Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 maggio 2022
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d'acquacoltura;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e successive modifiche ed integrazioni, e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e in particolare l'articolo 5 che sopprime il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013 e istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, sulla «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev . n. 89, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2012, n. 10071, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 34011, «Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"»;
Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2018, n. 6793, «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2587, «Istituzione della commissione tecnica di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55» che abroga il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante istituzione della commissione tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 2014, n. 19536, 22 gennaio 2014, n. 1556, 8 agosto 2012, n. 17584, 22 gennaio 2014, n. 1556, 22 settembre 2017, n. 24860, 15 gennaio 2019, n. 1661, decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661, 15 gennaio 2019, n. 1661, 22 settembre 2017, n. 24860;
Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN;
Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni unionali di cui al regolamento (UE) 2018/848 e relativi regolamenti delegati e esecutivi in materia di produzione biologica;
Considerata la necessita' di abrogare provvedimenti ministeriali adottati sulla base della normativa unionale relativa al settore dell'agricoltura biologica non piu' in vigore;
Considerata la nota CREA prot. n. 0107244 del 15 novembre 2021 riguardo alla possibilita' di definire modalita' di produzione di molluschi biologici in zone di «classe B» che per periodi significativi presentino caratteristiche di qualita' microbiologica delle acque, oggettivamente ed ufficialmente misurata, pari a quelle delle zone di «classe A», senza attendere i tempi della loro eventuale riclassificazione;
Ritenuto opportuno predisporre una normativa nazionale volta a definire modalita' applicative del regolamento (UE) 2018/848 per la produzione di molluschi biologici con particolare riferimento alla qualita' delle acque;
Ritenuto opportuno garantire una garanzia di continuita' alle attivita' degli allevamenti di molluschi biologici conformi al regolamento (CE) 834/2007 alla data del 31 dicembre 2021 al fine di salvaguardare gli investimenti fatti da tali aziende nelle more dell'adozione di una norma nazionale;
Ritenuto opportuno revisionare e aggiornare la normativa nazionale in materia di banche dati per la disponibilita' di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, animali biologici, novellame di acquacoltura biologico e mangimi proteici biologici per pollame e suini, nonche' delle deroghe concesse per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico, animali non biologici, novellame di acquacoltura non biologico e mangimi proteici non biologici per pollame e suini;
Considerata la necessita' di prevedere una procedura per concedere le deroghe per impiego di l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico, animali non biologici, novellame di acquacoltura non biologico e mangimi proteici non biologici per pollame e suini che consenta di mettere a disposizione della Commissione europea e degli altri Stati membri le pertinenti informazioni ai sensi dell'art. 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
Considerata l'indisponibilita' di pulcini biologici con meno di tre giorni di eta', di novellame biologico sul territorio nazionale e di mangimi proteici biologici per pollame e suini;
Ritenuto opportuno concedere una deroga, con procedura semplificata, per l'introduzione di pulcini non biologici con meno di tre giorni di eta' e di novellame non biologico;
Ritenuto opportuno concedere, con procedura semplificata, l'autorizzazione all'uso di mangimi proteici non biologici per pollame giovane e suinetti considerata l'attuale indisponibilita' di mangimi proteici biologici;
Considerato che la commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, ha espresso parere favorevole all'inserimento del prodotto lievito inattivato Saccharomyces cerevisiae nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso della riunione svoltasi in data 15 novembre 2019;
Considerato quanto previsto dall'ESS Agreement on Organic Production Statistics approvato dall'European Statistical System Committee nella sua 42ª riunione del 12 febbraio 2020 e sottoscritto dall'Italia;
Ritenuto opportuno prorogare per l'anno 2022 quanto previsto dal decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 all'art. 9, commi 4 e 5 in materia di trasmissione di dati a fini statistici;
Ritenuto opportuno prevedere che il controllo delle attivita' svolte da un operatore sia effettuato da un unico organismo di controllo;
Ritenuto opportuno semplificare la modalita' di etichettatura dei prodotti biologici, uniformandola a quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848;
Sentito il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica costituito con decreto ministeriale n. 631 del 09 aprile 2013, in data 29 novembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche, di seguito regolamento, e dei regolamenti delegati che lo integrano e regolamenti esecutivi in materia di:
a) conversione;
b) produzione vegetale;
c) produzione animale;
d) produzione di alghe e animali da acquacoltura;
e) produzione di alimenti trasformati;
f) produzione del vino;
g) gestione delle deroghe;
h) adozione di norme eccezionali di produzione;
i) etichettatura;
j) adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
k) trasmissione di informazioni.
2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Mipaaf, sentito il parere del tavolo tecnico per la produzione biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono essere trasmesse al Mipaaf, il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, ne riscontra la conformita' ai parametri minimi individuati nell'allegato 1 del presente decreto. A tale procedura si applica l'istituto del silenzio di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Mipaaf rende pubbliche tali norme private sul sito istituzione www.politicheagricole.it e www.sinab.it
 
Allegato 1

Parametri minimi per i disciplinari privati di
ristorazione collettiva biologica

I disciplinari privati, individuati all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono prevedere che una collettivita',(*) cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011, possa utilizzare nel menu' i termini «piatto biologico» e «piatto con ingrediente biologico» se sono rispettati i seguenti parametri minimi:
a) conformita' alle regole di preparazione degli alimenti previste dal regolamento UE 2018/848 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
b) divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unita' produttiva, fatte salve le unita' produttive dotate di sistema di contabilita' a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).
c) «piatto biologico»: pietanza composta da almeno il 95 per cento di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
d) «piatto con ingrediente biologico»: pietanza contenente almeno un ingrediente biologico di origine agricola, che deve essere specificato nel menu'.
I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di peso degli ingredienti di origine agricola).

__________

(*) qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attivita' imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale
 
Allegato 2

Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori
delle difese naturali dei vegetali

Elenco tipologie di «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 2012.
Il singolo prodotto commerciale non puo' contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene.

===================================================================== | Denominazione | Descrizione, composizione | | |della tipologia | quali-quantitativa e/o | Modalita' e | | di prodotto | formulazione commerciale |precauzioni d'uso| +================+================================+=================+ | |E' il prodotto costituito dalla | | | |raccolta, elaborazione e | | | |modificazione, da parte delle | | | |api, di sostanze prodotte dalle | | | |piante. Si prevede l'estrazione | | | |in soluzione acquosa od | | | |idroalcolica od oleosa (in tal | | | |caso emulsionata esclusivamente | | | |con prodotti presenti in questo | | | |allegato). L'etichetta deve | | | |indicare il contenuto in | | | |flavonoidi, espressi in | | | |galangine, al momento del | | | |confezionamento. Rapporto | | | |percentuale peso/peso o | | | |peso/volume di propoli sul | | |1. Propolis |prodotto finito. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Prodotto ottenuto tal quale | | | |dalla macinazione meccanica di | | |2. Polvere di |vari tipi di rocce, la cui |Esente da | |pietra o di |composizione originaria deve |elementi | |roccia |essere specificata. |inquinanti | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Il prodotto deve presentare un | | |3. Bicarbonato |titolo minimo del 99,5% di | | |di sodio |principio attivo. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Prodotto ottenuto dal | | | |trattamento di silicati amorfi, | | | |sabbia di quarzo, terre | | |4. Gel di silice|diatomacee e similari. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Preparazioni previste dal | | |5. Preparati |regolamento CE n. 834/07, art. | | |biodinamici |12, lettera c. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ |6. Oli vegetali |Prodotti ottenuti per spremitura| | |alimentari |meccanica e successiva | | |(arachide, |filtrazione e diluizione in | | |cartamo, cotone,|acqua con eventuale aggiunta di | | |girasole, lino, |co-formulante alimentare di | | |mais, olivo, |origine naturale. Nel processo | | |palma da cocco, |produttivo non intervengono | | |senape, sesamo, |processi di sintesi chimica e | | |soia, |non devono essere utilizzati | | |vinacciolo, |OGM. L'etichetta deve indicare | | |argan, avocado, |la percentuale di olio in acqua.| | |semi di |E' ammesso l'impiego del | | |canapa(1), |Polisorbato 80 (Tween 80) come | | |borragine, |emulsionante. (1) L'olio di | | |cumino nero, |canapa deve derivare | | |enotera, |esclusivamente dai semi e | | |mandorlo, |rispettare quanto stabilito dal | | |macadamia, |regolamento (CE) 1122/2009 e | | |nocciolo, |dalla circolare del Ministero | | |papavero, noce, |della salute n 15314 del | | |riso, zucca.) |22/05/2009. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Il prodotto commerciale per uso | | | |agricolo deve presentare un | | | |contenuto in fosfolipidi totali | | | |non inferiore al 95% ed in | | | |fosfatidilcolina non inferiore | | |7. Lecitina |al 15%. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ |8. Aceto |Di vino e frutta. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ |9. Sapone molle |Utilizzabile unicamente tal | | |e/o di Marsiglia|quale. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Utilizzabile unicamente tal | | |10. Calce viva |quale | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Prodotto derivante da estrazione| | | |acquosa di legno di castagno | | |11. Estratto |ottenuto esclusivamente con | | |integrale di |procedimenti fisici. L'etichetta| | |castagno a base |deve indicare il contenuto | | |di tannino |percentuale in tannini. | | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Prodotto derivante da idrolisi |Il prodotto e' | | |enzimatica di amidi vegetali e |impiegato | | |successiva fermentazione. Il |esclusivamente in| | |processo produttivo non prevede |post-raccolta su | | |processi di sintesi chimica e |frutta e ortaggi | | |nella fermentazione non devono |per ridurre e | | |essere utilizzati OGM. Il |ritardare | |12. Soluzione |prodotto deve presentare un |l'imbrunimento | |acquosa di acido|contenuto di acido ascorbico non|dovuto ai danni | |ascorbico |inferiore al 2%. |meccanici | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Prodotto derivato dal | | |13. Olio |trattamento per insufflazione | | |vegetale |con ozono di olio alimentare |Trattamento | |trattato con |(olio di oliva e/o olio di |ammesso sulla | |ozono |girasole). |coltura in campo | +----------------+--------------------------------+-----------------+ | |Prodotto derivato dalla | | | |estrazione di legname non | | | |trattato chimicamente con acqua | | | |e glicerina di origine | | | |naturale.Il prodotto puo' | | |14. Estratto |contenere lecitina (max 3%) non |Trattamento | |glicolico a base|derivata da OGM quale |ammesso sulla | |di flavonoidi |emulsionante. |coltura in campo | +----------------+--------------------------------+-----------------+ |15. Lievito | | | |inattivato | | | |saccharomyces | |Applicazione | |cerevisiae |Non derivato da OGM. |fogliare | +----------------+--------------------------------+-----------------+

 
Allegato 3

Gestione delle deroghe

1. Riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica (articolo 10 (3) del regolamento e art. 1 (1) (2) del regolamento (UE) 2020/464)
A) Contenuto dell'istanza di riconoscimento retroattivo
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/464, l'istanza per il riconoscimento retroattivo deve contenere almeno le seguenti informazioni e/o documentazioni:
denominazione e CUAA dell'operatore o gruppo di operatori;
appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate;
data di fine conversione ai sensi dell'art. 34 del regolamento, riferite alle singole particelle;
data di fine conversione richiesta ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3 del regolamento, riferite alle singole particelle;
ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 2020/464:
a) nel caso della richiesta ai sensi del punto a) del paragrafo 3 dell'art. 10 del regolamento, le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici e le schede di magazzino atti a verificare acquisti dei mezzi tecnici;
b) nel caso della richiesta ai sensi del punto b) del paragrafo 3 dell'art. 10 del regolamento, l'operatore o gruppo di operatori puo' fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni prima della data in cui ha notificato per la prima volta le superfici in parola, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, attraverso una relazione tecnica asseverata.
B) Coinvolgimento di piu' regioni nel riconoscimento retroattivo
Nel caso in cui piu' regioni sono coinvolte in una stessa istanza di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione la regione competente dove e' stata presentata la notifica trasmette prontamente la documentazione ricevuta alla/e altra/e regione/i interessate dall'istanza, le quali, ognuno per le proprie competenze territoriali, nei termini stabiliti, autorizzano o meno il riconoscimento, dandone comunicazione all'operatore o gruppo di operatori e per conoscenza all'Organismo di controllo e alle altre regioni coinvolte.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in assenza di specifico riscontro da parte delle regioni territorialmente competenti che sono state interessate, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorita'.
2) Introduzione di animali non biologici
A. La documentazione attestante l'indisponibilita' di animali biologici e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.
B. L'operatore o gruppo di operatori, interessato alla concessione della deroga di cui all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.3 del regolamento, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilita' di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorita' competente. L'Autorita' competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Allegato 4

Elenco tipi genetici a lento accrescimento

Per il solo fine della definizione dell'eta' minima di macellazione di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.1 del regolamento sono considerati a lento accrescimento i seguenti tipi genetici:
1. Specie avicole di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536
2. Specie Gallus gallus
a) Red Ja Cou Nu - (ditta Hubbard SAS), decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 1556;
b) S757N - (ditta Hubbard SAS), decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 17584;
c) Labelle Kabir - (ditta Kabir international), decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 1556;
d) Linee genetiche da uova denominate Lohamann Brown - (ditta Lohmann Thierzuct), decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860
e) Ranger Gold (ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;
f) Rowan Ranger (ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;
g) Red Ja (ditta Hubbard), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661.
3. Per la specie Melagris gallopavo
a) GB291 - (ditta Garinga), decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860.
 
Allegato 5

Procedura per l'utilizzo di prodotti e sostanze non biologiche
(allegato V, sezione A.2, parte D del regolamento (UE) 2021/1165)

L'operatore, per ciascuna campagna, invia una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli per i quali, nell'allegato V, sezione A2, parte D del regolamento (UE) 2021/1165, e' previsto nella colonna «Condizioni e limiti specifici» che siano ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili, ad almeno due operatori biologici.
Qualora le richieste abbiano esito negativo l'operatore e' autorizzato a utilizzare, esclusivamente per quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze di origine non biologica.
L'operatore inoltra le richieste a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile all'Autorita' competente e agli Organismi di controllo.
Qualora, per una determinata campagna, l'Autorita' competente accerti la non disponibilita' dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli per i quali, nell'allegato V, sezione A2, parte D del regolamento (UE) 2021/1165, e' previsto nella colonna «Condizioni e limiti specifici» che siano ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili, provvede a diffondere l'informazione con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet del Ministero (www.politicheagricole.it) e del SINAB (www.sinab.it).
 
Allegato 6

Piano di gestione sostenibile
(allegato ii, parte iii, punto 1.5 del regolamento)

Il «Piano di gestione sostenibile» deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualita' dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalita' di esecuzione e periodicita', degli effetti ambientali delle attivita' svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
c) capacita' produttiva dell'impianto;
d) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
e) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
f) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;
g) sistema di policoltura (se del caso);
h) modalita' di registrazione delle attivita' di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
i) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
j) procedure di gestione della documentazione;
k) vuoto sanitario dell'impianto (se del caso).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Mipaaf: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
b) Regione territorialmente competente: la regione o provincia autonoma dove sono situati i terreni e/o viene svolta l'attivita' di allevamento per i quali e' richiesta una decisione dell'autorita' competente;
2. Al fine dell'applicazione del regolamento, dove lo stesso prevede il riferimento a «autorita' competente o, se del caso, l'autorita' di controllo o l'organismo di controllo» e' da intendere «l'organismo di controllo», quando non diversamente specificato dalla pertinente normativa nazionale.
 
Art. 3

Conversione

1. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 del regolamento l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 34 del regolamento e della pertinente normativa nazionale.
2. Ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.7.2 del regolamento l'autorita' competente che puo' decidere, di prorogare il periodo di conversione per la terra o per uno o piu' appezzamenti contaminati con prodotti o sostanze non autorizzati e' la regione territorialmente competente.
3. Ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.7.3 lettere a) e b) del regolamento, in caso di un trattamento nel quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti nel quadro di esperimenti scientifici, l'autorita' competente per abbreviare il periodo di conversione e' la regione territorialmente competente.
 
Art. 4

Produzione vegetale

1. Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 6 e di quanto stabilito nell'allegato II, parte I, punto 1.9.2 a) e b) del regolamento, il mantenimento e il potenziamento della fertilita' del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.
2. In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, e' coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi. In caso di colture in ambiente protetto si applica quanto previsto dall'allegato II, parte I, punto 1.9.2, lettera b) del regolamento.
3. In deroga a quanto riportato al comma 2:
a) un cereale autunno-vernino puo' succedere a se' stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi;
b) il riso puo' succedere a se' stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
c) gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
d) le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio e' interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
4. In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio e' considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di novanta giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
5. Tutte le valutazioni di conformita' delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
6. I commi dal n. 1 al n. 4 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformita' alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.
8. Le registrazioni che attestano la necessita' di utilizzare i prodotti per la protezione dei vegetali, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.10.2 del regolamento, sono rappresentate da:
a) relazione tecnico agronomica;
b) relazione fitopatologica;
c) bollettini metereologici e fitosanitari;
d) modelli fitopatologici previsionali;
e) registrazione delle catture su trappole entomologiche.
9. Per i concimi ed ammendanti, di cui all'allegato II, parte I, punto 1.9.3 del regolamento il riferimento legislativo nazionale e' rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1165, i prodotti che sono «proibiti se provenienti da allevamenti industriali» possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non e' avvenuta in allevamenti industriali.
11. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 10 del presente articolo, il termine «allevamento industriale» si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b) gli animali sono permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongono di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.
12. Ai fini del calcolo per la verifica di conformita' degli impieghi di rame, cosi' come previsto nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1165 e' necessario tenere conto dell'apporto di rame da altre fonti, diverse dai prodotti fitosanitari, qualora l'informazione sia disponibile.
13. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, terzo capoverso del regolamento possono essere utilizzate i prodotti elencati nell'allegato 2 del presente decreto.
 
Art. 5

Produzione animale

1. Ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.9.6.1. del regolamento la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, le razze Apis mellifera carnica e Apis mellifera nigra e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.
2. Per «estensione significativa dell'azienda», di cui all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.3, lettera a) del regolamento si intende un ampliamento dell'azienda tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20 per cento per bovini adulti e al 30 per cento per le altre categorie.
3. Gli accordi scritti di cooperazione, previsti dall'allegato II, parte II, punto 1.1 del regolamento non contribuiscono alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda».
4. In riferimento all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.1 del regolamento il Mipaaf, sentito il Tavolo tecnico per la produzione biologica, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento.
5. Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma precedente, il Mipaaf compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico per la produzione biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'allegato 4 di questo decreto, al solo fine della definizione dell'eta' minima di macellazione di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.1 del regolamento.
6. Per «terre comuni», di cui all'allegato II, parte II, punto 1.4.2.2 del regolamento si intendono:
a) aree di proprieta' di enti pubblici;
b) aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
c) aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.
7. La regione territorialmente competente e' l'Autorita' che stabilisce, qualora occorra, se un'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, e' da considerarsi «terra comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.
8. I documenti giustificativi relativi a:
a) applicazione di quanto previsto nell'allegato II, parte I, punto 1.12 del regolamento;
b) applicazione di quanto previsto nell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.5 del regolamento;
c) applicazione di quanto previsto nell'allegato II, parte II, punti 1.4.2 e 1.4.3 del regolamento;
d) applicazione di quanto previsto nell'allegato II, parte II, punto 1.5.2.7 del regolamento;
e) applicazione di quanto previsto nell'allegato II, parte II, punto 1.7.12 del regolamento;
f) rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4 del regolamento;
g) applicazione di quanto previsto nell'allegato II, parte III, punto 1.11 del regolamento; possono corrispondere alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.
9. Le pratiche di cui all'allegato II, parte II, punto 1.7.8 del regolamento sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorita' sanitaria competente per territorio. Tale parere e' reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinato, al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformita' a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.
L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori e' assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore o gruppo di operatori, verifica il rispetto delle procedure stabilite e tiene registrazione di tale autorizzazione.
10. Ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera b) del regolamento le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza della colonia di api sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate:
a) disponibilita' alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata;
b) rischio di diffusione di stati infettivi.
11. Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4. lettera c) del regolamento il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'utilizzo da parte di un gruppo e l'utilizzo da parte del gruppo successivo non e' inferiore a quaranta giorni.
12. E' concessa l'autorizzazione, prevista dall'allegato III, parte B, punto 3.a del regolamento (UE) 2021/1165, per l'utilizzo di vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli per i ruminanti. La necessita' di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito della dichiarazione di cui all'art. 39, paragrafo 1, lettera d) del regolamento supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori e' assoggettato, tiene registrazione di tale autorizzazione.
 
Art. 6

Produzione di alghe e animali da acquacoltura

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'allegato II, parte III, punto 1.2 del regolamento, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unita' di produzione biologica a monte delle unita' di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 non garantiscono un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica, deve essere rispettata, ove possibile, una distanza minima di 1.000 metri tra il punto di prelievo idrico dell'unita' biologica e il punto di scarico dell'unita' non biologica nel caso di impianti a terra e di un miglio marino tra le unita' nel caso di ambiente marino, fatte salve eventuali norme piu' restrittive emanate dalle regioni territorialmente competenti sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti.
3. Nel caso della molluschicoltura, se le condizioni esistenti di cui al comma 1 non garantiscono un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica, ove possibile si applica una distanza minima tra unita' biologiche e non biologiche di 150 metri.
4. In conformita' a quanto previsto dall'allegato II, parte III, punto 1.2 del regolamento le Autorita' degli Stati membri che possono designare i luoghi e le zone ritenute inadatte all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine sono le regioni territorialmente competenti.
5. Per «valutazione equivalente» di all'allegato II, parte III, punto 1.3 del regolamento si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Il «piano di gestione sostenibile» di cui all'allegato II, parte III, punto 1.5 del regolamento e' presentato dall'operatore o gruppo di operatori all'organismo di controllo alla prima applicazione del sistema di controllo e comunque prima dell'emissione del certificato. Tale documento contiene le informazioni riportate nell'allegato 6 del presente decreto. L'operatore o gruppo di operatori aggiorna, se del caso, queste informazioni.
7. Ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 2.4.4. del regolamento i documenti giustificativi che dimostrano che la raccolta complessiva e' conforme al regolamento sono:
a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;
b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore o gruppo di operatori nella zona di raccolta comune o condivisa.
8. La debita distanza dal sito di coltura a cui rigettare, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato II, parte III, punti 3.1.4.1 lettera e) e 3.2.4 lettera b) del regolamento, deve essere stabilita nel piano di gestione sostenibile in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le aree utilizzate per lo smaltimento dei suddetti residui, devono essere sottoposte al monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile.
9. I risultati del «monitoraggio e valutazione delle condizioni dei pesci allevati», per determinare gli effetti della densita' sul benessere dei pesci di allevamento di cui all'allegato II, parte III, punto 3.1.5.3 del regolamento, sono riportati nel registro di produzione. Nello stesso registro sono annotati, inoltre, i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, Ph (rilevati con frequenza almeno settimanale), ed i livelli dei nutrienti e della salinita' (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalita' degli animali).
10. In relazione all'allegato II, parte III, punto 3.1.5.6 lettera a), del regolamento, per condizioni atte a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante, si intende una velocita' della corrente non inferiore ad un valore medio annuo di 2 cm/sec ed una profondita', relativa al sito d'impianto, non inferiore a 20 metri, fatte salve eventuali norme piu' restrittive emanate dalle Regioni competenti per territorio sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti che devono essere comunicate al Mipaaf. Tali condizioni non si applicano alla molluschicoltura. La regione competente per territorio che dimostri la possibilita' di minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante in zone territorialmente circoscritte aventi profondita' inferiore a 20 metri presenta una richiesta, suffragata da idonea documentazione scientifica, al Mipaaf che, previa valutazione tecnica, risponde entro trenta giorni, rilasciando, se del caso, specifica deroga.
11. I documenti giustificativi di cui all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.4 lettera b), del regolamento sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati.
12. In relazione all'allegato II, parte III, punto 3.1.4.1 lettera g) del regolamento, e' obbligatorio il fermo degli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura. La durata del fermo, stabilita dall'organismo di controllo, e' di almeno sette giorni. Fra i criteri da utilizzare, per stabilire la durata del prolungamento del fermo, sono considerati:
a) la valutazione ambientale;
b) i risultati del piano di monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile;
c) il piano di gestione della salute degli animali;
d) i risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali contenuti nel registro di produzione.
 
Art. 7

Produzione di alimenti trasformati

1. Ai sensi dell'allegato II, parte IV, punto 2.1 del regolamento per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano piu' del 50 per cento in peso della totalita' degli ingredienti.
2. Ai sensi dell'allegato V, parte A del regolamento (UE) 2021/1165 e' autorizzato l'uso del nitrito di sodio (E250) e del nitrato di potassio (E252) per la trasformazione dei prodotti a base di carne qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
 
Art. 8

Produzione del vino

1. Al fine di verificare la disponibilita' dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli per i quali, nell'allegato V, sezione A2, parte D del regolamento (UE) 2021/1165, e' previsto nella colonna «Condizioni e limiti specifici» che siano ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili, l'operatore o gruppo di operatori si attiene alla procedura descritta nell'allegato 5 al presente decreto.
 
Art. 9

Gestione delle deroghe

1. Gli organismi di controllo tengono registrazioni delle deroghe, di cui al presente articolo, di cui ogni operatore o gruppo di operatori usufruisce e trasmettono queste informazioni su richiesta dell'autorita' competente.
2. Per quanto riguarda le deroghe concesse ai sensi dell'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4. del regolamento, gli organismi di controllo sono tenuti a registrare, per ciascuna deroga:
a) denominazione comune e denominazione scientifica;
b) razze e linee genetiche;
c) finalita' produttive: carne, latte, uova, duplice finalita' o riproduzione;
d) numero totale di animali oggetto della deroga;
e) motivazioni della deroga: mancanza di animali adatti o altri motivi.
3. Riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica (articolo 10 (3) (b) del regolamento e art. 1 (1) (2) del regolamento (UE) 2020/464).
3.1 Con riferimento all'art. 10, paragrafo 3, lettera b) del regolamento il periodo di almeno tre anni corrisponde ad un periodo antecedente la data della notifica relativa agli appezzamenti per i quali si chiede il riconoscimento retroattivo.
3.2 Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 e 2 del regolamento (UE) 2020/464 l'autorita' competente a cui presentare istanza per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica come facente parte del periodo di conversione e' la regione territorialmente competente.
3.3 Il contenuto dell'istanza per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica come facente parte del periodo di conversione e' specificato nell'allegato 3 del presente decreto.
3.4 Nel caso in cui piu' regioni sono coinvolte in una stessa istanza di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, l'operatore o gruppo di operatori presenta i documenti alla regione dove e' stata presentata la notifica di attivita' di cui all'art. 34 paragrafo 1 del regolamento, secondo la procedura descritta nell'allegato 3, punto 1 B) del presente decreto.
4. Introduzione di animali non biologici
4.1 Ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.3 del regolamento, in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e' concessa l'introduzione, nelle unita' di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di eta'.
4.2 Ai sensi nell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4 del regolamento, nel caso di indisponibilita' di animali biologici che riescano a soddisfare le esigenze qualitative o quantitative possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2, 1.3.4.4.3 del regolamento.
4.3 Ai sensi nell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4 del regolamento, nelle more dell'adozione dei sistemi di raccolta dati di cui all'art. 26, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, al fine di dimostrare la mancata disponibilita' degli animali biologici l'operatore o gruppo di operatori mette a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilita' sul mercato di animali biologici descritta al punto 2 A) dell'allegato 3 del presente decreto.
4.4 La verifica della disponibilita' di animali biologici e' svolta tenendo in considerazione il rispetto elle condizioni di benessere animale e in particolare quanto previsto all'allegato II, parte II, punto 1.7.6 del regolamento.
4.5 Ai sensi nell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.3 del regolamento l'Autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione e' la regione competente per territorio secondo la procedura prevista all'allegato 3, punto 2 B) del presente decreto.
4.6 Ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1 lettera d) del regolamento, l'autorita' competente responsabile della concessione dell'autorizzazione per l'introduzione di animali selvatici o animali da acquacoltura non biologica a fini riproduttivi e' la regione competente territorialmente.
4.7 Ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1 lettera e) del regolamento e' autorizzata l'introduzione ai fini di ingrasso in una unita' di produzione biologica di novellame non biologico. Tale autorizzazione e' concessa solo una volta ed e' valida per massimo due anni consecutivi calcolati a partire dall'anno in cui l'azienda usufruisce per la prima volta di questa deroga.
5. Uso di mangimi proteici non biologici
5.1 Ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.9.3.1, lettera c e punto 1.9.4.2, lettera c) del regolamento, nelle more dell'adozione di una banca dati sui mangimi proteici biologici, e' autorizzato l'impiego di mangimi proteici non biologici per una percentuale massima del 5 per cento nell'arco di dodici mesi.
5.2 Ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.9.3.1, lettera c e punto 1.9.4.2, lettera c) del regolamento, l'operatore o gruppo di operatori mette a disposizione delle autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante il fatto che i mangimi proteici non biologici impiegati sono prodotti o preparati senza solventi chimici.
6 Stabulazione in piccole aziende
6.1 La stabulazione fissa, ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.7.5 del regolamento e' autorizzata nelle aziende con non piu' di cinquanta animali (esclusi gli animali giovani) se non e' possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purche' essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purche', quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.
7 Uso di cera non biologica
7.1 Al fine di verificare la mancata disponibilita' di cera prodotta biologicamente di cui all'allegato II, parte II, punto 1.2.2, lettera f), i) del Regolamento, l'operatore o gruppo di operatori deve tenere a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilita'.
7.2 La documentazione comprovante l'indisponibilita' e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.
7.3 La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata, di cui all'allegato II, parte II, punto 1.2.2, lettera f), i) del regolamento, deve essere supportata da risultati analitici.
 
Art. 10

Adozione di norme eccezionali di produzione

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) 2020/2146, ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento una situazione si configura quale circostanza calamitosa a seguito della decisione formale adottata dagli enti e dalle amministrazioni competenti nel rispetto dell'ordinamento nazionale in materia di eventi emergenziali.
2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/2146 l'autorita' competente responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2020/2146 e le relative condizioni e' la regione territorialmente competente.
3. Le regioni, al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta giorni comunicano al Mipaaf il rilascio delle stesse.
4. Riguardo il singolo operatore, rimane impregiudicato il riconoscimento da parte della regione, delle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.
 
Art. 11

Etichettatura

1. Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, e' rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare.
Il numero di codice e' composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «Bio», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilita' dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.
3. Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in piu' parti di una confezione, si e' tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.
 
Art. 12

Adempimenti degli operatori ai fini del controllo

1. L'operatore o gruppo di operatori che ha notificato attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 34, paragrafo 1 del regolamento, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione, dal numero e dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo, e' tenuto ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.
2. La dichiarazione di cui all'art. 39, paragrafo 1, lettera d del regolamento e' fornita all'organismo di controllo alla prima applicazione del sistema di controllo e comunque prima dell'emissione del certificato.
3. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera d), punti (ii) del regolamento le misure pratiche sono le «Misure preventive e precauzionali» cosi' come definite nell'art. 3, punti 4) e 5) del regolamento comprese quelle previste dall'art. 28, paragrafo 1 del regolamento nonche' le modalita' di gestione del sospetto di non conformita' di un prodotto biologico a causa della presenza di una sostanza o di un prodotto non autorizzato, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, lettere da a) ad e) del regolamento.
4. In relazione all'art. 27, lettere d) e all'art. 28, paragrafo 2, lettera d) del regolamento, se il sospetto e' confermato o non puo' essere eliminato, l'operatore informa senza indugio l'organismo di controllo e coopera con esso, ai sensi dell'art. 27, lettere d) e dell'art. 28, paragrafo 2, lettera d) del regolamento.
5. In relazione all'art. 27, lettere c) e all'art. 28, paragrafo 2, lettera c) del regolamento, se il sospetto e' eliminato l'operatore tiene le registrazioni e la documentazione delle verifiche svolte.
6. Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attivita' per le quali e' necessario rispettare i requisiti di cui all'art. 34, paragrafo 1 del regolamento.
7. Con riferimento all'art. 34, paragrafo 2 del regolamento affinche' i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale. Un magazzino in connessione al punto vendita, e' un magazzino di servizio esclusivo per quello specifico punto vendita.
8. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 3 del regolamento, l'operatore o gruppo di operatori che intende affidare lo svolgimento di un'attivita' a terzi indica tale attivita' nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva il certificato del soggetto esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attivita' al sistema di controllo di cui al capo VI del regolamento, e' contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.
9. L'art. 34, paragrafo 2 del regolamento non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici e pertanto tali piattaforme devono essere assoggettate al sistema di controllo.
10. Il produttore o gruppo di operatori di risone biologico e' obbligato a dichiarare, in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed il proprio Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso ente sia nelle denunce rese all'Ente nazionale Risi ai sensi del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785 e successive modificazioni ed integrazioni sia nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale Risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III.
11. Il detentore di risone biologico e' obbligato a dichiarare le quantita' di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica
a) nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all'Ente nazionale Risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e
b) nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all'Ente nazionale Risi entro il 15 di ogni mese, con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso ente.
12. Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale Risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785 e successive modificazioni ed integrazioni, deve contenere l'indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all'agricoltura biologica.
 
Art. 13

Trasmissione di informazioni

1. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 10, lettera a) del regolamento gli organismi di controllo assolvono agli obblighi informativi mediante le modalita' stabilite dall'art. 6, del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271.
2. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 10, lettera b) del regolamento gli organismi di controllo assolvono agli obblighi informativi mediante le modalita' stabilite dall'art. 6, del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 3.1.3.2 del regolamento, nelle more della definizione di una norma nazionale volta a definire i criteri per determinare se le zone di sviluppo dei molluschi bivalvi allevati con metodo biologico sono di qualita' equivalente a quella delle zone di produzione classificate come di classe A ai sensi del regolamento (UE) 2019/627, gli allevamenti di molluschi bivalvi che hanno notificato la loro attivita' entro il 31 dicembre 2021, sono risultati conformi al regolamento (CE) 834/2007 e ricadono in aree di produzione classificate come di classe B ai sensi della normativa vigente, possono essere ritenuti conformi al regolamento (UE) 2018/848 in relazione al requisito della qualita' delle acque. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adottera' disposizioni volte a stabilire la certificabilita' delle produzioni degli allevamenti in questione.
2. Nelle more della revisione della normativa nazionale in materia di banche dati per la disponibilita' di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione e per la concessione della deroga di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici valgono le modalita' operative di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130.
3. Gli Organismi di controllo fino all'adozione dei modelli uniformi individuati dall'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, hanno facolta' di adottare propria modulistica, al fine di esercitare l'attivita' di controllo in conformita' alla normativa europea.
4. Gli Organismi di controllo trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al Mipaaf i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:
a) numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);
b) informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici Eurostat);
c) informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat);
d) informazioni sul tipo di attivita' di trasformazione e sul valore della produzione (codici Eurostat).
Il Ministero, per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati, invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo appositi moduli elaborati dall'Eurostat, per la compilazione in formato elettronico.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del regolamento, i prodotti biologici etichettati in conformita' al decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
6. Le etichette gia' stampate in conformita' al decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.
7. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le regioni e provincie autonome.
8. I decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011 e loro successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.
10. Il Ministero, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, effettua un monitoraggio dello stato di applicazione del presente provvedimento, valutando l'opportunita' di proporre eventuali modifiche, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo unionale.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 20 maggio 2022

Il Sottosegretario di Stato: Battistoni

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 757