IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' e, in particolare, l'art. 9, recante gli importi minimi coperti dall'assicurazione obbligatoria; Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante «Modifica della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, punto 5) che, nel novellare il citato art. 9, determina i nuovi importi minimi di copertura dell'assicurazione obbligatoria, che saranno riesaminati dalla Commissione, ogni cinque anni, a decorrere dal 22 dicembre 2021; Visto l'art. 128, comma 1, del predetto codice, che determina gli importi minimi per la stipula dei contratti per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Viste in particolare, le lettere a) e b) al comma 1 del citato art. 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo cui ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati; Vista la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10 maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 9 giugno 2017, con cui sono stati adeguati, con decorrenza 11 giugno 2017, gli importi minimi recati dal citato art. 128 del codice, ai valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; Vista la lettera b-bis) del comma 1, del citato art. 128, secondo cui per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'art. 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e' fissato un importo minimo di copertura pari ad euro 15.000.000,00 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e ad euro 1.000.000,00 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati; Visto l'art. 1, comma 29, della legge 4 agosto 2017, n. 124, secondo cui i massimali di cui all'art. 128, comma 1, lettera b-bis), sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, ovvero dal 1° gennaio 2018; Vista la comunicazione della Commissione COM (2021/C 423/11), del 19 ottobre 2021 che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri; Considerato che gli importi determinati dalla citata comunicazione del 19 ottobre 2021 risultano identici ai nuovi importi previsti dalla direttiva (UE) 2021/2118, che modifica l'art. 9 della direttiva 2009/103/CE; Ritenuto di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato art. 128, comma 1, lettere a) e b), del codice, ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.450.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.300.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; Considerato che gli importi di cui alla lettera b-bis), del comma 1, art. 128, come adeguati a decorrere dal 1° gennaio 2018, risultano gia' superiori agli importi minimi rivisti dalla citata comunicazione del 19 ottobre 2021 e, pertanto, non necessitano di ulteriori variazioni in aumento; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente il controllo preventivo di legittimita';
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori: euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b). 2. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 747 |