IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale positiva», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Palermo - via delle Croci n. 47 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 26 maggio 2022, ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando che «Il modello di formazione presentato dalla Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia comportamentale cognitiva positiva di Palermo, gestita dall'Istituto Leonardo s.r.l.s., viene definito nella relazione scientifica come derivante dagli studi comportamentali e cognitivi dell'Associazione italiana di analisi e modificazione e del comportamento e terapia comportamentale e cognitiva (AIAMC). La relazione sulla validita' scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale della istituenda scuola si presenta frammentata, disorganizzata, in taluni punti caratterizzata da affermazioni apoditticamente espresse senza una adeguata argomentazione a supporto di quanto scritto. Non appare chiaro a quale specifico sotto-modello all'interno dei diversi indirizzi della famiglia cognitivo-comportamentale quello proposto faccia riferimento, presentandosi in talune parti come strettamente ancorata al classico modello comportamentale e cognitivo come caratterizzato negli scritti degli autori che si identificano con la societa' italiana di analisi e modificazione del comportamento (AIAMC), mentre in altre sezioni viene fatta menzione a riferimenti bibliografici caratteristici di altri sotto-modelli, quali il cognitivismo costruttivista (Mahoney, Guidano) e il cognitivismo relazionale (Liotti), senza tuttavia adeguata descrizione di come tali approcci vengano integrati nel progetto formativo della scuola candidata all'abilitazione. Parimenti non viene fornito alcun quadro del complesso e integrato sviluppo contemporaneo che caratterizza gli interventi clinici di matrice cognitivo-comportamentale. I riferimenti bibliografici sono in generale estremamente datati, in particolare i lavori citati relativi all'efficacia clinica fanno riferimento nella quasi totalita' a pubblicazioni antecedenti gli ultimi quindici anni e quindi di fatto obsolete. Inoltre, nel nome scelto per la scuola e' fatta esplicita menzione dell'approccio della psicologia positiva evidenziandone il ruolo caratterizzante per l'ipotesi formativa proposta: nella relazione scientifica tuttavia tale riferimento e' unicamente menzionato senza poi sviluppare compiutamente le modalita' di innesto di questo riferimento concettuale sia nel modello teorico, che nella sua traduzione nei protocolli operativi della formazione. La relazione presentata pertanto, non solo non consente di individuare un modello di formazione coerente, ma fallisce anche nel definire in modo organico la traduzione dell'impianto teorico in una concreta proposta di formazione; appare quindi nel suo complesso estremamente fragile, non adeguatamente argomentata, senza una chiara definizione del progetto formativo e pertanto non puo' essere accettata. Poiche' una valutazione positiva del modello di riferimento e' condizione necessaria alla prosecuzione dell'analisi degli incartamenti la Commissione non procede oltre», precisando pertanto che «La relazione scientifica presentata non rispetta i criteri della normativa vigente, per cui il giudizio espresso dalla CTC e' negativo»; Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione del predetto Istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Palermo, proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale positiva», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2022
Il segretario generale: Melina |