Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41
Testo del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2022, n. 84 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonche' per l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Operazioni di votazione

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.
 
Art. 2
Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di
abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entita' degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 14 del lunedi' ed e' effettuato iniziando dalle schede per le elezioni comunali e passando poi a quelle per le elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 75 Cost.:
«Art. 75.- E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non
e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei
componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche
delle schede e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
 
Art. 3
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di
sezione ospedaliera

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
2. In caso di accertata impossibilita' di costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilita'. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune puo' attivare ove necessario. Il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2.
4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o piu' uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
5. In caso di accertata impossibilita' di costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' essere istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni.
6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 52. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma
quarto. - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno
200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500
letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni
ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto
della votazione, a cura del presidente del seggio: alle
sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne
facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il
presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che
votano soltanto per una delle due elezioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali):
«Art. 43. Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub
39-ter - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una
sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo
le norme vigenti.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni
ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto
della votazione a cura del presidente del seggio; alle
sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
parte del personale di assistenza dell'istituto che ne
facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del
Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente
prende nota, sulla lista, degli elettori che votano
soltanto per una delle due elezioni.
Per i ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente
curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di
cui all'articolo seguente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23
aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale):
«Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui
circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti
viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'
stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la
segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma
1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di
giustizia e di concorsi pubblici):
«Art. 1-bis. (Disposizioni per l'accesso dei visitatori
a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice). - Omissis.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31
dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei
visitatori ai reparti di degenza delle strutture
ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter. Ai direttori sanitari e' data facolta' di adottare
misure precauzionali piu' restrittive in relazione allo
specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso
minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
Omissis.».
 
Art. 4
Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:
a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.
 
Art. 5

Sanificazioni dei seggi elettorali
e protocolli sanitari e di sicurezza

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.
3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 maggio 2022, n. 52 (Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza):
«Art. 2. (Misure urgenti connesse alla cessazione delle
funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Al fine di
continuare a disporre, anche successivamente alla data del
31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di
risposta a possibili aggravamenti del contesto
epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di
COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1°
aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il
completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,
definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una
parte del personale della Struttura di supporto alle
attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute,
secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le
funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto
del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con
il Ministero della salute e con il supporto tecnico
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la
definizione e, ove possibile, la conclusione delle
attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in
corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla
competenza del predetto Commissario straordinario. Al
direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del
2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura
della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo
pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le
eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite
all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di
cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute
subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel
contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari
regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e
vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi,
nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti
sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con
professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'
in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed
euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui
al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', con le modalita' semplificate
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente
assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui al
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad
altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la
gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall'assunzione del predetto contingente di
personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 31
dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione,
sono assicurate dal Segretariato generale di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione
generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli
alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di
ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.».
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita
la seguente:
«e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa».».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di elezione del sindaco
e del consiglio comunale

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo.
2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 alle elezioni politiche. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 10, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 71. (Elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti). - Omissis.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono
eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione e' nulla.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 627 e 628,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Omissis.
627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale
modalita' di espressione del voto in via digitale per le
elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e
per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con
uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.
628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono
definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di
cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata
a modelli che garantiscano il concreto esercizio del
diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori
che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si
trovino in un comune di una regione diversa da quella del
comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si
applicano anche alle elezioni regionali e amministrative,
previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31
ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per
il turno elettorale dell'anno 2022.
Omissis.».
 
Art. 6 bis

Disposizioni in materia di elezioni politiche

1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361:
«Omissis
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17,
primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti
o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche
che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato
della Repubblica.
Omissis.».
 
Art. 7

Disposizioni in materia di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.
1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.
1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:
a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.».
2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.».
3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati».
4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»;
b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».
5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»;
b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati».
6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 1 e' abrogato;
b) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attivita' volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» e' aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo le parole «all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»;
3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime citta'»;
4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»;
5) al comma 6, le parole: «, da parte del Comune di Roma,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del competente comune» e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;
6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;
c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».
7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, e' disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente articolo.
9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:
a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;
c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' aumentato del 50 per cento.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13, 14 e 15
della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. - 1. Presso la corte di appello di Roma, entro
tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di
vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte
di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre
componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito
presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e
Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero,
composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.
1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui
ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono
istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio
presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto,
individuato dal presidente della Corte d'appello, previo
apposito interpello.
1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli
uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti
provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle
ripartizioni di seguito indicate:
a) ufficio centrale: gli Stati e i territori
afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b);
b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze:
gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a);
c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i
territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo
6, comma 1, lettere c) e d).
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro della
giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e'
pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle
singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre
dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i
territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici
decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da
distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini
italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o
territori non contemplati dal decreto sono assegnati
all'ufficio decentrato di Milano.»
«Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i
modelli delle schede elettorali non piu' tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano,
con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile,
con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilita', agli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge il plico
contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale
e la relativa busta ed una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico
contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle
modalita' per l'espressione del voto e le liste dei
candidati nella ripartizione di appartenenza di cui
all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia,
non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica.
7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa
apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli
Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal
fine si avvale della collaborazione del Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per
l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al
Ministero degli affari esteri.»
«Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici
decentrati e' costituito un seggio elettorale per un minimo
di duemila e un massimo di tremila elettori ammessi al voto
per corrispondenza ai sensi della presente legge, con il
compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio
elettorale e' competente per lo spoglio dei voti
provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6,
comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai
singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero e dei singoli uffici
decentrati.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita'
di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio
elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun
seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da
quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del
presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente,
prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il
segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.»
«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui
partecipano i rappresentanti di lista, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti
espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la
circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio
copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma
7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto
per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle
buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o
dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e,
successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine
il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal
segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista
compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la
circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale
estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le
seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma
2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del
voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di
un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca
segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile
procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle
operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae
successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti
la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad
alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso
e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia
la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti
espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di
ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione
delle schede si applicano le disposizioni recate dagli
articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente
disposto dal presente articolo.»
«Art. 15. - 01. Al termine delle operazioni di
scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione
Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.
1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i
verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero per ciascuna delle
ripartizioni di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista.
La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei
voti di lista validi ottenuti nell'ambito della
ripartizione;
b) determina la cifra elettorale individuale di
ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data
dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato
nella ripartizione;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di
cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle
cifre elettorali di tutte le liste presentate nella
ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale
ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato
costituisce il quoziente elettorale della ripartizione.
Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per
tale quoziente. La parte intera del risultato di tale
divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora
da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le
divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra
elettorale;
d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi
attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa
secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A
parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che
precedono nell'ordine della lista.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104
(Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Ripartizioni). - 1. Abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge,
l'assegnazione del numero dei seggi alle singole
ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu'
recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5
pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo
unico per l'elezione della Camera dei deputati e
all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e
successive modificazioni.»
«Art. 19. (Seggi elettorali ed operazioni preliminari
allo scrutinio). - 1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri collabora con il Ministero della giustizia e con
le altre amministrazioni competenti nelle attivita' volte
alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi
elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.
2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle
votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica
all'ufficio centrale per la circoscrizione estero il numero
degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni
ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con
apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli
interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di
Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle
votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni
cinquemila elettori della medesima ripartizione,
individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il
capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, per i cui elettori ciascun seggio procedera'
allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di
cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu'
seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione
di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo
seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare
inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al
secondo periodo del presente comma e' trasmessa, entro il
termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria,
al Ministero dell'interno, agli Uffici territoriali del
Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai
rispettivi comuni.
3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data
delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero richiede ai
presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna,
Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali
delle medesime citta' la nomina rispettivamente di un
presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali
nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e
i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti
dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della
legge, il compenso relativo al tipo di consultazione,
politica o referendaria, in corso di svolgimento.
4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno
antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette
all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli
uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per
ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
5. Il presidente dell'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio
costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari
di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il
capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli
elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal
Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma
2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco
completo degli elettori dell'ufficio consolare di
assegnazione.
6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per
lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del
competente comune, il plico sigillato contenente il bollo
della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli
scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici
consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione
nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi
la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il
materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora,
il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio
centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione
Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in
occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori
del referendum e dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco
degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o
degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e'
accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia
dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli
uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste
contenenti le schede, nonche' una lista recante
l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o
Stato di assegnazione nel quale il capo missione e'
accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per
ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede
consegnate al seggio.
7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il
presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato
distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero
almeno pari a venti, le buste contenenti schede
dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti
tra i predetti seggi.
8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo
giorno, il presidente del seggio procede al compimento
delle operazioni preliminari allo scrutinio previste
dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge,
che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello
scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti
espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
14, comma 1 della legge.
9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del
seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da
ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il
capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, nella rispettiva urna, procedendo
successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla
redazione di distinti verbali.
10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti
schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato
nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi
la residenza permanente, sia inferiore a venti, il
presidente del seggio, previa annotazione a verbale con
indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse
nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo
Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello
Stato geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza
dei plichi assegnati al seggio.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,
lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio
annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse
nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato
elettorale. Annulla altresi' le schede non accompagnate
nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato
elettorale. Non procede ad annullare le schede se il
tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale
ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui
viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale
privo del tagliando.
12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere
allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera
c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del
seggio procede all'apertura della busta contenente le
schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo
della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi
contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa
nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione
della parte interna. Appena completate tali operazioni, il
presidente richiude la busta, la vidima insieme a due
scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati
elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate
senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste
stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento,
per i relativi elettori, si procede alla operazione
prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico
per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la
conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio.
Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al
precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi
alle buste inserite nell'urna.
- Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 8, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dal presente provvedimento:
«Art. 55. - Omissis.
8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le
amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo
svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno
comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un
ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle
scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con
cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di
ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sara' determinata la misura massima del
finanziamento delle spese per lo svolgimento delle
consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai
comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle
elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge
23 aprile 1976, n. 136 , e successive modificazioni, e
dell' articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e
successive modificazioni, sono a carico dello Stato.
Omissis.».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari a euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 1. (Attuazione dell'Agenda digitale italiana e
documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT). -
Omissis.
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e
delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, il
Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il
Ministro»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e'
disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della
carta d'identita' elettronica anche in relazione
all'unificazione sul medesimo supporto della carta
d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle
modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica
e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione
delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio
gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione,
anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse
disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione,
distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del
documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al
comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e,
limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della
salute.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito
del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle
risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82
milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e
3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita'
elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di
esercizio».
Omissis.».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.