Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2022 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41 |
Testo del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2022, n. 84 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonche' per l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Operazioni di votazione
1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne. |
| Art. 2 Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022
1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entita' degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 14 del lunedi' ed e' effettuato iniziando dalle schede per le elezioni comunali e passando poi a quelle per le elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 75 Cost.: «Art. 75.- E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.». |
| Art. 3 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie. 2. In caso di accertata impossibilita' di costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilita'. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio. 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune puo' attivare ove necessario. Il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2. 4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o piu' uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie. 5. In caso di accertata impossibilita' di costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' essere istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni. 6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022. 8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati): «Art. 52. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma quarto. - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali): «Art. 43. Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale): «Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu' elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici): «Art. 1-bis. (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice). - Omissis. 1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure precauzionali piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti. Omissis.». |
| Art. 4 Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare: a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare: a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022. |
| Art. 5
Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52. 3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza): «Art. 2. (Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. 2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi' composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita' semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. 5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.». 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: «e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa».». |
| Art. 6
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale
1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo. 2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. 3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 alle elezioni politiche. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 71. (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti). - Omissis. 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Omissis. 627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalita' di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. 628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022. Omissis.». |
| Art. 6 bis
Disposizioni in materia di elezioni politiche
1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: «Omissis 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. Omissis.». |
| Art. 7
Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. 1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. 1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate: a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d). 1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.». 2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.». 3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati». 4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»; b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»; b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati». 6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, il comma 1 e' abrogato; b) all'articolo 19: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attivita' volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» e' aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo le parole «all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»; 3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime citta'»; 4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»; 5) al comma 6, le parole: «, da parte del Comune di Roma,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del competente comune» e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»; 6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»; c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, e' disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente articolo. 9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022: a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori; c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' aumentato del 50 per cento. 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), come modificato dalla presente legge: «Art. 7. - 1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. 1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. 1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. 1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate: a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d). 1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.» «Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.» «Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati e' costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e dei singoli uffici decentrati. 2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. 3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.» «Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. 2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. 3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero; b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; 2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; 3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto; d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: 1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; 2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al segretario; 3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. 4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. 5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.» «Art. 15. - 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. 1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione; b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione; c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra elettorale; d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista. - Si riporta il testo degli articoli 7 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), come modificato dalla presente legge: «Art. 7. (Ripartizioni). - 1. Abrogato. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.» «Art. 19. (Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attivita' volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'. 2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procedera' allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni. 3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime citta' la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento. 4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. 5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione. 6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del competente comune, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonche' una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio. 7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi. 8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge. 9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali. 10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non accompagnate nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando. 12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna. - Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dal presente provvedimento: «Art. 55. - Omissis. 8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sara' determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , e successive modificazioni, e dell' articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, sono a carico dello Stato. Omissis.». |
| Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari a euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): «Art. 1. (Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT). - Omissis. 2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. 3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio». Omissis.». |
| Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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