Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2022 |
Definizione dei termini e delle modalita' del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare, l'art. 17, comma 5, che rinvia all'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la defmizione dei termini e delle modalita': a) per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge n. 82 del 2021; b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del predetto decreto-legge n. 82 del 2021 e la corrispondente riduzione di risorse fmanziarie e umane da parte delle amministrazioni cedenti; Visto, altresi', l'art. 17, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, che affida alle amministrazioni cedenti la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), prevedendo che', a decorrere dalla medesima data, sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite; Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge, il quale prevede che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003 recante l'approvazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 27 aprile 2004; Visti il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» e i relativi decreti di attuazione; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio; dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare gli articoli 40 e 41; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018 recante «Misure di sicurezza ed integrita' delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2019; Visto il regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 222, recante «Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Ritenuto di dover attuare l'art. 17, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, secondo i termini e le modalita' definite nel presente decreto; Sentito il Ministero dello sviluppo economico; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Defmizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) MiSE, il Ministero dello sviluppo economico; b) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; c) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
| Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalita' per assicurare, mediante opportune intese, la prima operativita' dell'Agenzia attraverso il trasferiniento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, nonche' per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse fmanziarie ed umane da parte del MiSE. 2. Il presente provvedimento fissa, altresi', i termini, di cui all'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge per il trasferimento in capo all'Agenzia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. |
| Art. 3
Trasferimento di funzioni
1. Le funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge svolte dal MiSE sono trasferite all'Agenzia a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto. |
| Art. 4
Trasferimento di beni strumentali
1. Il MiSE, senza pregiudizio per le proprie attivita', trasferisce all'Agenzia i beni correlati all'uso specifico presso i laboratori del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), tra cui sistemi informatici, strumentazione tecnica e banchi di lavoro destinati all'attivita' di valutazione. Il trasferimento e' effettuato entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, fatta salva la possibilita' per esigenze di natura logistica di assicurare il mantenimento dei beni oggetto di trasferimento all'interno dei locali del MiSE, nelle more della sistemazione definitiva presso i locali individuati dall'Agenzia e comunque non oltre il 15 luglio 2022, fatta salva la possibilita' di successivi specifici accordi per un'eventuale estensione di tale termine. |
| Art. 5
Trasferimento della documentazione
1. Il MiSE e l'Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all'Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento. 2. Per il raggiungimento delle suddette finalita', il trasferimento della documentazione si conclude entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente. decreto. |
| Art. 6
Avvalimento
1. Laddove non si sia gia' provveduto mediante specifica richiesta dell'Agenzia ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge, dalla data di efficacia del presente decreto, l'Agenzia si avvale del personale del MiSE che viene individuato tra le unita' che svolgono le funzioni oggetto di trasferimento o comunque correlate, da mettere a disposizione dell'Agenzia previo consenso del MiSE e delle stesse unita' di personale. |
| Art. 7
Disposizione finanziaria
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il MiSE svolge una ricognizione dei residui di competenza e di cassa, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. 2. La ricognizione e' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle fmanze, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in. termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al primo periodo, l'Agenzia subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalita', nuovi contratti. 4. Fino alla data di subentro dell'Agenzia nei rapporti di cui al comma 1, il MiSE e' autorizzato ad emanare gli atti contabili necessari su richiesta dell'Agenzia. |
| Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Ai fini del calcolo dei relativi compensi dovuti per le attivita' per conto terzi relative alle funzioni oggetto di trasferimento, in sede di prima applicazione e nelle more dell'approvazione di una specifica determinazione tecnica adottata dall'Agenzia, si applica l'art. 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni. 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2006, recante individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. |
| Art. 9
Disposizione finale
1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni. Roma, 15 giugno 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1630 |
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