Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2022 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 20 giugno 2022
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
Richiamato lo statuto dell'Universita' della Calabria;
Richiamato il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2021 in merito alle proposte di modifica degli articoli 1.3, 2.4, 3.2, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dello statuto;
Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 9 ottobre 2021, con la quale sono state approvate le suddette proposte di modifica;
Richiamata la nota rettorale con la quale il testo delle modifiche precedentemente menzionate e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/89;
Richiamata la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca nella quale si comunicano delle osservazioni in merito alle modifiche proposte sull'art. 8.1 dello statuto;
Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 12 aprile 2022, con la quale sono state approvate le proposte di modifica dell'8.1 dello statuto;
Richiamato il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022 in merito alle suddette proposte di modifica;
Considerato infine, che il direttore della Direzione affari generali e attivita' negoziale, dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato parere di regolarita' tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1.3 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato:
«Art. 1.3 (Attivita' didattica e promozione culturale). - 1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, svolgendo l'attivita' didattica nei:
a) corsi di laurea;
b) corsi di laurea magistrale;
c) corsi di specializzazione;
d) corsi di dottorato di ricerca,
per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.
L'Ateneo puo', inoltre, attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri.
2. L'Universita' della Calabria organizza:
a) servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli eventuali ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini e alle esigenze dei singoli studenti;
b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonche' attivita' formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo. Per la maggiore efficacia dell'attivita' formativa, inoltre, l'Universita' della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita', borse di studio post-laurea, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.
3. L'Universita' della Calabria promuove attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
4. L'Universita' della Calabria persegue la qualita' della formazione medica professionale, inclusa quella specialistica, caratterizzata da funzioni didattiche e clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali e sovranazionali in materia.
5. L'Universita' della Calabria puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;
c) corsi di educazione e attivita' culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.
Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attivita', l'Universita' della Calabria puo' stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.».
 
Art. 2

L'art. 2.4, comma 3, dello statuto e' modificato come segue:
«Art. 2.4 (Il senato accademico). - (...).
3. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) da quindici professori di ruolo ovvero ricercatori, eletti secondo le norme di cui al successivo art. 7.2, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo e garantire la presenza di almeno un ricercatore e almeno sette direttori di Dipartimento. L'elettorato passivo e' costituito da tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Universita' della Calabria alla data di scadenza di presentazione delle candidature;
c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per i quali l'elettorato attivo e quello passivo coincidono;
d) da quattro rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo e' costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e il cui elettorato passivo e' costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita' della Calabria.
Le deliberazioni del senato accademico sono assunte secondo quanto disposto dall'art. 5.4, comma 2 del presente statuto; in caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Sono esclusi dall'elettorato passivo, per la carica di componenti del senato accademico, i professori, i ricercatori e i membri del personale tecnico-amministrativo che non assicurino quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
I componenti che non partecipino a piu' di tre adunanze consecutive del senato accademico ne' forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal Presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del rettore (legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s).
Fanno parte del senato accademico a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:
il pro-rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del rettore, ai sensi dell'art. 2.2, comma 3, lettera a);
il direttore generale o suo delegato, con funzioni di segretario.
Il pro-rettore delegato al centro residenziale e gli altri eventuali pro-rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del senato accademico, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.
Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni accademici.
Tutti i componenti del senato accademico sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.». (...).
 
Art. 3

L'art. 3.2, comma 6, dello statuto e' modificato come di seguito riportato:
«Art. 3.2 (Il Dipartimento). - (...).
6. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) la giunta;
c) il consiglio;
d) la Commissione didattica paritetica docenti studenti.
Il direttore:
a) rappresenta il Dipartimento;
b) presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;
c) promuove le attivita' del Dipartimento, con la collaborazione della giunta;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
e) tiene i rapporti con gli altri organi dell'Universita' della Calabria;
f) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.
Il direttore e' eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento.
Nel caso d'indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto nel regolamento di Ateneo per la predetta elezione, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del consiglio di Dipartimento.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
Le modalita' delle votazioni sono definite dal regolamento di Dipartimento. Il direttore eletto e' nominato con decreto del rettore.
Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Ferma la disposizione di cui al successivo art. 7.1, comma 6-bis, ove il mandato quadriennale del direttore si interrompa prima dei tre anni, si procede a nuova elezione del direttore, il cui mandato dura sino alla scadenza naturale del mandato interrotto.
Ove il mandato quadriennale del direttore si interrompa dopo i tre anni, subentra il vice-direttore sino alla scadenza naturale del mandato.
Il direttore indica un vice-direttore tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento. Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore e partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della giunta. L'incarico di segretario ha durata quadriennale ed e' attribuito dal direttore generale su proposta del direttore di Dipartimento, sentita la giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel regolamento di Ateneo e con livello non inferiore alla categoria D.».
 
Art. 4

L'art. 7.1, commi 5, 6 e 6-bis, dello statuto e' cosi' modificato:
«Art. 7.1 (Norme generali per le designazioni elettive). - (...).
5. Nessuna designazione elettiva puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi, a eccezione del rettore che dura in carica per un unico mandato.
Nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
6. Una rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
6-bis Per intero mandato si intende quello espletato oltre i due anni.».
 
Art. 5

L'art. 8.1 dello statuto e' modificato come segue:
«Art. 8.1 - 1. Al fine di consentire l'allineamento della durata dei mandati dei componenti del senato accademico, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2.4, comma 3, in prima applicazione i mandati dei senatori accademici scadono il 31 ottobre 2025, ad eccezione della componente studentesca.
2. Per ottenere, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3.2, comma 6, l'allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali, per i direttori di dipartimento in scadenza entro il 1° novembre 2024, si procedera' con elezioni suppletive al rinnovo di quei mandati, fino al 31 ottobre 2025.
3. I direttori scaduti dal secondo mandato entro il 31 ottobre 2024 possono candidarsi alle elezioni suppletive di cui al comma 2, in deroga al divieto di cui al precedente art. 7, comma 5. Per tutti i direttori rieletti, il nuovo mandato non verra' computato ai fini del predetto divieto.».
 
Art. 6

Gli articoli 8.2, 8.3 e 8.4 dello statuto sono abrogati.
 
Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rende, 20 giugno 2022

Il rettore: Leone