Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 28 giugno 2022 |
Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 4/2022). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla peste suina africana; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del 1° giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici» ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 14940 del 17 giugno 2022 concernente l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a seguito di conferma della positivita' di suini in allevamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022), le cui disposizioni restano in vigore sino al 12 luglio 2022 nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022; Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1, n. 2 e n. 3 del 2022 concernenti misure di controllo e prevenzione della peste suina africana; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorita' competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, ed in particolare l'allegato 1, nel quale sono elencati comuni e territori classificati come zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III, ivi inclusi quelli individuati in Italia a seguito delle conferme della presenza del virus PSA; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la peste suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva del'11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti, istituito con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del DPR n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravissime ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili pesanti ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export; Considerato che e' opportuno rendere coerenti le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della malattia da applicarsi nelle zone infette, nelle zone di restrizione e nelle zone confinanti, istituite sul territorio nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni - allegato I, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica; Ritenuto inoltre necessario prevedere che le autorita' competenti regionali e locali i cui territori rientrano nelle zone infette o zone di restrizione parte II e nelle zone confinanti con le zone infette o zone di restrizione parte I, possano procedere a modulare e dettagliare le misure previste e ad individuare i soggetti attuatori delle stesse; Ritenuto necessario fornire talune indicazioni per l'adozione delle misure di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti; Considerato infine necessario rimodulare e rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni di seguito riportate: a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico; b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III; c) nelle zone confinanti con le zone di cui alle lettere a) e b), o zone di restrizione parte I; |
| Allegato 1 LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA. (1) L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione e' quello di contribuire alla riduzione della popolazione e sostituisce l'attivita' ludico-ricreativa che si svolge in territori indenni non soggetti a restrizione. Nelle zone di restrizione l'attivita' di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. Ogni istituto faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attivita' di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte del servizio veterinario territorialmente competente, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni istituto faunistico, trasmesso ai servizi veterinari territoriali per una prima valutazione e, dopo parere favorevole di quest'ultimi, trasmesso ai servizi veterinari territorialmente competenti per approvazione, sentito il servizio veterinario regionale. L'elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e delle strutture designate per il conferimento delle carcasse devono essere riportati nel piano di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovra' adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Formazione Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata dal servizio veterinario territoriale in collaborazione con l'autorita' sanitaria regionale previa richiesta degli istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione. Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (25g/m²). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura designata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Campionamento Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dei servizi veterinari, per ottemperare ai flussi informativi preposti. Abbigliamento e attrezzature Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione e gestione delle carcasse deve: indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili; utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati; riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento; utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). A) Zona di restrizione di cui alla parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e successive modificazioni ed integrazioni. Le carcasse di cinghiali abbattuti devono essere inviate esclusivamente ai punti di raccolta appositamente designati. L'autorita' competente provvede a verificare l'elenco dei veicoli autorizzati al recupero e al trasporto delle carcasse fornito dall'istituto faunistico. Tali veicoli devono essere utilizzati esclusivamente a tale scopo. Nel caso in cui non siano disponibili veicoli dedicati, possono essere utilizzati appositi rimorchi dedicati. Veicoli e rimorchi comunque non devono mai lasciare l'area di abbattimento se non dopo accurata disinfezione. In ogni caso non devono mai lasciare la zona infetta. Il ricorso all'utilizzo di mezzi privati e' consentito esclusivamente per raggiungere la zona di abbattimento e in ogni caso, devono anch'essi essere attentamente disinfettati alla fine dell'attivita'. Una volta prelevato il campione per i test di laboratorio, la carcassa deve essere smaltita direttamente o opportunamente conservata (identificata, refrigerata e/o congelata a seconda dei tempi e le modalita' di smaltimento previsti) fino allo smaltimento, che deve avvenire nel piu' rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza, indipendentemente dal risultato dei test. Ogni attivita' deve essere svolta sotto la supervisione e/o il coordinamento del servizio veterinario localmente competente. La struttura designata come punto di raccolta delle carcasse deve essere inaccessibile a personale non autorizzato e ad animali selvatici. B) Zona di restrizione di cui alla parte i del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti della struttura designata e delle attrezzature Nella zona di restrizione di cui al presente punto B deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti nella zona di restrizione di cui al presente punto B e in zone indenni e che deve essere facilmente raggiungibile dai servizi veterinari e disporre dei seguenti requisiti: disinfettanti per ambienti e attrezzature; acqua corrente ed elettricita'; cella frigo/frigorifero o congelatore; pavimenti e pareti lavabili; un'area dedicata per le attivita' di eviscerazione e scuoiamento; barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali; un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario; contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento; barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante). Corretto smaltimento dei visceri I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne. La carne e i prodotti da essa ottenuti possono uscire dalla zona previo rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza. Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del servizio veterinario. Pulizia e disinfezione della struttura Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione debitamente documentata. La soluzione disinfettate deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. I servizi veterinari verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.
(1) Una piu' dettagliata descrizione fotografica delle possibili attuazioni delle misure di cui al presente Allegato e' presente in: Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2019. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity. FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC. https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5987EN |
| Art. 2
Obblighi di segnalazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 chiunque rinvenga esemplari di cinghiali morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della ASL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale salvo diversa indicazione del servizio veterinario stesso. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano e divulgano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1 le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano sul proprio territorio una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano. |
| Art. 3 Misure di controllo nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizione parte II
1. Nella zona infetta istituita in conformita' agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nella zona di restrizione parte II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorita' competenti delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nella zona infetta. I segnali devono essere posti su ogni strada all'ingresso della zona infetta, intorno ai centri abitati, paesi, citta' e all'inizio di ogni carrabile che conduca all'interno della zona infetta. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti, i comportamenti corretti da adottare; ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorita' alle zone piu' esterne della zona infetta e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 9 commi 5 e 6 della presente ordinanza; iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; iv. adozione di una procedura di gestione, campionamento, e smaltimento di tutte le carcasse di cui al punto iii nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformita' a quanto previsto nel manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate, e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusa la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento e' demandata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; v. allestimento di dispositivi di cattura, ove necessario e sulla base delle valutazioni e indicazioni fornite dal Gruppo operativo degli esperti per la PSA. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; vi. previa valutazione del Gruppo operativo degli esperti, costruzione di una barriera fisica o rafforzamento delle barriere fisiche eventualmente gia' presenti nella zona infetta, o comunque nei punti di passaggio naturali o artificiali al fine di creare una delimitazione dell'area di circolazione attiva; vii. eventuale costruzione di una seconda barriera artificiale, finalizzata alla delimitazione di una zona cuscinetto (detta anche «zona bianca», interna alla zona infetta), sulla base dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico, con particolare riguardo alle zone ad alta vocazione suinicola. La eventuale proposta di tale barriera viene presentata all'Unita' centrale di crisi (UCC) previa valutazione da parte del Gruppo operativo degli esperti; viii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente ordinanza, sono vietate l'attivita' venatoria di qualsiasi tipologia e le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, quali la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attivita' che rappresentano un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attivita' connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonche' alla salute e cura delle piante, comprese le attivita' agricole e selvicolturali; ix. l'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione al cinghiale, salvo diversa indicazione del Gruppo operativo degli esperti, e' subordinata all'installazione delle barriere di cui ai punti vi e vii, ed al rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, fermo restando l'obbligo di procedere alla distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti; x. a seguito di richiesta motivata e documentata, la regione o provincia autonoma interessata, nelle more della definizione del piano di eradicazione della PSA, puo' autorizzare in deroga lo svolgimento di attivita' all'aperto previo parere favorevole del Gruppo operativo degli esperti reso anche sulla base della valutazione delle procedure di biosicurezza proposte dal richiedente; xi. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento incluso il foraggiamento attrattivo; xii. adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo, sia rifiuti sia alimenti somministrati dai cittadini; xiii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta; xiv. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e' consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potra' essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente; xv. informazione ai Centri di recupero animali selvatici (CRAS), in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta', dell'obbligo di contattare immediatamente i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti. I suini selvatici con sintomi riferibili alla PSA non devono essere introdotti nei CRAS, ma abbattuti, testati e le relative carcasse smaltite; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti con l'eventuale supporto delle Forze dell'ordine; ii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data di emanazione della presente ordinanza; iii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma altresi' la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza; iv. in deroga a quanto previsto ai punti ii e iii, la regione o la provincia autonoma competente, valutata la situazione epidemiologica e sentito il Gruppo operativo degli esperti, puo' consentire il proseguimento dell'attivita' degli allevamenti commerciali previa verifica dell'adozione di misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it; v. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; vi. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; vii. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429; viii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; ix. divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. x. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. xi. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; xii. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da ix a xii, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di non concedere una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo. |
| Art. 4 Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I
1. Nella zona confinante con la zona infetta istituita con dispositivo direttoriale della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute o zona soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. rafforzamento della sorveglianza passiva attraverso la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici che deve avvenire almeno con cadenza bisettimanale. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 9 commi 5 e 6 della presente ordinanza. Se necessario, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si avvalgono anche delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate; ii. regolamentazione dell'attivita' venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti. I capi cacciati possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iv. le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, fuori dalla zona di restrizione parte I o all'interno di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; v. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento; vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono il servizio veterinario della ASL e le forze dell'ordine territorialmente competenti; ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento fino alla revoca della pertinente zona infetta; v. in deroga a quanto previsto al punto iv, la regione, valutata la situazione epidemiologica e sentito il Gruppo operativo degli esperti, puo' consentire il proseguimento dell'attivita' di allevamento familiare nelle aree riconosciute a minor rischio; vi. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti cosi' come previsto dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'allegato 3 del Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana per il 2022; vii. laddove i servizi veterinari della ASL territorialmente competenti verifichino l'assenza di strutture che garantiscono, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dello stabilimento. Qualora cio' non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate; viii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del modello 4 da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente; ix. i movimenti di partite di suini al di fuori dei territori di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, ove diverse, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che i requisiti minimi elencati nell'allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2022; 2) prenotifica al servizio veterinario della ASL territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilita' alla ricezione della partita; 3) esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente manuale delle emergenze da peste suina africana e peste suina classica in popolazioni di suini domestici; 4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687; x. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 2. Fatte salve le misure di cui all'art. 6 della presente ordinanza, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi e vii. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione. |
| Art. 5
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti
1. Il servizio veterinario della ASL territorialmente competente adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. 2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2020/687, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, al fine di prevenire la diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati a disposizione, possono autorizzare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del comma 1. 3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformita' alle disposizioni ed ai divieti previsti per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 6 Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia
1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, applicano le seguenti misure: a) adozione di piani di gestione della popolazione di suini selvatici, cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti; c) divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi incluse le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all'abbattimento immediato. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali deroghe su richiesta e previo parere del CEREP ed ISPRA; d) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'allegato 3 del piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana per il 2022. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sara' concordata la programmazione di detta attivita' di verifica, ferme restando le percentuali di controllo gia' stabilite nel medesimo piano; e) obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia «semibrado» tramite strutture che garantiscono l'effettiva separazione con la fauna selvatica a vita libera ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti. L'obbligo di recinzione decorre immediatamente per gli allevamenti di nuova autorizzazione mentre per gli allevamenti gia' in essere le tempistiche e modalita' di adeguamento saranno definite nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 9/2022; f) il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio . |
| Art. 7
Ulteriori misure di controllo su tutto territorio nazionale
1. Nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano rinvenuti suini non indentificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario oppure suini selvatici o domestici detenuti illegalmente, il servizio veterinario della ASL territorialmente competente dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari. |
| Art. 8
Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza. 2. Ferme restando le funzioni di coordinamento ed indirizzo gia' individuate all'interno delle unita' di crisi centrale ed unita' di crisi regionali e locali, in particolari situazioni di necessita' legate ad esempio a realta' metropolitane, le autorita' locali possono coordinarsi attraverso l'istituzione di una cabina di regia. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, i servizi veterinari della ASL territorialmente competente, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari con oneri da attribuire mediante contabilita' separata alle risorse emergenziali appositamente stanziate. 4. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i) e iii), i servizi veterinari della ASL territorialmente competente, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente, nei casi di cui ai commi 3 e 4, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 6. Per l'abbattimento dei cinghiali coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29, i servizi veterinari della ASL territorialmente competente, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine. |
| Art. 9
Flussi informativi
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale. 2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II, i servizi veterinari della ASL territorialmente competente identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le carcasse di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN. 3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, i servizi veterinari della ASL territorialmente competente procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA. 4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II i servizi veterinari della ASL territorialmente competente identificano come sospetto, e lo registrano come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita', i servizi veterinari territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positivita' in prima istanza viene comunicata al servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3, 4, 5, rendicontano ogni due settimane sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), punto i. e art. 4 comma 1, lettera a), punto ii., trasmettendo agli indirizzi mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e segr.cspsa@sanita.it tutte le informazioni necessarie e, in particolare, le seguenti: a) programmazione delle battute di ricerca; b) rendicontazione ogni due settimane delle battute effettivamente realizzate, evidenziando il livello di conformita' rispetto alla programmazione (stato di avanzamento delle attivita') comprendente le modalita' operative e personale coinvolto ed il numero e caratteristiche delle carcasse ritrovate; c) rendicontazione sulle trappole installate e sugli animali catturati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) punto v. e art. 4, comma 1, lettera a) punto iii; d) posizionamento delle recinzioni per il contenimento dei selvatici; e) rendicontazione sulle strutture designate alla raccolta dei cinghiali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto iv., art. 4, comma 1, lettera a) punto ii; 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire ai reparti territoriali del CUFAA di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i seguenti dati: a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di controllo faunistico, ove autorizzata, comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a) con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo. 7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale, sul divieto di foraggiamento dei cinghiali selvatici nonche' sugli altri pertinenti divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e comunque a cadenza almeno mensile i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza. |
| Art. 10
Provvedimenti regionali
1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse. 2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanita' animale i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanate esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Gruppo operativo degli esperti e sentita l'Unita' centrale di crisi. |
| Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore. |
| Art. 12
Abrogazioni e disposizioni finali
1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 1, 2 e 3 del 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana. 2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29. 3. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2022
Il Commissario straordinario: Ferrari |
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