Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Asadrox». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 483/2022 del 15 giugno 2022
(Autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni, descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.). E' autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale ASADROX anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate: «5 mg/100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048829194(Base 10) 1GL4SB (Base 32); «10 mg/100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048829206(Base 10) 1GL4SQ (Base 32); «20 mg/100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048829218(Base 10) 1GL4T2 (Base 32). Forma farmaceutica: capsule rigide. Principio attivo: Rosuvastatina e acido acetilsalicilico. Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini 20, 20123 Milano, codice fiscale 10753240968. Procedura europea: PL/H/0548/001-003/IB/010. Codice pratica: C1B/2021/2993.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classificazione: classe C - nn.
Classificazione ai fini della fornitura
Per le nuove confezioni di cui All'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sucessive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. |
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