Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 20 giugno 2022 |
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Normix», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 455/2022). |
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IL DIRIGENTE del Settore HTA ed economia del farmaco
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE)»; Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; Visto il decreto del Ministero della salute del 20 dicembre 2002, dal titolo: «Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministero della salute 27 settembre 2002, recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (Prontuario farmaceutico nazionale 2003); Vista la domanda presentata in data 8 settembre 2020, con la quale la societa' Alfasigma S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Normix» (rifaximina); Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della societa' Alfasigma S.p.a. in data 6 luglio 2020, per una rinegoziazione del medicinale «Normix» (rifaximina) - procedura 15605; Vista la disponibilita' manifestata dalla Alfasigma S.p.a. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Normix» (rifaximina); Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella seduta dell'8-11 febbraio 2022; Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022; Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Oggetto della rinegoziazione
Il medicinale NORMIX (rifaximina), e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate. Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 025300029 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,85; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,65. Confezione: «2 g/100 ml granulato per sospensione orale» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 025300043 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,93; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,83. Per la confezione «200 mg compresse rivestite con film - 12 compresse», avente A.I.C. n. 025300029, le condizioni di prezzo sono rimaste invariate. La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Validita' del contratto: ventiquattro mesi. |
| Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Normix» (rifaximina), e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
| Art. 3
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Roma, 20 giugno 2022
Il dirigente: Trotta |
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