Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 22 marzo 2022 |
Approvazione della direttiva agli Enti parco nazionale e alle Aree marine protette per l'attuazione della Misura M2C4 - investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Considerato che l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equita' di genere, territoriale e generazionale; Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento; Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacita' di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione europea, e la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Vista la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Vista, in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.2 «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» che, con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi rispettivamente a: 3.2a «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» con una dotazione di 82 milioni di euro; 3.2b «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» con una dotazione di 14 milioni di euro; 3.2c Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette con una dotazione di 4 milioni di euro. Considerato che l'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia n. 10160/2021 ha previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, il traguardo (M2C4-5) dell'«entrata in vigore della semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette», da conseguire entro il primo trimestre 2022; Considerato che l'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia n. 10160/2021 ha altresi' previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, l'obiettivo (M2C4-6) per il quale almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilita' sostenibile) entro il quarto trimestre 2023; Considerato che il Ministero della transizione ecologica, in quanto autorita' competente, deve garantire la corretta e tempestiva attuazione del suddetto Investimento 3.2 del PNRR; Valutata pertanto la necessita' di avvalersi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche in forza di convenzioni tra la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare (DG PNM) e la societa' SOGEI-Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori e della semplificazione amministrativa, da stipularsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto ministeriale; Tenuto conto che, al fine di individuare le peculiarita' e necessita' nei territori dei parchi nazionali e delle aree marine protette, si e' provveduto ad organizzare una serie di incontri che si sono protratti in un arco temporale intercorrente tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2021; Preso atto che da queste riunioni e dai report relativi si sono acquisiti i fabbisogni strumentali e logistici dei vari enti interessati; Vista la proposta prot. n. 35031 del 18 marzo 2022 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare, con la quale viene trasmesso lo schema di decreto ministeriale avente a oggetto l'approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» che consegue la Milestone M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette»; Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di una «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. E' approvata l'allegata «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette». |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Valenza ai fini del PNRR
1. Il presente decreto di approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» consegue la Milestone M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Roma, 22 marzo 2022
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1848 |
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