIO | +===================+=========================+=====================+ | |Codice fiscale del | | |Codice Fiscale |professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ |Nome |Nome del professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Cognome del | | |Cognome |professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Indirizzo email del | | |Indirizzo Email |professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Indirizzo PEC del | | |Indirizzo PEC |professionista | NO | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Recapito telefonico | | |Recapito Telefonico|principale del | | |Principale |professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Recapito cellulare del | | |Recapito Cellulare |professionista | NO | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Via indirizzo studio del | | |Via/piazza |professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Numero civico indirizzo | | |Numero Civico |studio del professionista| SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |CAP indirizzo studio del | | |CAP |professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Codice Belfiore del | | | |Comune indirizzo studio | | |Comune |del professionista | SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Provincia indirizzo | | |Provincia |studio del professionista| SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | |Codice Regione in base | | | |alla codifica ISTAT | | | |relativo all'indirizzo | | |Regione |studio del professionista| SI | +-------------------+-------------------------+---------------------+
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| Art. 2
Beneficiari
1. Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. |
| Art. 3
Professionisti
1. Il beneficio e' fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). 2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico. 3. L'elenco di cui al comma 2 e' consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS. |
| Art. 4
Contributo e requisiti reddituali
1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro. 2. Al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso, il beneficio e' parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente: a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. |
| Art. 5
Modalita' di richiesta e attribuzione del contributo
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda. 2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la Carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). E' possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS. 3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4. 4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida: in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita. 5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e' possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario. 6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu' basso. 8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 9. L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art. 4, commi 1 e 2. 10. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco e' automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo. 11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. |
| Art. 6
Autenticazione/registrazione dei professionisti
1. I professionisti di cui al precedente art. 3 si autenticano nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identita' elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). 2. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto. 3. Il professionista presente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, e' abilitato all'inserimento del proprio IBAN. |
| Art. 7
Utilizzo del contributo
1. Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 9 ai fini della prenotazione. 2. Il professionista accede alla piattaforma INPS con le modalita' definite nel precedente art. 6 e, verificata la disponibilita' dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata. 3. INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui al precedente comma 2. Il beneficiario puo' disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne. 4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente. 5. INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua. |
| Art. 8
Modalita' di rimborso del contributo
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021». 2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di imposta. |
| Art. 9
Monitoraggio
1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di eta', fascia ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della fruizione del beneficio, a indirizzo pec preventivamente comunicato all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province di Trento e Bolzano. |
| Art. 10
Tutela dei dati personali
1. I trattamenti dei dati necessari all'attuazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali, anche relativi alla salute, saranno trattati, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per gli aspetti di competenza, esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente decreto e, nel disciplinare tecnico allegato, parte integrante del presente decreto, sono individuati i tempi di conservazione, le modalita' del trattamento e le misure appropriate e specifiche, anche tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresi' affidati i compiti di controllo sull'erogazione del contributo. 3. L'INPS e' titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonche' dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato. 4. Il CNOP e' titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti all'iniziativa. 5. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'INPS. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2022
Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1742 |
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