Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2022 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17; Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 marzo 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per le disabilita', per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025. 2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato: a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware; b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto; c) apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica; d) apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; e) lettori di libri elettronici (e-reader). 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente decreto si applica ai seguenti servizi: a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina; b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali: 1) siti web; 2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili; 3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; 4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi cio' si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione; 5) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri; d) servizi bancari per consumatori; e) libri elettronici (e-book) e software dedicati; f) servizi di commercio elettronico. 4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112». 5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti: a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025; b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025; c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalita' digitale accessibile; d) contenuti di terzi che non sono ne' finanziati ne' sviluppati dall'operatore economico interessato ne' sottoposti al suo controllo; e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025. 6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 76 Cost.: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 117 Cost.: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Omissis.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3. - La direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, n. 882 sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. - La legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018», pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 2019, n. 109: «Art. 15. Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354 1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. 2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis e' riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilita': a) non vedenti; b) con una disabilita' visiva che non puo' essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalita' visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita' e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita'; c) con disabilita' percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'; d) con una disabilita' fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. 2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo e' per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di tali menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies. 2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater e' consentito: a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso; b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entita' autorizzata affinche' sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. 2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entita' autorizzata" si intende un'entita', pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attivita' primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilita', stabilisce con proprio decreto le modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. 2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrita' dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessita' specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonche' delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilita' di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilita' di miglioramento dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse. 2-octies. L'esercizio delle attivita' previste dai commi 2-bis e seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti. 2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonche' delle spese necessarie per la consegna delle stesse. 2-decies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entita' autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea. 2-undecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono: a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entita' autorizzate; b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile; c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate; d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). 2-duodecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti: a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies. 2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».». |
| Allegato I
Requisiti di accessibilita' per prodotti e servizi
Sezione I Requisiti generali di accessibilita' relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita' e devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilita'. Requisiti relativi alla fornitura di informazioni: a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere: i) rese disponibili attraverso piu' di un canale sensoriale; ii) presentate in modo comprensibile; iii) presentate agli utenti in modalita' percepibili; iv) presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi; b) le istruzioni per l'uso del prodotto, qualora non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilita' del prodotto, le modalita' per la loro attivazione e la loro interoperabilita' con le soluzioni assistive, devono essere disponibili pubblicamente quando il prodotto e' immesso sul mercato e devono: i) essere rese disponibili attraverso piu' di un canale sensoriale; ii) essere presentate in modo comprensibile; iii) essere presentate agli utenti in modalita' percepibili; iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi; v) essere rese disponibili, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso piu' di un canale sensoriale; vi) essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale; vii) includere una descrizione dell'interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output), che e' fornita conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche; viii) includere una descrizione della funzionalita' del prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilita' conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche; ix) includere una descrizione di come il software e l'hardware del prodotto si interfacciano con i dispositivi assistivi; la descrizione deve includere un elenco dei dispositivi assistivi che sono stati testati unitamente al prodotto. Progettazione interfaccia utente e funzionalita': il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilita' l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che: a) qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il comando e l'orientamento, il prodotto utilizzi piu' di un canale sensoriale, anche offrendo alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile; b) qualora utilizzi il canale vocale, il prodotto renda disponibili alternative alla parola e all'intervento vocale per la comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento; c) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili ingrandimento, luminosita' e contrasto flessibili per la comunicazione, l'informazione e l'utilizzo, oltre a garantire l'interoperabilita' con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell'interfaccia; d) qualora utilizzi colori per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai colori; e) qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai segnali acustici; f) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili modalita' flessibili per migliorare la chiarezza dell'immagine; g) qualora utilizzi l'audio, il prodotto renda disponibili all'utente il controllo del volume e della velocita' e migliori caratteristiche audio, comprese la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza, nonche' la chiarezza del suono; h) qualora richieda un utilizzo e un comando manuali, il prodotto renda disponibili il comando sequenziale e alternative al controllo della motricita' fine, evitando i comandi simultanei per la manipolazione, e utilizzi parti riconoscibili al tatto; i) il prodotto non presenti modalita' di funzionamento che richiedono una grande estensione e molta forza; l) il prodotto non scateni crisi di epilessia fotosensibile; m) il prodotto tuteli la riservatezza dell'utente durante l'utilizzo delle caratteristiche di accessibilita'; n) il prodotto offra un'alternativa all'identificazione e al comando biometrici; o) il prodotto garantisca la coerenza della funzionalita' e conceda tempo sufficiente e flessibile per l'interazione; p) il prodotto renda disponibile software e hardware che si interfaccino con i dispositivi assistivi; q) il prodotto sia conforme ai requisiti settoriali seguenti: i) i terminali self-service: offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech); consentono l'utilizzo di cuffie auricolari personali; qualora il tempo di risposta sia limitato, allertano l'utente attraverso piu' di un canale sensoriale; prevedono la possibilita' di prolungare il tempo assegnato; dispongono di un adeguato contrasto e di eventuali tasti e comandi riconoscibili a livello tattile; non prevedono l'attivazione di una caratteristica di accessibilita' per permetterne l'accensione all'utente che ne ha bisogno; se il prodotto utilizza audio o segnali acustici, deve essere compatibile con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello dell'Unione, comprese le tecnologie uditive quali audioprotesi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi assistivi per l'udito; ii) i lettori di libri elettronici (e-book) offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech); iii) le apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica: consentono l'elaborazione di testo in tempo reale qualora tali prodotti dispongano della capacita' testuale oltre a quella vocale e supportano un audio ad alta fedelta'; consentono, quando dispongono di capacita' video in aggiunta a testo e voce o in combinazione con questi ultimi, il ricorso alla conversazione globale, compresi voce sincronizzata, testo in tempo reale e video, con una risoluzione che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni; consentono la connessione senza fili efficace a tecnologie uditive; non interferiscono con i dispositivi assistivi. iv) le apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi mettono a disposizione delle persone con disabilita' gli elementi di accessibilita' offerti dal fornitore di servizi di media audiovisivi per l'accesso, la selezione, il comando e la personalizzazione da parte dell'utente e per la trasmissione ai dispositivi assistivi. Servizi di assistenza: se disponibili, i servizi di assistenza (sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi di ritrasmissione e servizi di formazione) forniscono informazioni circa l'accessibilita' dei prodotti e la loro compatibilita' con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili.
Sezione II Requisiti generali di accessibilita' relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 In aggiunta ai requisiti della sezione I, l'imballaggio e le istruzioni relativi ai prodotti contemplati dalla presente sezione devono essere resi accessibili, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita', devono essere resi accessibili. Cio' implica che: a) le informazioni sull'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (ad esempio apertura e chiusura, uso, smaltimento) e, se fornite, quelle relative alle caratteristiche di accessibilita' del prodotto siano rese accessibili e, ove possibile, tali informazioni accessibili siano riportate sull'imballaggio; b) le istruzioni per l'installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che non sono rese disponibili sul prodotto stesso ma tramite altri mezzi, quali un sito web, siano rese pubblicamente disponibili quando il prodotto e' immesso sul mercato e rispettino i requisiti seguenti: i) essere disponibili attraverso piu' di un canale sensoriale; ii) essere presentate in modo comprensibile; iii) essere presentate agli utenti in modalita' percepibili; iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi; v) avere un contenuto disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso piu' di un canale sensoriale, vi) ove presentino elementi dal contenuto non testuale, essere accompagnate da una presentazione alternativa di tale contenuto
Sezione III Requisiti generali di accessibilita' relativi ai servizi disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita', deve essere realizzata: a) garantendo l'accessibilita' dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio in conformita' della sezione I e, se del caso, della sezione II del presente allegato; b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella fornitura del servizio, al suo collegamento con tali prodotti nonche' informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilita' e sull'interoperabilita' con le strutture e i dispositivi assistivi: i) rendendo le informazioni disponibili attraverso piu' di un canale sensoriale; ii) presentando le informazioni in modo comprensibile; iii) presentando le informazioni agli utenti in modalita' percepibili; iv) rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall'utente e attraverso piu' di un canale sensoriale; v) presentando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi; vi) integrando eventuale contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto; e vii) rendendo disponibili le informazioni elettroniche, necessarie per la fornitura del servizio, in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide; c) rendendo i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati - tra cui le applicazioni mobili - accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi; d) se disponibili, tramite servizi di assistenza (sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi di ritrasmissione e servizi di formazione) che forniscono informazioni circa l'accessibilita' dei servizi e la loro compatibilita' con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili.
Sezione IV
Ulteriori requisiti di accessibilita' relativi a servizi specifici
La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita', deve essere realizzata includendo funzioni, prassi, strategie e procedure, nonche' modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilita' e a garantire l'interoperabilita' con le tecnologie assistive: a) Servizi di comunicazione elettronica, tra cui le comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 109, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972: i) rendere disponibile un testo in tempo reale oltre alla comunicazione vocale; ii) consentire la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale; iii) fare in modo che le comunicazioni di emergenza che utilizzano voce e testo (compreso testo in tempo reale) siano sincronizzate e che, qualora sia offerto il video, siano altresi' sincronizzate come conversazione globale e trasmesse dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica allo PSAP piu' idoneo. b) Servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi: i) fornire guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide e offrano informazioni sulla disponibilita' di accessibilita'; ii) fare in modo che gli elementi di accessibilita' (servizi di accesso) dei servizi di media audiovisivi, quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, l'audio-descrizione, i sottotitoli parlati e l'interpretazione in lingua dei segni, siano trasmessi interamente con una qualita' adeguata a una visualizzazione precisa e sincronizzati con suono e video, consentendo nel contempo il controllo della loro visualizzazione e del loro utilizzo da parte dell'utente. c) Servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani ed extraurbani e dei servizi di trasporto regionali: i) garantire la fornitura di informazioni sull'accessibilita' dei veicoli, delle infrastrutture circostanti, e sull'ambiente costruito e sull'assistenza per le persone con disabilita'. ii) garantire la fornitura di informazioni sui sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), informazioni di viaggio in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto ecc.) e ulteriori informazioni sui servizi (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili). d) Servizi bancari per consumatori: i) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi; ii) fare in modo che le informazioni siano comprensibili, con un grado di complessita' limitato al livello B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. e) Libri elettronici (e-book): i) garantire che il libro elettronico, qualora contenga audio in aggiunta al testo, renda disponibili testo e audio sincronizzati; ii) garantire che i file digitali del libro elettronico non impediscano alla tecnologia assistiva di funzionare correttamente; iii) garantire l'accesso al contenuto, la navigazione all'interno del contenuto e dell'impostazione grafica del file, compresa l'impostazione grafica dinamica, l'offerta di struttura, flessibilita' e possibilita' di scelta nella presentazione del contenuto. iv) consentire riproduzioni alternative del contenuto e la sua interoperabilita' con una serie di tecnologie assistive in modo che esso sia percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido; v) consentirne la scoperta fornendo informazioni mediante metadati sulle loro caratteristiche di accessibilita'; vi) garantire che le misure relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) non blocchino le caratteristiche di accessibilita'. f) Servizi di commercio elettronico: i) fornire le informazioni riguardanti l'accessibilita' dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall'operatore economico responsabile; ii) garantire l'accessibilita' della funzionalita' per l'identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio anziche' di un prodotto, rendendola percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida; iii) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
Sezione V Specifici requisiti di accessibilita' relativi alla raccolta delle comunicazioni si emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello PSAP piu' idoneo Al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita', la raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello PSAP piu' idoneo e' realizzata includendo funzioni, prassi, strategie, procedure e modifiche mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilita'. Le comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» ricevono adeguata risposta, nel modo che piu' si adatta all'organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza, presso lo PSAP piu' idoneo, utilizzando gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati dal richiedente, vale a dire mediante voce sincronizzata e testo (compreso testo in tempo reale), o, qualora sia offerto il video, voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video sincronizzati come conversazione globale.
Sezione VI Requisiti di accessibilita' relativi a caratteristiche, elementi o funzioni di prodotti e servizi ai sensi dell'articolo 22 La presunzione di conformita' ai pertinenti obblighi stabiliti in altri atti dell'Unione per quanto riguarda le caratteristiche, gli elementi o le funzioni dei prodotti e dei servizi prevede i requisiti seguenti: 1. Prodotti: a) l'accessibilita' delle informazioni riguardanti il funzionamento e le caratteristiche di accessibilita' relative ai prodotti e' conforme agli elementi corrispondenti di cui alla sezione I, punto 1, del presente allegato, vale a dire le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso e le istruzioni per l'uso del prodotto non riportate sul prodotto stesso ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web; b) l'accessibilita' delle caratteristiche, degli elementi e delle funzioni della progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalita' dei prodotti e' conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilita' di tale progettazione dell'interfaccia utente o della funzionalita', ai sensi della sezione I, punto 2, del presente allegato; c) l'accessibilita' dell'imballaggio, comprese le informazioni ivi indicate e le istruzioni ai fini dell'installazione, della manutenzione, dello stoccaggio e dello smaltimento del prodotto che non sono riportate sul prodotto stesso ma rese disponibili attraverso altri mezzi come un sito web, ad eccezione dei terminali self-service, e' conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilita' di cui alla sezione II del presente allegato. 2. Servizi: l'accessibilita' delle caratteristiche, degli elementi e delle funzioni dei servizi e' conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilita' per tali caratteristiche, elementi e funzioni indicati nelle sezioni relative ai servizi del presente allegato.
Sezione VII
Criteri funzionali di prestazione
Al fine di ottimizzare l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita', qualora i requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni da I a VI del presente allegato non riguardino una o piu' funzioni della progettazione e della produzione dei prodotti o della fornitura di servizi, tali funzioni o mezzi sono resi accessibili in linea con i relativi criteri funzionali di prestazione. Se i requisiti di accessibilita' includono requisiti tecnici specifici, e' possibile applicare i criteri funzionali di prestazione in alternativa a uno o piu' requisiti tecnici specifici solo ed esclusivamente se l'applicazione dei criteri funzionali di prestazione pertinenti e' conforme ai requisiti di accessibilita' ed e' stabilito che la progettazione e la produzione dei prodotti e la fornitura dei servizi comportano un livello di accessibilita' equivalente o superiore con riguardo all'uso prevedibile da parte di persone con disabilita'. a) Utilizzo non visivo Qualora offra modalita' di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che non richieda la vista. b) Utilizzo con una visione limitata Qualora offra modalita' di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che consenta agli utenti ipovedenti di utilizzare il prodotto. c) Utilizzo senza percezione di colore Qualora offra modalita' di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che non richieda la percezione del colore da parte dell'utente. d) Utilizzo non uditivo Qualora offra modalita' di funzionamento uditive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che non richieda l'udito. e) Utilizzo con ascolto limitato Qualora offra modalita' di funzionamento uditive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento con caratteristiche audio migliorate che consenta all'utente con ridotta capacita' uditiva di far funzionare il prodotto. f) Utilizzo senza capacita' vocale Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che non lo richieda. Un intervento vocale include qualsiasi tipo di suono orale quali parole, fischi o clic. g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati Qualora richieda interventi manuali, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che consenta agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalita' alternative di funzionamento che non richiedano il controllo della motricita' fine, la manipolazione, la forza della mano o il funzionamento di piu' di un controllo contemporaneamente. h) Utilizzo con ampiezza di movimento limitata Gli elementi funzionali dei prodotti devono essere alla portata di tutti gli utenti. Qualora offra modalita' di funzionamento manuali, il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento accessibile agli utenti con forza limitata e difficolta' nei movimenti ampi. i) Riduzione al minimo del rischio di scatenare crisi di epilessia fotosensibile Qualora offra modalita' di funzionamento visive, il prodotto evita modalita' di funzionamento che possano scatenare crisi di epilessia fotosensibile. l) Utilizzo con capacita' cognitive limitate Il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento con funzionalita' che ne semplifichino e ne facilitino l'utilizzo. m) Riservatezza Qualora includa funzionalita' che garantiscono l'accessibilita', il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che tuteli la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalita'. |
| Allegato II Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilita' di cui all'Allegato I
Sezione I Esempi di requisiti generali di accessibilita' relativi a tutti i prodotti disciplinati dalla presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 Requisiti di cui alla Sezione I dell'Allegato I Esempi 1. Fornitura di informazioni a) i) Fornire informazioni visive e tattili oppure visive e uditive indicanti il luogo in cui introdurre una carta in un terminale self-service, affinche' il terminale possa essere usato da non vedenti e non udenti. ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinche' possano essere comprese meglio da persone con disabilita' intellettuali. iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro oltre a un testo di avvertenza, affinche' i non vedenti possano comprenderle. iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilita' visive. b) i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinche' i non vedenti possano utilizzare le informazioni. ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinche' possano essere comprese meglio da persone con disabilita' intellettuali. iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video. iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilita' visive. v) Fornire la stampa in Braille, affinche' un non vedente possa utilizzare le informazioni. vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali. vii) Nessun esempio viii) Nessun esempio ix) Integrare in uno sportello automatico di banca una presa e un software che consentano l'inserimento di cuffie auricolari tramite le quali ricevere sotto forma di suoni il testo visibile a schermo. Progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalita' a) Fornire istruzioni sotto forma di voce o testo oppure integrando segnali tattili in un tastierino per consentire ai non vedenti o ipoudenti di interagire con il prodotto. b) In un terminale self-service, fornire istruzioni, in aggiunta a quelle vocali, ad esempio sotto forma di testo o immagini per consentire ai non udenti di eseguire l'azione richiesta. c) Consentire agli utenti di ingrandire il testo, di zumare su uno specifico pittogramma o di aumentare il contrasto affinche' le persone con disabilita' visive possano ricevere l'informazione. d) Oltre a consentire di scegliere se premere il tasto verde o quello rosso per selezionare un'opzione, indicare sui tasti le opzioni disponibili affinche' le persone daltoniche possano operare la scelta. e) Quando un computer emette un segnale di errore, fornire un testo scritto o un'immagine indicante l'errore, per consentire ai non udenti di accorgersi dell'errore. f) Consentire un maggiore contrasto nelle immagini dinamiche affinche' le persone ipovedenti possano vederle. g) Consentire all'utente di un telefono di selezionare il volume del suono e di ridurre l'interferenza con le audioprotesi affinche' le persone ipoudenti possano utilizzare il telefono. h) Ingrandire i tasti degli schermi tattili e distanziarli tra loro, affinche' possano essere premuti da persone affette da tremore. i) Garantire che i tasti da premere non richiedano molta forza, affinche' possano essere usati da persone con disabilita' motorie. l) Evitare lo sfarfallamento delle immagini, cosi' da non mettere a rischio le persone suscettibili di crisi epilettiche m) Consentire l'utilizzo di cuffie auricolari quando uno sportello automatico di banca fornisce informazioni a voce. n) In alternativa al riconoscimento delle impronte digitali, consentire agli utenti che non possono usare le mani di selezionare una password per bloccare o sbloccare un telefono. o) Garantire che il software reagisca in modo prevedibile quando si esegue una specifica azione e accordando tempo sufficiente per inserire una password, affinche' sia di facile uso per le persone con disabilita' intellettuali. p) Fornire un collegamento a uno schermo Braille aggiornabile affinche' i non vedenti possano utilizzare il computer. q) Esempi di requisiti settoriali i) Nessun esempio ii) Nessun esempio iii) Primo trattino Rendere un telefono cellulare in grado di elaborare conversazioni in tempo reale, affinche' le persone ipoudenti possano scambiare informazioni in modo interattivo. iv) quarto trattino Consentire l'uso contemporaneo di video per mostrare la lingua dei segni e il testo per scrivere un messaggio, affinche' due non udenti possano comunicare tra loro oppure con una persona normoudente. v) Garantire che i sottotitoli siano trasmessi dal set-top box affinche' siano utilizzati dai non udenti. 3. Servizi di sostegno: Nessun esempio
Sezione II Esempi di requisiti di accessibilita' relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) Requisiti di cui alla Sezione II dell'Allegato I Esempi Imballaggio e istruzioni relativi ai prodotti a) Indicare sull'imballaggio che il telefono e' dotato di caratteristiche di accessibilita' per le persone con disabilita'. b) i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinche' i non vedenti possano utilizzare le informazioni. ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinche' possano essere comprese meglio da persone con disabilita' intellettuali. iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro accanto a un testo di avvertenza, affinche' i non vedenti possano comprenderlo. iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilita' visive. v) Fornire la stampa in Braille, affinche' un non vedente possa leggere le informazioni. vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.
Sezione III Esempi di requisiti generali di accessibilita' relativi ai servizi disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Requisiti di cui alla Sezione III dell'Allegato I Esempi Fornitura di servizi a) Nessun esempio b) i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinche' i non vedenti possano utilizzare le informazioni. ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinche' possano essere comprese meglio da persone con disabilita' intellettuali. iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video. iv) Consentire a un non vedente di usare un file stampandolo in Braille. v) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilita' visive. vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali. vii) Se un prestatore di servizi offre una chiavetta USB contenente informazioni sul servizio, rendere accessibili tali informazioni. c) Fornire una descrizione testuale delle immagini, rendendo tutte le funzionalita' disponibili tramite tastiera, lasciando tempo sufficiente per leggere, facendo in modo che il contenuto appaia e operi in modo prevedibile, e garantire la compatibilita' con le tecnologie assistive, affinche' persone con disabilita' diverse possano leggere e interagire con un sito web. d) Nessun esempio
Sezione IV
Esempi di ulteriori requisiti di accessibilita' per servizi specifici
Requisiti di cui alla Sezione IV dell'Allegato I Esempi Servizi specifici a) i) Consentire a una persona ipoudente di scrivere e ricevere un testo in modo interattivo e in tempo reale. ii) Consentire ai non udenti di usare la lingua dei segni per comunicare tra loro. iii) Consentire a chi ha un disturbo del linguaggio o dell'udito e sceglie di ricorrere a una combinazione di testo, voce e video di sapere che la comunicazione e' trasmessa tramite rete a un servizio di emergenza. b) i) Consentire a un non vedente di selezionare programmi alla televisione. ii) Supportare la possibilita' di selezionare, personalizzare e visualizzare i «servizi di accesso» quali sottotitoli per non udenti o ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di comando per attivare i «servizi di accesso» ai servizi di media audiovisivi allo stesso livello dei comandi dei media primari. c) i) Nessun esempio ii) Nessun esempio d) Nessun esempio e) i) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinche' possano essere usati dai non vedenti. ii) Nessun esempio f) i) Consentire a una persona dislessica di leggere e contemporaneamente ascoltare il testo. ii) Consentire la fornitura di testo e audio sincronizzati o una trascrizione in Braille aggiornabile. iii) Consentire a un non vedente di accedere al sommario o cambiare capitolo. iv) Nessun esempio v) Garantire che il file elettronico contenga informazioni sulle relative caratteristiche di accessibilita', in modo che le persone con disabilita' possano esserne informate. vi) Garantire che non vi sia blocco, ad esempio che misure tecniche di protezione, informazioni sul regime dei diritti o questioni di interoperabilita' non impediscano la lettura ad alta voce del testo ad opera di dispositivi assistivi, in modo tale che gli utenti non vedenti possano leggere il libro. g) i) Garantire che le informazioni disponibili sulle caratteristiche di accessibilita' di un prodotto non siano cancellate. ii) Rendere l'interfaccia utente per il servizio di pagamento disponibile a voce, affinche' i non vedenti possano effettuare acquisti online in modo indipendente. iii) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinche' possano essere usati dai non vedenti. |
| Allegato III
Procedura di valutazione della conformita' - Prodotti 1. Controllo interno della produzione Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione tecnica consente di valutare la conformita' del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 4 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'articolo 14, di dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilita' introdurrebbero una modifica sostanziale o imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del prodotto; b) un elenco delle norme armonizzate e di altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 4 qualora tali norme armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti di accessibilita' della presente direttiva. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformita' UE identifica il prodotto per il quale e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. |
| Allegato IV
Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilita'
1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento del servizio. Oltre agli obblighi di informazione per i consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE, le informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del servizio in formati accessibili; b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio; c) una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'allegato I. 2. Per conformarsi al punto 1 del presente allegato il fornitore di servizi puo' applicare in tutto o in parte le norme armonizzate e altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. Il fornitore di servizi fornisce le informazioni che dimostrano che il processo di fornitura del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformita' del servizio al punto 1 del presente allegato e ai requisiti applicabili della presente direttiva. |
| Allegato V
Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Criteri per l'effettuazione e la documentazione della valutazione: 1. Rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilita' e i costi totali (spese operative e spese in conto capitale) della fabbricazione, distribuzione o importazione del prodotto o della fornitura del servizio per gli operatori economici. Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformita' ai requisiti di accessibilita': a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione: i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilita'; ii) spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilita'; iii) spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilita' nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio; iv) spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilita'; v) spese una tantum per conoscere la legislazione in materia di accessibilita'; b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione: i) spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilita' del prodotto o servizio ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione iii) spese connesse ai test di accessibilita' per i prodotti o servizi iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione. 2. Stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici, ivi compresi i processi di produzione e gli investimenti, rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilita', tenendo conto del numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio specifico. 3. Rapporto tra i costi netti della conformita' ai requisiti di accessibilita' e fatturato netto dell'operatore economico. Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformita' ai requisiti di accessibilita': a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione: i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilita' ii) spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilita' iii) spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilita' nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio iv) spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilita' v) spese una tantum per conoscere la legislazione in materia di accessibilita' b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione: i) spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilita' del prodotto o servizio; ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione; iii) spese connesse ai test di accessibilita' per i prodotti o servizi; iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «persone con disabilita'»: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione; e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per rendere i servizi accessibili e includono guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; g) «apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale e' fornire accesso ai servizi di media audiovisivi; h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; i) «servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all'articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; m) «PSAP piu' idoneo»: uno PSAP piu' idoneo quale definito all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione di emergenza quale definita all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; o) «servizio di emergenza»: il servizio di emergenza quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo. 1° agosto 2003, n. 259; p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra piu' punti, in cui il testo introdotto e' inviato in modo tale che la comunicazione e' percepita dall'utente come continua, carattere per carattere; q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato; r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa; t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; u) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo; v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; z) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi; aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in questione o e' destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale; bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ma che non comprende le microimprese; dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilita' applicabili a un prodotto o servizio; ff) «servizi bancari per consumatori»: la fornitura ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti: 1) i contratti di credito contemplati dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72; 2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo3 agosto 2017, n. 129; 3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo n. 385 del 1993; 4) i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385 del 1993; 5) la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo il cui scopo principale e' consentire di effettuare pagamenti tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita fisico e non in un contesto virtuale; hh) «servizi di commercio elettronico»: i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo; ii) «servizi di trasporto passeggeri aerei»: i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio di uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione; ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011; mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento; nn) «servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento; oo) «servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i servizi urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus; pp) «servizi di trasporto regionali»: i servizi regionali di trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus quali definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2012/34/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 2015; qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacita' funzionali delle persone con disabilita' oppure per alleviare o compensare minorazioni, limitazioni dell'attivita' o restrizioni della partecipazione; rr) «sistema operativo»: il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a se' stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; ma tale definizione esclude il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo; ss) «sistema hardware informatico generico per consumatori»: la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalita' e dalla capacita' di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche piu' comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet; tt) «capacita' informatica interattiva»: funzionalita' che sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce o video o una qualsiasi combinazione dei predetti; uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro cosi' da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonche' il software, ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude i software di cui alla definizione; vv) «lettore di libro elettronico (e-reader)»: apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo; zz) «biglietti elettronici»: un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, e' archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anziche' essere stampato su un biglietto cartaceo; aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacita' informatica interattiva e forniti all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacita' informatica interattiva.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: «Art. 3. (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.: «Art. 8. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato», pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; Omissis.» «Art. 31. (Accessibilita' agli utenti con disabilita'). - 1. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente piu' accessibili alle persone con disabilita'. 2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente piu' accessibili i loro servizi alle persone con disabilita'. Essi riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicita' almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma1, lettere n), q), mm), fff), mmm) e nnn), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.: «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Omissis; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; Omissis; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza; Omissis; mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle autorita' competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; Omissis; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; Omissis; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu' localita'; Omissis.». - La direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/1972/UE «Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. - Il Regolamento (CE) 25 ottobre 2012, n. 1025 «Regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317 «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione», pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151: «Art. 1. (Definizioni). - Omissis. c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosi' come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; Omissis.». - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. - Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2016, n. 117. - Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2017, n. 198. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 126-decies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.: «Art. 1. (Definizioni). - Omissis. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: Omissis; h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; Omissis; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; Omissis.» «Art. 126-decies (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. 2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. 3. Ai fini del presente capo, l'espressione: a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine; c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo; d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i); e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE. 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis. 6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5. 7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE. 8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.: «Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: Omissis. s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; Omissis.». - Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 204 del 27 luglio 2006. - Il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 55 del 28 febbraio 2011. - Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 315 del 3 dicembre 2007. - Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334 del 17 dicembre 2010. - Si riporta il testo dell'art 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Omissis. f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche; g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni, inclusa una regione transfrontaliera; Omissis.». - La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, n. 34 UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343. |
| Art. 3
Requisiti di accessibilita'
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell'allegato I. 2. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I. 3. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilita' di cui al comma 2. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilita' dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse. 5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilita' previsti dalla sezione V dell'allegato I. |
| Art. 4
Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
1. I servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilita' previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1107/2006, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, nonche' dagli atti adottati sulla base del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, si considerano conformi ai corrispondenti requisiti di accessibilita' previsti dal presente decreto, salvo che esso preveda requisiti ulteriori. In tal caso i servizi si considerano conformi se soddisfano anche tali ultimi requisiti.
Note all'art. 4: - Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/2004. - Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 204/1 del 26 luglio 2006. - Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 315/14 del 3 dicembre 2007. - Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 334/1 del 17 dicembre 2010. - Il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 55/1 del 28 febbraio 2011. |
| Art. 5
Libera circolazione
1. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non puo' essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilita'. |
| Art. 6
Obblighi del fabbricante
1. Il fabbricante dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in conformita' all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige la dichiarazione UE di conformita' e appone la marcatura CE. 3. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto. 4. Il fabbricante garantisce che sono predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie sia mantenuta conforme a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, tenendo conto delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' del prodotto. 5. Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altro elemento idoneo a consentirne l'identificazione, ovvero, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 6. Il fabbricante indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio d'impresa e l'indirizzo al quale puo' essere contattato, ovvero, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un'unica sede presso la quale il fabbricante puo' essere contattato. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana ovvero in inglese. 7. Il fabbricante garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in inglese. Tali istruzioni e informazioni, nonche' l'eventuale etichettatura di cui al presente articolo, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di ritenere che il prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, adotta immediatamente le misure necessarie ad adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove cio' non sia possibile, a ritirarlo dal mercato. Esso informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' nazionali competenti negli stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, il fabbricante tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 9. Il fabbricante fornisce, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrarne la conformita' nella lingua italiana ovvero in inglese. Il fabbricante ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti. |
| Art. 7
Rappresentante autorizzato
1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti: a) conservare la dichiarazione UE di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni da quanto e' stato conferito il mandato, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle autorita' di vigilanza dei mercati degli Stati membri; b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto alle disposizioni di cui all'articolo 3; c) cooperare con il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili i prodotti che rientrano nel loro mandato. 2. L'ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 6 e l'elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato. |
| Art. 8
Obblighi dell'importatore
1. L'importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformita' stabilita all'allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall'ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6. 3. L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme. 4. L'importatore indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa e l'indirizzo al quale puo' essere contattato oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana e in lingua inglese per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza competenti. 5. L'importatore garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 6. L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto e' sotto la propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili. 7. L'importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinche', su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorita'. L'importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non e' conforme ai requisiti di accessibilita', adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, l'importatore informa immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 8. L'importatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato. |
| Art. 9
Obblighi del distributore
1. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8. 2. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere, che un prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il distributore garantisce che, fino a quando un prodotto e' sotto la propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili. 4. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non e' conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non e' conforme e le eventuali misure correttive adottate. 5. Il distributore, su richiesta motivata del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformita' e collabora, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato. |
| Art. 10
Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 e' considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6. |
| Art. 11
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l'operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto. 2. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 sono tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. |
| Art. 12
Obblighi del fornitore di servizi
1. Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e' assicurata, ove possibile, la disponibilita' di piu' canali sensoriali. 2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformita' dell'allegato IV indicando le modalita' con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilita'. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilita'. Il fornitore di servizi conserva dette informazioni finche' il servizio e' operativo. 3. I siti web e le applicazioni mobili che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i percorsi accessibili alle persone con disabilita'. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformita' della prestazione ai requisiti di accessibilita' tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilita' applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali il servizio e' dichiarato conforme ai requisiti di accessibilita'. 5. In caso di non conformita', il fornitore di servizi adotta le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilita', il fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non e' conforme e le misure correttive adottate. 6. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformita' del servizio ai requisiti di accessibilita' applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilita'. |
| Art. 13
Modifica sostanziale e onere sproporzionato
1. I requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la conformita': a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura; b) non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. 2. Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V. 3. Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorita' competenti degli Stati membri in cui il prodotto e' stato messo a disposizione del mercato ovvero e' fornito il servizio, gli operatori economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2. 4. In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2. 5. Il fornitore di servizi che invoca il comma 1, lettera b), rinnova la valutazione di cui al comma 2: a) quando il servizio offerto e' modificato; b) su richiesta delle autorita' responsabili del controllo della conformita' dei servizi; c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione. 6. Agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l'accessibilita', non si applica il comma 1, lettera b). 7. Qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le microimprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorita' di vigilanza del mercato o le autorita' responsabili della conformita' dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico e' immesso sul mercato o e' fornito il servizio specifico. |
| Art. 14
Presunzione di conformita'
1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilita' del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse. 2. I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilita' del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti. |
| Art. 15
Dichiarazione UE di conformita' dei prodotti
1. La dichiarazione UE di conformita' rilasciata dal fabbricante attesta la conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformita' attesta quali requisiti di accessibilita' non sono applicabili. 2. La dichiarazione UE di conformita' e' redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all'allegato III del presente decreto ed e' aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese. 3. Se al prodotto si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformita', viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformita' in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto.
Note all'art. 15: - La Decisione 30 settembre 2008, n. 768/CE della Commissione, concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263. |
| Art. 16
Marcatura CE dei prodotti
1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio e' apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Note all'art. 16: - Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. |
| Art. 17
Vigilanza del mercato dei prodotti
1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di Autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all'articolo 13, comma 1: a) verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 e' stata effettuata dall'operatore economico; b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V; c) controlla la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili. 3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformita' degli operatori economici ai requisiti di accessibilita' applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.
Note all'art. 17: - Per il Regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si vedano le note all'articolo 16. |
| Art. 18
Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita'
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Qualora ritenga che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. 4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e i requisiti di accessibilita' ai quali il prodotto non e' conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformita' sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilita' applicabili; b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformita'. 7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura e' da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato. 8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Note all'art. 18: - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si vedano le note all'articolo 16. |
| Art. 19
Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita'
1. Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all'articolo 18, comma 5, e' ritenuta ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.
Note all'art. 19: - La Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, n. 882, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. |
| Art. 20
Non conformita' formale
1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformita' contestata, ove accerti che: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto; b) il marchio CE non e' stato apposto; c) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata; d) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata correttamente; e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non e' rispettato. 2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformita' permane, l'autorita' di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.
Note all'art. 20: - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si vedano le note all'articolo 16. |
| Art. 21
Conformita' dei servizi
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualita' di Autorita' di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, ne valuta la conformita' rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilita' di cui al presente decreto, l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilita' e, ove necessario, o al ritiro dell'applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio. Tali misure sono adottate secondo i principi di proporzionalita' e ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore si adegua al rispetto delle misure correttive. Qualora la mancata adozione delle misure correttive inerisca a servizi di trasporto, prima di adottare le misure inibitorie, l'Agenzia acquisisce il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate acquisito il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 3. L'Agenzia per l'Italia Digitale: a) esamina i reclami dell'utente; b) verifica la conformita' dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si applica altresi' il comma 2; c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive; d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 in relazione ai servizi. 4. Il fornitore di servizi adotta le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi. 5. L'Agenzia informa il pubblico delle modalita' attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonche' delle attivita' e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili. 6. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilita' dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformita', il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla identificazione delle autorita' di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attivita' svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile. 8. Al fine di supportare le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023. |
| Art. 22
Accessibilita' nel quadro di altri atti dell'Unione
1. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1 del presente decreto, i requisiti di accessibilita' di cui all'allegato I costituiscono i requisiti di accessibilita' obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alla sezione VI dell'allegato I e' considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilita', per le caratteristiche, elementi o funzioni, disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. «Art. 68. (Specifiche tecniche). - 1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche' siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 2. Le specifiche tecniche possono, altresi', indicare se e' richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale. 3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, e' necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilita' obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. 4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita' seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita' con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. 6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente». 7. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 8. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.» «Art. 170. (Requisiti tecnici e funzionali). - 1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualita', livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita') e la valutazione di conformita', l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso. 2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, ne' a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e' autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento e' accompagnato dall'espressione «o equivalente». 3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.». |
| Art. 23
Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
1. La conformita' alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformita' all'articolo 22, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilita' del presente decreto. |
| Art. 24
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entita' della non conformita', del numero delle unita' di prodotti o di servizi non conformi nonche' del numero degli utenti coinvolti. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. 4. Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Note all'art. 24: - Si riportano i testi degli articoli 3 e 9 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13: «Art. 3. (Soggetti erogatori). - 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. 1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di euro. Omissis.» «Art. 9. (Responsabilita'). - 1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti. 1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1°(gradi) marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato. |
| Art. 25
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non piu' di cinque anni da tale data. 2. I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non piu' di venti anni dalla loro messa in funzione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022.».
Note all'art. 25: - Si riportano i testi degli articoli 3-bis, comma 2, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4: «Art 3- bis. (Principi generali per l'accessibilita'). - Omissis. 2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente; b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da: 1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro; 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali; 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso; 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. Omissis.» «Art 3- ter. (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili). - 1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilita' previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili, cio' imponga un onere sproporzionato. 2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita'. Non possono costituire, di per se', un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida. 3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato. 4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).» «Art. 3-quater. (Dichiarazione di accessibilita'). - 1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilita' particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformita' dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge. 2. La dichiarazione di accessibilita' comprende, altresi', i seguenti elementi: a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilita' e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilita' alternative fornite dai soggetti erogatori; b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita' ai principi di accessibilita' di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilita' dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonche' di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi; c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui e' possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b). 3. Il modello di dichiarazione di accessibilita' e' definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea. 4. La dichiarazione di accessibilita' e' fornita in un formato accessibile ed e' pubblicata sul sito web del soggetto erogatore. 5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita' e' fornita in un formato accessibile e e' resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.» «Art 3-quinquies. (Procedura di attuazione). - 1. La dichiarazione di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformita' al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'. 2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita' ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive. 3. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.» «Art. 4. (Obblighi per l'accessibilita'). - Omissis. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida 2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022. Omissis.». |
| Art. 26
Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, e' autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 15 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza. 2. Per lo svolgimento delle medesime attivita' il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 50 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza. 3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 3.069.784 a decorrere dall'anno 2025.
Note all'art. 26: Comma 3 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. |
| Art. 27
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.569.784 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Stefani, Ministro per le disabilita'
Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
|