Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81
Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 9 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio e del 17 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di
attivita' e organizzazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).
2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non piu' di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.
4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: «Art. 117.
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti) Omissis. - 2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa): «Art. 11.- 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno
o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136;
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia» convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione) Omissis. - 5. Entro il 31 marzo 2022, con
uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e
abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da
quello di cui al presente art..».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 9. (Funzioni). Omissis. - 2. La Conferenza
unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui
regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la
Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dall'art. 6, commi 1 e 6 del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
Omissis.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 6,
commi 1, 4 e 6, 60-bis e 60-ter del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione).
Omissis. - 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI.
Omissis.»
«Art. 6. (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. - 3. Omissis.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. - 5. Omissis.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente art. non possono assumere
nuovo personale.
6-bis. Omissis.»
«Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della
Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di
cui all'art. 60, comma 6, e dell'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
all'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della
Concretezza».
2. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle
regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del
Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e'
approvato il Piano triennale delle azioni concrete per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto
annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di
organizzazione, funzionamento, trasparenza e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la
conformita' dell'attivita' amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento;
b) le tipologie di azioni dirette a incrementare
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali
e di investimento europei;
c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle
attivita' del Nucleo della Concretezza nei confronti delle
regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del
Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
3. Il nucleo della concretezza assicura la concreta
realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al
comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di
cui all'art. 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite
finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle
disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di
efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali
misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici nazionali realizzano le misure correttive entro
tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel
Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita e' redatto processo
verbale, sottoscritto dal rappresentante
dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano
le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate,
la documentazione visionata o acquisita, nonche' le
risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene
anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e,
per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3,
del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.
L'amministrazione, nei tre giorni successivi, puo'
formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e
visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono
trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla
comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta
attuazione delle misure correttive entro quindici giorni
dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il
rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del
comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai
fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare e
determina l'iscrizione della pubblica amministrazione
inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette una
relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con
l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al
Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro
dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la
pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle
Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni
parlamentari.»
«Art. 60-ter (Collaborazione tra il prefetto e il
Nucleo della Concretezza). - 1. Il prefetto puo' segnalare
al Nucleo della Concretezza di cui all'art. 60-bis, comma
1, eventuali irregolarita' dell'azione amministrativa degli
enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso puo'
partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale
della prefettura-ufficio territoriale del Governo
richiedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 594, lettera
a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)):
«Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali); L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche
Omissis.
594. Ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali
per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione
d'ufficio;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1, lettera
a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»:
«Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) - 1-bis. Omissis.
1-ter. Il piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. - 4.
5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 5, lettera a)
e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione»:
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 4. Omissis
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) Omissis.
6 - 59. (Omissis).
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono
gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) - c) (Omissis).
61. - 83. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della
legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 14. (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»:
«Art. 48. (Azioni positive nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1,
lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni
e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli
organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in
mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del
comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in
relazione alla sfera operativa della rispettiva attivita',
il Comitato di cui all'art. 10, e la consigliera o il
consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato per le
pari opportunita' eventualmente previsto dal contratto
collettivo e la consigliera o il consigliere di parita'
territorialmente competente, predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra
l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne
nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera
d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile
nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste
un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale
scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di
promozioni, a fronte di analoga qualificazione e
preparazione professionale tra candidati di sesso diverso,
l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e'
accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I
piani di cui al presente art. hanno durata triennale. In
caso di mancato adempimento si applica l'art. 6, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'art. 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - (Omissis).
3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio
di previsione e con il documento unico di programmazione.
Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione
delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG.».
 
Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.
2. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 108,
comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.»
«Art. 108. (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'art. 197, comma 2 lettera a), nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227
del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma
1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. - 4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
«Art. 35. (Reclutamento del personale) (Art. 36,
commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999;
Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1,
lett. aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000)
(Omissis).
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
Omissis.».
- Per il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge
n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il PIAO, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'Autorita' nazionale anticorruzione effettuano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO.
2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, si provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1712