Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 26 aprile 2022
Ripartizione delle risorse, per le annualita' dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle citta' metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Visto in particolare l'art. 1, comma 142, della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, i commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonche' una indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione delle opere;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le Province e le Citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 2020 disposta in attuazione dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2021, n. 191;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, 49, «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Citta' metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 100 del 2 maggio 2018, che ha ripartito le risorse assentite tra le Province e le Citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse;
Visto l'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che modifica il termine per la rendicontazione, portandolo al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160, del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 123, «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 127 del 18 maggio 2020, che ha ripartito le risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 - II (SC).8 che ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, per le annualita' dal 2020 al 2024;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, e' il risultato della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077, della medesima legge, ognuno rapportato al totale;
Ritenuto di confermare i criteri di ripartizione ed assegnazione per il quinquennio 2025 - 2029 rimandando a successivi decreti i criteri di ripartizione ed assegnazione delle risorse per il periodo 2030 - 2034;
Ritenuto di applicare i coefficienti di ripartizione alle risorse assentite e quindi ai seguenti importi: 275 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022, rep. atti n. 693-II(SC).8;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di 1.375 milioni di euro, ripartita in euro 275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, e' destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli enti di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
 
Allegato 1

Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse
tra le Province e le Citta' Metropolitane (CM).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
PIANO DI RIPARTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalita';
c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. Consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento;
2. numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento;
b. Incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:
1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale;
2. numerosita' dei morti per km di rete stradale;
3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale;
c. Vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso 6 per cento;
2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.
 
Art. 3

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle province e citta' metropolitane e' approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli indicatori riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle citta' metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate esclusivamente per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilita', la installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita';
3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
6. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione.
2. Le risorse di cui all'art. 1 sono inoltre utilizzabili per interventi su strade in gestione a comuni e comunita' montane, secondo un principio di sussidiarieta', qualora:
a) le tratte in oggetto insistano su una linea di continuita' territoriale o funzionale di percorso;
b) sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati;
c) rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente destinatario delle risorse (provincia o citta' metropolitana).
3. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.
 
Art. 5

Programmazione degli interventi
e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane, dopo l'approvazione del Programma quinquennale 2025 - 2029, sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3, secondo le seguenti modalita':
a) entro il 30 giugno 2025 l'intera annualita' 2025;
b) per le restanti annualita' (2026-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, cosi' come desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 5
2. Il trasferimento delle risorse relative e' effettuato sulla base del Programma quinquennale 2025-2029 che le Province e le Citta' metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 30 giugno 2024. Il Programma quinquennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Decorso tale termine il Programma si intende approvato e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di monitoraggio.
4. Il Programma quinquennale 2025-2029 e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
5. I Programmi devono contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
6. Il Programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare e l'indicazione dei relativi CUP.
7. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene anche utilizzando la reportistica messa a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il citato sistema di monitoraggio.
8. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.
9. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
10. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi inseriti nel Programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 6

Revoca delle risorse

1. Per le risorse previste dal presente decreto le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali dichiarate ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.
 
Art. 7

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualita' di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti.
2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.
 
Art. 8

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le Stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli interventi sono classificati sotto la voce «Programmi straordinari rete viaria_art. 1_comma 1076, L. n. 205/2017».
 
Art. 9

Ammissibilita' delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dall'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1691