Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 aprile 2022 |
Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TURISMO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, i commi da 17-bis a 17-quinquies dell'art. 1, che prevedono, al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese; Visti, in particolare, il comma 17-bis, del medesimo art. 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione del predetto contributo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, nonche' i commi 17-quater e 17-quinquies, concernenti, rispettivamente, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della misura e l'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater, che e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto, altresi', il comma 17-ter, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 152 del 2021, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce una misura di aiuto a favore delle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA., cui sono destinate risorse pari complessivamente a 60 milioni di euro per il 2021; Visto il comma 2, del citato art. 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalita' e delle condizioni di applicazione del medesimo art. 1-ter; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2022, che, in attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 1-ter, comma 2, definisce i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1-ter in favore delle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA.; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione alla misura introdotta dall'art. 1, commi 17-bis e seguenti del decreto-legge n. 152 del 2021; Ritenuta l'opportunita' di definire la disciplina attuativa tenendo conto delle iniziative adottate nel settore della ristorazione e provvedendo, in particolare, al coordinamento del presente intervento con quello gia' previsto in attuazione delle norme precitate di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, anche al fine di garantire il contenimento degli oneri amministrativi e documentali a carico delle imprese beneficiarie;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto 30 dicembre 2021»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2022, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, definisce i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1-ter a favore delle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA.; b) «Temporary Framework»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; c) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 2
Finalita'
1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 1, comma 17-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure in favore delle imprese della ristorazione istituite dall'art. 1, comma 17-bis, del medesimo decreto-legge e stabilisce, a tal fine, i criteri e le modalita' per il riconoscimento del contributo ivi previsto nonche' per la determinazione del relativo ammontare, secondo una prospettiva di coordinamento dell'iniziativa con le ulteriori iniziative adottate per sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese del settore e di contenimento degli oneri amministrativi e documentali a carico delle imprese beneficiarie. |
| Art. 3
Risorse e modalita' di attuazione
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le risorse assegnate al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'art. 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 10 (dieci) milioni di euro per l'anno 2021, sono versate all'Agenzia delle entrate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per incrementare, con vincolo di destinazione alle imprese di cui all'art. 4, la dotazione prevista dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, oggetto del riparto operato della medesima Agenzia con le modalita' di cui al decreto 30 dicembre 2021. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono riservate all'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese: a) risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021; b) che svolgono, quale attivita' prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attivita' individuate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: b.1) 56.10 - Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile; b.2) 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); b.3) 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina. |
| Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono utilizzate per l'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle imprese individuate dall'art. 4, determinato con le modalita' previste al comma 2, che integra l'ammontare dell'aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30 dicembre 2021. Il predetto contributo e' riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini del comma 1, dopo aver ripartito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto 30 dicembre 2021, le risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, l'Agenzia delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva di cui all'art. 3 a favore delle imprese individuate dall'art. 4, sulla base di analoghe modalita'. In particolare: a) il 70 (settanta) per cento delle predette risorse e' ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all'art. 4; b) il 20 (venti) per cento delle medesime risorse e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese di cui all'art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila); c) il restante 10 (dieci) per cento e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra le imprese di cui all'art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila). 3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019. 4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
| Art. 6
Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo. Controlli e restituzione
1. Per l'attribuzione del contributo di cui al presente decreto si applicano le procedure di cui al decreto 30 dicembre 2021. A tal fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto e' adeguato al fine di tenere conto delle previsioni di cui al presente decreto, ferma restando la presentazione di un'unica istanza per l'accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente decreto. 2. Il contributo di cui all'art. 5 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso unitamente all'importo spettante ai sensi del decreto 30 dicembre 2021. 3. Le disposizioni in materia di controllo e restituzione del contributo sono definite ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 dicembre 2021. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, e' definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro del turismo Garavaglia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 741 |
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