Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 aprile 2022
Istituzione di un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 613, destina risorse per complessivi 3.700 milioni di euro al fondo di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonche' degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea;
Considerato che la suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, al medesimo comma 613, ultimo periodo, autorizza inoltre la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalita' di alimentazione alternativa;
Visto l'art. 1, comma 614, della suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che, a valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (di seguito, agenzia) e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilita' sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali al fine di predisporre il Piano strategico nazionale ed il citato programma di interventi;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato comma 614, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto in data 14 maggio 2018 una convenzione con l'agenzia finalizzata all'acquisizione di analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti dall'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto l'art. 1, comma 615, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 recante «Approvazione del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile», ai sensi dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019;
Visti le analisi e lo studio su «La filiera del trasporto pubblico locale - Scenari competitivi emergenti dall'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile» realizzati dall'agenzia in attuazione della citata convenzione, sottoscritta il 14 maggio 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020, al n. 61, che, per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico si avvarra' dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando le risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul capitolo 7248 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
Vista in particolare la misura M2C2-4, Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR, che prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021-2026, di cui 50 milioni imputati a progetti gia' in essere, per sostenere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
Considerato che gli interventi di carattere industriale e tecnologico per lo sviluppo della filiera produttiva degli autobus devono essere completati in tempo utile per garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026;
Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 individua quale amministrazione titolare del suddetto investimento il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS), in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed in sinergia con il Ministero della transizione ecologica (MITE);
Considerato che l'investimento finanziato con il PNRR e' caratterizzato da una sostanziale continuita' con la destinazione delle risorse di cui alla suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 613, ultimo periodo, e per il cui utilizzo operativo si applicano le procedure del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, avvalendosi dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto MISE del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile 29 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2022, n. 6, recante l'attuazione della misura M2C2 - Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR, per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi attraverso l'utilizzo dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di cui al richiamato decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del precitato decreto 29 novembre 2021, che prevede che «in funzione dei risultati conseguiti dallo sportello agevolativo in termini di istanze pervenute e di progetti di investimento attivabili, e' fatta salva la possibilita' di fare ricorso, ai fini dell'attuazione dell'intervento in questione, ad ulteriori misure agevolative che possano favorire in maniera piu' efficace il conseguimento degli obiettivi dell'intervento medesimo»;
Considerato che dai risultati ad oggi perseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 613, ultimo periodo, sono emersi fabbisogni del tessuto imprenditoriale interessato che non trovano pieno soddisfacimento dall'applicazione delle disposizioni dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;
Ritenuto quindi opportuno, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 2, del decreto 29 novembre 2021, istituire un nuovo regime agevolativo che, in complementarita' con l'intervento dei contratti di sviluppo, sia in grado di rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese potenzialmente interessate alla realizzazione degli interventi previsti dall'Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR anche al fine perseguire celermente gli obiettivi fissati dal PNRR stesso;
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
c) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
d) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;
f) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI;
g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
h) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
i) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
l) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
m) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
n) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;
o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea.
 
Art. 2

Ambito operativo e risorse finanziarie

1. Al fine di favorire la realizzazione della misura M2C2, investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici», del PNRR, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la realizzazione di piani di investimento capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi.
2. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto si fara' fronte mediante le risorse di cui alla misura M2C2, investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici», del PNRR finanziato dall'Unione europea.
3. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) delle risorse di cui al comma 2 e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto gestore.
 
Art. 4

Imprese beneficiarie

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento di cui all'art. 5 e che, alla data di presentazione della domanda, devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
3. Limitatamente ai piani di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, le imprese non devono inoltre aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
 
Art. 5

Piani di investimento ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto piani di investimento, realizzati dalle imprese di cui all'art. 4, che prevedono la realizzazione di un programma di investimenti produttivo avente le finalita' individuate al comma 2 del presente articolo, eventualmente accompagnato, entro i limiti di cui al presente articolo, da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e da progetti di formazione del personale strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.
2. Il programma di investimenti produttivo, al fine di sostenere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida, deve essere rivolto:
a) all'ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
b) alla produzione di nuove architetture di autobus, nell'ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell'alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
c) alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico;
d) alla standardizzazione ed all'industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonche' allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la «smart charging» di autobus elettrici;
e) alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva.
3. Il programma di investimenti produttivo di cui al comma 2 puo' riguardare:
a) la creazione di una nuova unita' produttiva;
b) l'ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva esistente;
c) la riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
4. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' ammessa la realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, di tutte le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma 3. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' ammessa la realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, delle tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma 3, lettere a) e c) e, limitatamente alle PMI, delle tipologie di cui al comma 3, lettera b) e d). Nelle restanti aree del territorio nazionale e' consentita, per le sole PMI, la realizzazione di tutte le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma 3.
5. Qualora il programma di investimento produttivo sia agevolato ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% (venticinque per cento) del totale delle spese ammissibili.
6. A completamento del programma di investimento produttivo di cui al comma 2, sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo:
a) per un ammontare non superiore al 10% (dieci per cento) del programma di investimento produttivo, progetti per la formazione del personale;
b) progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.
7. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite all'art. 6 del presente decreto, oggetto del complessivo piano di investimenti, non deve essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 20 milioni di euro, fermo restando che, nell'ambito del complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.
8. I piani di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 e devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data provvedimento di concessione delle agevolazioni e, comunque, entro i termini previsti dal PNRR e con tempistiche tali da garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026. Il termine di conclusione del piano di investimenti puo' essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando la compatibilita' del termine richiesto con i termini di cui al presente comma e connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR.
9. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese beneficiarie assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01).
10. Le imprese beneficiarie, nel caso in cui a seguito della realizzazione del piano di investimento sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano altresi' a procedere prioritariamente, nell'ambito del fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Per i programmi di investimento produttivi, le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% (dieci per cento) del complessivo investimento produttivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del complessivo investimento produttivo ammissibile;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50% (cinquanta per cento) dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Per i programmi di investimento produttivi realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, finalizzati ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
4. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal regolamento GBER. La spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 9, comma 7, al netto degli interessi.
5. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono, altresi', ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA, e i costi relativi a commesse interne.
6. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
7. Con riferimento ai progetti per la formazione del personale di cui all'art. 5, comma 6, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
8. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente, i costi, da rilevare separatamente per le attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, riguardanti:
a) il personale dell'impresa proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
9. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono essere fornite ulteriori indicazioni per la corretta determinazione delle spese ammissibili.
 
Art. 7

Forma e intensita' delle agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto, concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste al comma 2, assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro. L'importo, in valore nominale, delle predette agevolazioni non puo' in ogni caso eccedere, nel suo complesso, il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) delle spese ammissibili.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse:
a) per i programmi di investimento produttivi di cui all'art. 5, comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER e nei limiti delle intensita' previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile;
b) per i programmi di investimento produttivi di cui all'art. 5, comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), nei limiti delle intensita' previste dall'art. 17 del regolamento GBER;
c) per i progetti di formazione del personale di cui all'art. 5, comma 6, lettera a), nei limiti delle intensita' previste dall'art. 31 del regolamento GBER;
d) per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui all'art. 5, comma 6, lettera b), nei limiti delle intensita' previste dall'art. 25 del regolamento GBER.
3. L'eventuale finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del piano di investimento e, comunque, non superiore a tre anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20% (venti per cento) del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 relativi a piani di investimento comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti relativi a piani di investimento comportanti spese complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e' pari alla quota capitale del finanziamento.
5. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_ rates.html
6. Su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui al presente decreto relative al programma di investimento produttivo possono essere, altresi', riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del quadro temporaneo. A tal fine le agevolazioni possono essere concesse nei limiti delle intensita' previste dal punto 89, lettera d), del quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del quadro temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni.
7. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste con le modalita' di cui al comma 6, le limitazioni di cui all'art. 5, comma 4, si applicano in conformita' con le disposizioni del richiamato punto 89, lettera d), del quadro temporaneo. L'applicazione delle disposizioni del quadro temporaneo e' subordinata al perfezionamento della concessione delle agevolazioni entro il termine previsto dalla sezione 3.13 del medesimo quadro temporaneo e alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della commissione medesima.
 
Art. 8

Presentazione delle domande, istruttoria
e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata al soggetto gestore, secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it entro i termini che saranno fissati con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.
3. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede tempestivamente e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del soggetto gestore, della sostenibilita' del correlato nuovo piano finanziario;
b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria dell'impresa proponente;
c) verifica della coerenza del programma con le finalita' del presente decreto e della sua validita' tecnica;
d) verifica della cantierabilita' del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate;
e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruita' delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria l'esame di congruita' deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui.
4. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul sito internet www.invitalia.it In alternativa, il soggetto gestore si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi e il soggetto gestore stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma e' posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'art. 3 del presente decreto.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 3 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.
6. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa. Con la predetta comunicazione il soggetto gestore richiede all'impresa la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve essere trasmessa dall'impresa al soggetto gestore entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, prorogabile per un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' dell'impresa.
7. La validita' della delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 6 e' subordinata, ove ne ricorrano i presupposti, alla definizione del contratto di finanziamento agevolato.
8. Il soggetto gestore, nell'ambito delle verifiche istruttorie di competenza, accerta il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio e delle specificazioni fornite con la circolare del Ministero 28 marzo 2022, n. 120820. Il soggetto gestore verifica, altresi', la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse dell'investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR.
9. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 5, il soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
10. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del quadro temporaneo e perseguire una ripresa sostenibile, il soggetto gestore puo', con riferimento alle domande di agevolazione che prevedano l'applicazione della richiamata sezione 3.13, procedere a deliberare cumulativamente la concessione delle agevolazioni espletate le verifiche di cui al comma 3, lettera a), b) e c); la validita' della concessione e' subordinata, fermo restando quanto gia' previsto al comma 7, al positivo espletamento delle verifiche di cui al comma 3, lettere d) ed e), e comma 4.
 
Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore secondo le modalita', definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella delibera di concessione delle agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di cui all'art. 8, comma 6, nonche' delle eventuali, ulteriori, indicazioni fornite con provvedimento di cui all'art. 8, comma 2. Le agevolazioni sono erogate in funzione di ciascun progetto che compone il complessivo programma di investimenti.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non piu' di cinque stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 15% (quindici per cento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purche' nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammesse alle agevolazioni, e, relativamente ai programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e' subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Al soggetto gestore e' riservata la facolta' di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte dell'impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento.
3. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.
4. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 2, le agevolazioni possono essere erogate, secondo modalita' stabilite con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, soggetto gestore e Associazione bancaria italiana di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del piano d'impresa.
5. Il soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruita' dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6 e quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a venti giorni.
7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro sessanta giorni dall'ultimazione del progetto, il soggetto gestore verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco, al fine di accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'avvio delle attivita' agevolate. In esito alla predetta verifica il soggetto gestore predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente comma, il soggetto gestore procede, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 6, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. A seguito dell'intervenuto pagamento dell'ultima quota di contributo spettante, il soggetto gestore provvede a trasmettere apposita comunicazione al Ministero, allegando alla stessa la relazione di cui al presente comma.
 
Art. 10

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti al programma agevolato devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente al soggetto gestore, con adeguata motivazione. Il soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne da' comunicazione all'impresa. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 11

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, fermo restando il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.
 
Art. 12

Monitoraggio, controlli e ispezioni.
Obblighi a carico dell'impresa

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. L'impresa beneficiaria e' tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.
 
Art. 13

Revoche

1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
b) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente decreto, come eventualmente prorogato, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse messe a disposizione;
d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento del programma di spesa;
e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento;
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento dell'iniziativa;
g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'art. 8, comma 7, e all'art. 12;
h) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 10, che il soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
i) l'impresa beneficiaria non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 8, comma 3;
l) l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
m) venga modificato l'indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa e non risultino coerenti con le finalita' di cui al presente decreto;
n) l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
p) venga accertato il mancato rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;
q) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;
r) l'impresa beneficiaria ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni o dal decreto di cui all'art. 8, comma 2.
2. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
3. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del quadro temporaneo e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della commissione medesima.
2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni in ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 746