IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'art. 10 in materia di ISEE precompilato, componenti della dichiarazione sostitutiva unica che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica mediante l'ISEE corrente; Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'art. 5 che apporta modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma 2, lettera d), che apporta ulteriori modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS», adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, in virtu' del quale il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalita' estensive dell'ISEE corrente», attuativo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto in particolare l'art. 64, comma 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete; Visto l'art. 64, comma 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo cui l'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi; Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in virtu' del quale ai fini dell'attuazione dell'art. 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e' fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta di identita' elettronica o carta nazionale dei servizi, fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto in particolare l'art. 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in virtu' del quale la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento UE 2016/679 e' costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; Considerata l'opportunita' di introdurre meccanismi di semplificazione al fine di incrementare la diffusione della DSU precompilata; Ravvisata la necessita di prevedere, in alternativa agli elementi di riscontro da parte del dichiarante, la possibilita' che i componenti maggiorenni autorizzino la precompilazione dei propri dati, mediante accesso diretto al sistema ISEE precompilato con la propria identita' digitale, ossia SPID di 2 livello, CIE o CNS; Considerato che la previsione di un sistema alternativo all'inserimento degli elementi di riscontro e' funzionale alla semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato e garantisce altresi' un maggiore livello di sicurezza di accesso mediante la previsione di una autenticazione «forte» dell'utente; Acquisito il parere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale reso in data 30 marzo 2022; Acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate reso in data 31 marzo 2022; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 28 aprile 2022
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: «m) "CIE": carta di identita' elettronica; n) "CNS": carta nazionale dei servizi.»; b) all'art. 2, comma 2, lettera a), il punto 2) e' sostituito dal seguente: «CIE ovvero CNS;»; c) all'art. 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In alternativa all'indicazione degli elementi di riscontro di cui al comma 2, lettera b), l'accesso del dichiarante e' consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne accede al Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. In tale ipotesi, a seguito dell'autorizzazione da parte di tutti i componenti maggiorenni, l'Agenzia delle entrate fornisce ad INPS i dati utili per la predisposizione della DSU precompilata». Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 12 maggio 2022
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1698 |