Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2022 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 14 aprile 2022
Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120. (Delibera n. 8/2022).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), il Fondo di rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 55-bis;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito ACT), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato;
Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonche' il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 7 agosto 2017, n. 80, con la quale e' stato disposto il riparto finanziario dell'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della SNAI stanziati dalla citata legge n. 208 del 2015 e sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 52, con la quale e' stato disposto il riparto finanziario, per il triennio 2019-2021, dell'ulteriore quota di 91,18 milioni di euro stanziati dalla citata legge di bilancio 2018 per il rafforzamento della SNAI, sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree Interne» e sono stati prorogati i termini di scadenza fissati dalle citate delibere CIPE n. 43 del 2016 e n. 80 del 2017;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n. 72, con la quale sono stati modificati i termini di scadenza fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro finalizzati all'attuazione della SNAI, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale dispone che «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 4, comma 5, della medesima legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 733-P dell'8 aprile 2022, e l'allegata proposta di delibera predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, cosi' come integrata dalla nota 2574-P del 12 aprile 2022 del citato Dipartimento, concernente l'assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle annualita' 2021 e 2022, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120;
Tenuto conto che, come riportato nella citata proposta di delibera per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e successiva integrazione, il Comitato tecnico aree interne (CTAI) - al quale partecipano le regioni e le province autonome che hanno aderito alla SNAI, integrato con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (componente), il Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica (componente), il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri - nella riunione del 4 aprile 2022 ha espresso l'assenso alla proposta di assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle annualita' 2021 e 2022, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi di cui al citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2021, con le seguenti modalita':
una quota pari a 20 milioni di euro, corrispondente all'annualita' 2021, da assegnare al Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il finanziamento di interventi ricadenti in comuni classificati come «interni» in base alla mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, e considerati a priorita' alta, con riguardo anche alle aree naturali protette, relativi al rafforzamento di sei presidi rurali nei Comuni di Montereale (AQ), Roscigno (SA), Viggianello (PZ), Santo Stefano in Aspromonte (RC), Montemaggiore Belsito (PA), Villagrande (NU);
una quota pari 39,8 milioni di euro, corrispondente all'annualita' 2022, da assegnare per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo 2014-2020, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, in ragione di quote uguali di 552,778 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione ed ogni provincia autonoma possono procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni/pianificazioni in materia;
una quota pari a 200.000 euro, corrispondente all'annualita' 2022, da assegnare all'Agenzia per la coesione territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti.
Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione degli interventi finanziabili con l'importo di 39,8 euro milioni di euro, e' stata concordata la seguente procedura:
le regioni e le province autonome, sentiti gli altri soggetti istituzionali indicati nel citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2021, comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma e i risultati attesi;
sugli interventi cosi' selezionati, e' resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione degli interventi.
Ritenuto opportuno procedere, nelle more della definizione, con apposita delibera di questo Comitato, delle forme e delle modalita' di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI, con la presente assegnazione di risorse secondo le procedure di governance, gestione, controllo e monitoraggio indicate nella proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, vista anche l'urgenza determinata dall'approssimarsi della stagione estiva;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro degli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Sulla proposta del competente Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.
1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e' assegnata una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a complessivi 60 milioni di euro di cui:
a) 20 milioni di euro (annualita' 2021), al Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i seguenti interventi:
===================================================================== | | | Costo | Contributo | |Titolo intervento | CUP | intervento | richiesto | +==================+====================+=============+=============+ |Presidio rurale VF| | 2.952.600| 2.952.600| |di Montereale (AQ)|F88J22000010006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | 4.309.333| 4.309.333| |di Roscigno (SA) |F95G22000000006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di Viggianello | | 2.900.065| 2.900.065| |(PZ) |F15G22000020006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di S. Stefano in | | 2.755.760| 2.755.760| |Aspromonte (RC) |F58J22000050006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di Montemaggiore | | 4.381.685| 4.366.382| |Belsito (PA) |F55G22000020007 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di Villagrande | | 2.715.860| 2.715.860| |(NU) |F28J22000010006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+

b) 39,8 milioni di euro (annualita' 2022), per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo 2014-2020 in ragione di quote uguali di 552,778 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione ed ogni provincia autonoma possono procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e pianificazioni in materia;
c) 200.000 euro (annualita' 2022), all'Agenzia per la coesione territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti.
1.2 Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 1.1 le regioni e province autonome di riferimento, sentiti gli altri soggetti istituzionali indicati dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). Sugli interventi cosi' selezionati e' resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione degli stessi.
2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio.
2.1 Il trasferimento delle risorse e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle amministrazioni titolari sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - direttamente in favore dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati.
2.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987:
a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla amministrazione titolare, nei imiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;
a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso;
a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione.
2.3 Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni responsabili, sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa all'Amministrazione titolare:
che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;
che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa;
che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa.
Sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione rientranti nei quadri economici degli interventi.
2.4 Le amministrazioni responsabili, per tutti gli interventi, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo gia' utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali.
2.5 La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti e' custodita dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni responsabili e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.
2.6 Le amministrazioni responsabili assicurano, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarita' nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori.
3. Norma finale.
3.1 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.
Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro degli affari regionali
e le autonomie con funzioni di Presidente
Gelmini Il Segretario
Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1035