Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 maggio 2022
Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari. Campagna di commercializzazione 2020-2021.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/1991, relativo alle caratteristiche dell'olio di oliva e degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Visto il regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» - legge comunitaria 2006;
Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484 riguardante «Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia» ed in particolare l'art. 10 «interventi compensativi in favore dei frantoi oleari» che a causa della diffusione della Xylella fastidiosa hanno ridotto o interrotto l'attivita' molitoria delle olive nelle campagne 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, in conformita' alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» come «impresa unica»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «Verifiche relative agli aiuti de minimis»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 78 «Misure in favore del settore agricolo e della pesca»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2007, recante «Disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - legge comunitaria 2006 - concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, n. 8077 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento 182/2009/CE della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento 1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2015 «Dichiarazione del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 novembre 2015 «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Provincia di Brindisi»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2015 «Dichiarazione del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2015 al 30 agosto 2015»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 agosto 2018 «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 maggio 2020, n. 5314 «Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari disposti dall'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 2484» recante modalita' per la concessione di contributi a favore dei frantoi oleari che nelle campagne di commercializzazione 2018-2019 e 2019-2020 hanno subito un decremento dell'attivita' molitoria a causa dell'infezione di Xylella fastidiosa;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 novembre 2020, n. 9320328 di declaratoria del carattere di eccezionalita' dell'infestazione di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 nelle Province di Brindisi e Lecce che ha provocato danni alle produzioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 novembre 2020, n. 9319862 di declaratoria del carattere di eccezionalita' dell'infestazione di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 nelle Province di Brindisi e Lecce che ha provocato danni alle produzioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, n. 214988 recante integrazione dei decreti di declaratoria di eccezionalita' dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2021 inerente la dichiarazione dell'esistenza di eccezionalita' dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° aprile 2020, n. 3330, con il quale e' istituito il comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 22 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484;
Visto il regolamento di funzionamento del comitato di sorveglianza del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° luglio 2020, n. 2326;
Considerato che, in applicazione dell'art. 2 del citato decreto 4 luglio 2007, i frantoi oleari erano tenuti alla comunicazione in forma elettronica, entro il 10 di ogni mese, dei quantitativi totali di olive molite ai fini della produzione di olio di oliva (extra vergine, olio di oliva vergine e lampante);
Considerato che il citato decreto 10 novembre 2009, all'art. 7, comma 1, ha stabilito che, ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine;
Considerato che il citato decreto 10 novembre 2009, all'art. 7, comma 3, ha previsto l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi nonche' per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP (art. 7, comma 2);
Considerato che l'art. 12 del citato decreto 23 dicembre 2013 ha disposto il proseguimento delle comunicazioni mensili all'Agea sino alla completa attivazione delle funzionalita' del registro di cui all'art. 5 del decreto stesso;
Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 299/2013, la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7524 del 20 dicembre 2013 ha istituito un «registro provvisorio» a partire dal 1° gennaio 2014;
Considerato che gli operatori obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del citato decreto 10 novembre 2009 erano tenuti alla registrazione dei dati relativi agli oli di oliva extra vergini e vergini ma potevano scegliere, ai sensi della precitata circolare, di effettuare le registrazioni delle movimentazioni degli oli a DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti nel «registro provvisorio»;
Preso atto che l'obbligo delle registrazioni delle operazioni di molitura per la produzione di oli extra vergine di oliva a DOP/IGP e di oli di oliva lampanti nel registro telematico e' stato introdotto per i frantoi oleari dal citato decreto 23 dicembre 2013, solo a partire dalla campagna di commercializzazione 2015-2016;
Visto il parere favorevole dal comitato di sorveglianza, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021, alla riproposizione per ulteriori due annualita' dell'intervento compensativo a favore dei frantoi oleari che abbiano subito un decremento di produzione di olive nelle campagne di commercializzazione 2019-2020 e 2020-2021;

Decreta:

Art. 1

Interventi compensativi in favore
dei frantoi oleari

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, e' autorizzata, per le campagne di commercializzazione 2019-2020 e 2020-2021, l'erogazione del contributo di cui all'art. 10, comma 1 del predetto decreto a favore dei frantoi oleari che abbiano subito un decremento di produzione di olive, rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013.
2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione preventiva e per l'erogazione dell'aiuto sono definite dall'organismo pagatore Agea, con proprie istruzioni operative, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'aiuto riferito alla campagna di commercializzazione 2019-2020 ed entro il 31 dicembre 2022 per l'aiuto riferito alla campagna di commercializzazione 2020-2021.
 
Art. 2

Base di calcolo

1. Il quantitativo medio di olive lavorate nel biennio 2012-2013 di cui all'art. 11 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, e' determinato sulla base dei dati delle campagne olearie 2012/2013 e 2013/2014 risultanti:
dal registro di cui all'art. 5, commi 1 e 8 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059;
dal registro provvisorio di cui alla circolare ministeriale n. 7524 del 20 dicembre 2013;
dalle comunicazioni effettuate mensilmente in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007.
2. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2014-2015, sara' preso in considerazione il maggior quantitativo riscontrato nelle registrazioni di cui al comma precedente.
 
Art. 3

Ricognizione preventiva

1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto per i beneficiari, e' disposta una ricognizione preventiva, a cura di Agea, dei dati e delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al sostegno.
2. Gli esiti della ricognizione preventiva sono comunicati ai soggetti interessati ed inclusi in un elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e su quello di Agea.
3. I dati e le informazioni risultanti dalla ricognizione preventiva possono essere integrati a cura dell'interessato, dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile.
4. Coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti per rientrare tra i soggetti interessati e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi dell'art. 1, comma 2.
5. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le proprie attivita' produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2017-2018, a seguito della concessione di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione ovvero qualora sia ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, puo' partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi dell'art. 1, comma 2.
 
Art. 4

Nesso di causalita'

1. Il nesso di causalita' tra la riduzione o interruzione dell'attivita' molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa si verifica al determinarsi delle seguenti condizioni:
a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata ai sensi dei decreti con cui viene dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento calamitoso conseguente all'infezione di Xylella fastidiosa per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, elencati nelle istruzioni operative Agea di cui all'art. 1, comma 2;
b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come infetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 13 febbraio 2018;
inoltre
c) decremento delle quantita' di olive molite di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2019-2020 e 2020-2021, per l'aiuto riguardante la campagna di commercializzazione 2019-2020 e, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2020-2021 e 2021-2022, per l'aiuto riguardante la campagna di commercializzazione 2020-2021.
2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera a), il pagamento dell'aiuto e' subordinato al verificarsi della condizione di cui alla lettera c) per la maggior parte dei frantoi ubicati nel medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.
 
Art. 5

Controlli

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 5 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, al momento dell'erogazione del saldo Agea effettua i controlli previsti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 52, comma 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 780