Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2022 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
REGOLAMENTO 21 giugno 2022 |
Regolamento recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo R.C. auto, di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 51). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 64 e 71, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che, tra l'altro, inserisce l'art. 136, comma 3-bis in tema di servizio informativo a favore del consumatore per la comparazione delle tariffe applicate dalle imprese per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'art. 22 che ha demandato al Ministro dello sviluppo economico - sentiti IVASS e ANIA - di definire il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis; Visto il regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che, tra l'altro, inserisce nel codice delle assicurazioni private l'art. 132-bis in materia di obblighi informativi degli intermediari; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi e successive modificazioni; Visto il regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare, l'art. 8, comma 1; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54 recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 recante il Modello elettronico; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Considerata la necessita' di disciplinare, con riferimento all'adozione del servizio di comparazione informativa, denominato PREVENTIVASS, gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari mandatari di cui all'art. 132-bis del codice delle assicurazioni private;
Adotta il seguente regolamento:
Indice Parte I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Parte II - Modalita' di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS Titolo I - Principi generali Art. 4 (Finalita' di PREVENTIVASS) Art. 5 (Accesso a PREVENTIVASS) Art. 6 (Funzionamento di PREVENTIVASS) Titolo II - Adempimenti a carico dell'impresa e dell'intermediario Capo I - Adempimenti a carico dell'impresa Art. 7 (Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa) Art. 8 (Modalita' organizzative) Art. 9 (Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio e la conservazione dei preventivi) Art. 10 (Verifiche dell'impresa in materia di PREVENTIVASS) Capo II - Adempimenti a carico degli intermediari Art. 11 (Obblighi a carico degli intermediari) Titolo III - Preventivo e modalita' di stipula del contratto Capo I - Preventivo Art. 12 (Modello elettronico e caratteristiche del preventivo) Art. 13 (Termini e modalita' di trasmissione delle risposte alle richieste di preventivo) Art. 14 (Validita' del preventivo) Art. 15 (Trattamento dei dati personali) Art. 16 (Indisponibilita' di PREVENTIVASS e delle Banche dati di settore) Art. 17 (Controlli da parte dell'IVASS) Capo II - Modalita' di stipula del contratto r.c. auto Art. 18 (Stipula del contratto) Parte III - Disposizioni finali Art. 19 (Modifiche al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008) Art. 20 (Pubblicazione) Art. 21 (Entrata in vigore) Elenco degli allegati: Allegato 1 - Condizioni di operativita' delle imprese di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) del regolamento Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 132-bis, comma 3, 136, comma 3-bis e 191, comma 1, lettere m), n), o), q), del codice. |
| Allegato 1 al REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE ONLINE TRA TUTTE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. Condizioni di operativita' delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z) del Regolamento
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per: a) «Archivio nazionale dei veicoli»: banca dati istituita dall'art. 225, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada); b) «area riservata d'impresa»: l'area del sito internet di PREVENTIVASS accessibile previo inserimento delle credenziali personali; c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore» o, in breve, «r.c. auto»: la copertura assicurativa obbligatoria che garantisce i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; e) «aumento dei massimali minimi di legge»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 17 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; f) «autovetture»: tipologia di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada); g) «banca dati attestati di rischio»: la banca dati di cui all'art. 134, comma 2, del codice; h) «banca dati delle coperture r.c. auto»: la banca dati istituita dall'art. 3 del decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110; i) «banche dati di settore»: l'Archivio nazionale dei veicoli, la banca dati attestati di rischio e la banca dati delle coperture r.c. auto; j) «ciclomotori»: tipologia di veicoli a motore di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada); k) «condizioni aggiuntive»: le condizioni o clausole aggiuntive al contratto base di cui alla sezione III dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; l) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; m) «codice identificativo»: numero univoco di identificazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS e generato congiuntamente da PREVENTIVASS e dall'impresa; n) «consumatore»: la persona fisica come definita dall'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo); o) «contratto base»: contratto r.c. auto definito nell'allegato A), sezione I al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; p) «danni cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 19 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; q) «DIP»: l'IPID, ossia il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo; r) «DIP aggiuntivo»: ossia il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c. auto, di cui all'art. 29, comma 2 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018; s) «finalizzazione» fase del processo di preventivazione successiva alla scelta del preventivo da parte del consumatore e antecedente alla stipula del contratto r.c. auto; t) «guida esclusiva»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 15 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; u) «guida esperta»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 16 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; v) «guida libera»: garanzia assicurativa che garantisce la copertura r.c. auto a prescindere dal soggetto alla guida del veicolo, purche' in possesso di patente di guida valida per la conduzione dello stesso; z) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto, nonche' l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi; aa) «intermediario mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa mandataria per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritta nelle sezioni A, D ed F del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del codice; bb) «intermediario mandatario dello Spazio economico europeo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, mandataria per la distribuzione di contratti r.c. auto, con residenza o sede legale in un altro Stato dello Spazio economico europeo, iscritta nell'elenco annesso al registro, di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del codice, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi; cc) «ispezione preventiva del veicolo»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 21 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; dd) «limitazione ed esclusione delle rivalse»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 18 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; ee) «Manuale tecnico dell'amministratore di impresa»: manuale a disposizione dell'impresa di assicurazione per l'utilizzo delle funzionalita' previste da PREVENTIVASS; ff) «MiSE»: Ministero dello sviluppo economico; gg) «Modello elettronico»: standard informativo comune su cui si basa l'offerta del contratto base fornita mediante i siti internet delle imprese, nonche' mediante il servizio PREVENTIVASS, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; hh) «motocicli»: tipologia di veicoli a motore di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada); ii) «pagamento a rate del premio»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 23 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; ll) «premio»: somma dovuta dal contraente all'assicuratore, a date contrattualmente fissate, quale corrispettivo del contratto d'assicurazione; mm) «premio di tariffa»: il premio risultante dalla tariffa praticata dall'impresa al netto di ulteriori oneri derivanti da imposte e contributo al Servizio sanitario nazionale; nn) «preventivo»: documento precontrattuale contenente il premio liberamente determinato dall'impresa assicurativa per il contratto base e le clausole aggiuntive di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; oo) «RUI»: il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del codice; pp) «Sistema pubblico di identita' digitale (c.d. SPID)»: il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini ed imprese istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014; qq) «sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo»: dispositivi di cui all'art. 20 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; rr) «sistemi di rilevazione del tasso alcolemico»: dispositivi di cui all'art. 22 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; ss) «sospensione della copertura assicurativa»: clausola aggiuntiva di cui all'art. 24 dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54; tt) «veicoli»: le macchine di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla loro circolazione. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto; b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto in Italia; c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in Italia; d) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritti nelle sezioni A, D ed F del RUI; e) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto ubicati in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo operanti in Italia. 2. La richiesta e il rilascio di preventivi mediante PREVENTIVASS si riferisce esclusivamente al contratto base di assicurazione obbligatoria r.c. auto, relativo ad autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato del consumatore. 3. Il regolamento non si applica alle richieste di preventivo riguardanti i veicoli di cui al comma 2 immatricolati o assicurati all'estero e alle imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli. |
| Art. 4
Finalita' di PREVENTIVASS
1. Ai fini di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del codice, il MiSE e l'IVASS realizzano un servizio informativo di preventivazione on-line, gratuito e imparziale, denominato «PREVENTIVASS», mediante il quale: a) l'intermediario acquisisce per il consumatore i preventivi relativi al contratto base offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui e' mandatario; b) il consumatore compara i premi applicati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia per il contratto base. 2. Per il rilascio del preventivo, i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono al servizio tramite: a) il sito www.PREVENTIVASS.it raggiungibile anche dai siti istituzionali del MiSE e dell'IVASS, ottenendo in tal caso i preventivi di tutte le imprese; b) i siti internet delle imprese, ottenendo in tal caso il solo preventivo dell'impresa dal cui sito internet e' stato effettuato l'accesso. 3. L'IVASS adotta misure tecniche, procedurali e organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento di PREVENTIVASS, nonche' la riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati in conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 5
Accesso a PREVENTIVASS
1. Consumatori e intermediari accedono direttamente al servizio senza necessita' di preventiva registrazione. 2. Le imprese si registrano nell'area riservata d'impresa di PREVENTIVASS secondo le modalita' definite nell'allegato n. 1. 3. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet una informativa su contenuto e modalita' di consultazione di PREVENTIVASS consentendone l'accesso a consumatori e intermediari mediante collegamento attivabile dalla stessa pagina web. L'informativa e il collegamento a PREVENTIVASS sono posizionati in modo visibile nella pagina principale del sito internet ed evidenziati con modalita' espositive che ne consentano l'immediata individuazione da parte dei consumatori e degli intermediari. |
| Art. 6
Funzionamento di PREVENTIVASS
1. PREVENTIVASS in conformita' con quanto definito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2021: a) acquisisce dai consumatori e per il tramite degli intermediari le informazioni di cui al Modello elettronico; b) integra i dati di cui alla lettera a) mediante consultazione delle banche dati di settore; c) trasmette tutte le informazioni ottenute alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c); d) mette a disposizione di consumatori e intermediari i preventivi predisposti dalle imprese. 2. PREVENTIVASS si avvale delle banche dati di cui al comma 1, lettera b) sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l'IVASS e i gestori delle stesse nel rispetto del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 7
Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa
1. Ai fini di cui all'art. 132-bis del codice, l'impresa rilascia il preventivo per l'assicurazione della r.c. auto di cui all'art. 122 del codice e in conformita' con le sezioni I e II dell'allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54. 2. Su richiesta del consumatore o dell'intermediario, oltre al preventivo per le garanzie di cui al comma 1, l'impresa rilascia preventivo anche per le seguenti clausole aggiuntive al contratto base la cui offerta e' rimessa alla libera valutazione e iniziativa dell'impresa stessa: a) guida esclusiva; b) guida esperta; c) aumento dei massimali minimi di legge; d) limitazione ed esclusione delle rivalse; e) danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato; f) sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo; g) ispezione preventiva del veicolo; h) sistemi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente; i) pagamento del premio in rate; l) sospensione della copertura assicurativa. 3. E' fatta comunque salva la facolta' dell'impresa di offrire a titolo gratuito le clausole aggiuntive al contratto base di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), che comportano l'ampliamento della copertura assicurativa, e lettere i) ed l) attinenti alle modalita' di gestione del contratto. |
| Art. 8
Modalita' organizzative
1. L'impresa predispone e aggiorna le misure tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al regolamento, specificate nell'allegato n. 1 e nella documentazione tecnica richiamata dall'allegato medesimo. |
| Art. 9
Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio e la conservazione dei preventivi
1. Ai fini di cui all'art. 132-bis del codice, l'impresa: a) garantisce la risposta per via telematica a PREVENTIVASS, entro trenta secondi, in merito alla richiesta effettuata dall'intermediario o dal consumatore, assicurando l'integrazione dei propri sistemi alle eventuali successive versioni di PREVENTIVASS da adottarsi secondo la procedura di aggiornamento prevista nell'allegato 1; b) trasmette a PREVENTIVASS una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base, comprensiva delle eventuali clausole aggiuntive se richieste dal consumatore e offerte dall'impresa stessa; c) comunica a PREVENTIVASS ogni variazione relativa alle clausole aggiuntive offerte, indicando la data di decorrenza della stessa, non inferiore a trenta giorni successivi alla comunicazione di variazione; d) prevede sistemi di monitoraggio e controllo del rispetto del termine fissato alla lettera a); e) completa il codice identificativo del preventivo generato da PREVENTIVASS per garantirne l'univocita', secondo quanto disposto nell'allegato n. 1; f) consente tramite collegamento ipertestuale al proprio sito internet la visualizzazione su PREVENTIVASS della documentazione precontrattuale, tra cui il Documento informativo precontrattuale (c.d. «DIP»), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (c.d. «DIP aggiuntivo») e le condizioni generali di assicurazione; g) nel rispetto del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali adotta misure che consentono la registrazione, la tracciabilita' e la conservazione dei preventivi, garantendone l'accessibilita' e l'integrita'. L'impresa conserva ciascun preventivo per un periodo non inferiore alla sua validita' e, in caso di successiva conclusione del contratto, fino alla scadenza di quest'ultimo. |
| Art. 10
Verifiche dell'impresa in materia di PREVENTIVASS
1. Ai fini di cui agli articoli 270 degli atti delegati e 30-quater del codice, la funzione di verifica della conformita': a) accerta la corrispondenza del processo di preventivazione adottato dall'impresa con le disposizioni del regolamento; b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a); c) conserva evidenza delle attivita' di cui alle lettere a) e b). |
| Art. 11
Obblighi a carico degli intermediari
1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 132-bis, comma 1, del codice, gli intermediari: a) accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia gia' utilizzato il servizio autonomamente; b) nel caso in cui il consumatore abbia gia' utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari; c) in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalita' concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti. |
| Art. 12
Modello elettronico e caratteristiche del preventivo
1. Per l'emissione del preventivo, PREVENTIVASS trasmette la richiesta alle imprese secondo il Modello elettronico. 2. Le imprese trasmettono a PREVENTIVASS, utilizzando il modello di cui al comma 1, il preventivo riportante le garanzie comprese nel contratto base e le clausole aggiuntive di cui all'art. 7, comma 2, richieste dal consumatore. 3. Il preventivo indica l'ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalita' indicate dall'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54. 4. PREVENTIVASS, sulla base dei preventivi ricevuti dalle imprese, elabora un elenco, che e' popolato progressivamente, dando evidenza al consumatore di tutti quelli pervenuti. L'elenco e' ripartito in due sezioni: a) la prima riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che, aderendo integralmente alle richieste del consumatore, offrono, oltre alle garanzie previste dal contratto base, tutte le clausole aggiuntive richieste dal consumatore stesso; b) la seconda riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che offrono solo alcune delle clausole aggiuntive richieste dal consumatore o che offrono le sole garanzie previste dal contratto base. 5. L'elenco di cui al comma 4 e' ordinato in modo crescente, dal premio complessivo piu' basso a quello piu' alto. A parita' di premio, l'elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell'impresa. 6. Il preventivo rilasciato tramite PREVENTIVASS riporta il premio di tariffa, comprensivo di eventuali provvigioni, l'imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio sanitario nazionale e gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare. Restano fermi gli adempimenti a carico degli intermediari previsti dall'art. 131 del codice e dalle relative disposizioni attuative. |
| Art. 13
Termini e modalita' di trasmissione delle risposte alle richieste di preventivo
1. L'impresa trasmette il preventivo a PREVENTIVASS entro il termine di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) secondo le modalita' di integrazione tra sistemi definite nell'allegato 1. 2. I preventivi ricevuti oltre il termine di cui all' art. 9, comma 1, lettera a), ma entro cinque minuti dalla richiesta sono considerati tardivi. 3. Decorsi cinque minuti dalla richiesta di preventivo, PREVENTIVASS non riceve le risposte dell'impresa, che si considerano non inviate. 4. I preventivi trasmessi dall'impresa e ricevuti da PREVENTIVASS sono sottoposti ai controlli di validita' di cui all'allegato 1. 5. Le imprese, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, possono rispondere alle richieste di preventivo trasmettendo segnalazione di errore o incompletezza della richiesta che non consente l'emissione del preventivo, nei soli casi previsti nell'allegato 1 e con le modalita' in esso definite. 6. Nell'elenco di cui all'art. 12, comma 4, sono esposti i preventivi ricevuti da PREVENTIVASS entro il termine di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), che hanno superato i controlli di validita' di cui comma 4. |
| Art. 14
Validita' del preventivo
1. Il preventivo di cui all'art. 12 ha validita' di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell'impresa. 2. Al preventivo di cui al comma 1 l'impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto. 3. L'impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa e' successiva al periodo di validita' dello stesso prevista dal comma 1. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalita' informativa e non obbliga l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste. 4. Nel caso di cui al comma 3 l'impresa non rilascia il preventivo quando la data di decorrenza della copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta. |
| Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti per avviare il processo di preventivazione delle imprese sono trattati dall'IVASS, titolare del trattamento, per le finalita' individuate dall'art. 132-bis del codice e dal regolamento, nonche' per l'espletamento dei compiti istituzionali. Nell'area del sito internet www.preventivass.it e' disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali. 2. I preventivi emessi dalle imprese sono conservati dall'IVASS, unitamente alla richiesta del consumatore, per cinque anni. 3. Le imprese, titolari del trattamento dei dati ricevuti nelle richieste di preventivo, utilizzano tali dati per le finalita' individuate dall'art. 132-bis del codice e dal regolamento. 4. Ogni diversa tipologia di trattamento dei dati da parte delle imprese in fasi successive all'emissione dei preventivi richiede un nuovo consenso o una nuova base giuridica del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilita' per il consumatore di concludere il contratto anche nel caso in cui non acconsenta a un trattamento dei dati per finalita' diverse da quelle di cui al comma 3. |
| Art. 16
Indisponibilita' di PREVENTIVASS e delle banche dati di settore
1. Nel caso di indisponibilita' di PREVENTIVASS o delle banche dati di settore l'intermediario e' sollevato dall'obbligo di preventivazione di cui all'art. 132-bis, commi 1 e 4, del codice, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 131 del codice e relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale e dall'art. 132 del codice in materia di conclusione del contratto r.c. auto. 2. L'intermediario che per indisponibilita' del servizio o mancato riscontro da parte delle imprese di cui e' mandatario non ha ottenuto risposta alla richiesta di preventivo formulata tramite PREVENTIVASS, tiene evidenza dell'orario e della data in cui l'interrogazione e' stata effettuata secondo modalita' concordate con le imprese mandanti. |
| Art. 17
Controlli da parte dell'IVASS
1. L'IVASS, anche attraverso verifiche di tipo campionario, esegue controlli su: a) l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni di cui all'art. 132-bis del codice e delle previsioni contenute nel regolamento; b) la correttezza, tempestivita' e aderenza alle richieste degli utenti dei preventivi rilasciati dalle imprese; c) ogni altra attivita' necessaria per il rispetto della normativa vigente. |
| Art. 18
Stipula del contratto
1. Ai fini di cui all'art. 132-bis del codice l'impresa: a) adotta presidi che consentono la conclusione del contratto r.c. auto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo, per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione; b) verifica l'adempimento dell'obbligo di preventiva consultazione di PREVENTIVASS da parte dell'intermediario che ha proposto il contratto. 2. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, assiste il consumatore nella fase di conclusione del contratto indicando la denominazione e l'indirizzo degli intermediari presso i quali, per tutto il periodo di validita' del preventivo, e' possibile recarsi per procedere alla stipula del contratto, secondo quanto previsto nell'allegato n. 1. A tal fine il consumatore potra' esibire, in formato cartaceo o digitale, il preventivo ottenuto mediante PREVENTIVASS o indicarne il numero identificativo. 3. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento al proprio sito internet, adotta le misure operative necessarie affinche' il consumatore, per tutto il periodo di validita' del preventivo, possa stipulare il contratto accedendo al sito internet dell'impresa stessa, secondo quanto previsto nell'allegato n. 1: a) tramite il collegamento diretto indicato nel preventivo elaborato attraverso PREVENTIVASS; b) con autonomo collegamento al proprio sito internet tramite il quale consente la ricerca del preventivo inserendone il numero identificativo. 4. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento telefonico, adotta le modalita' operative necessarie affinche' il consumatore, per tutto il periodo di validita' del preventivo, possa stipulare il contratto chiamando l'utenza telefonica fornita dalla stessa impresa, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. A tal fine sara' sufficiente da parte del consumatore indicare il numero identificativo del preventivo. |
| Art. 19
Modifiche al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008
1. Il comma 5 dell'art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 e' cosi' modificato: «5. Il preventivo personalizzato ha validita' di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell'impresa. L'impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto il preventivo. L'impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa e' successiva al periodo di validita' di sessanta giorni. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalita' informativa e non obbliga l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste. L'impresa non rilascia il preventivo quando la data di decorrenza della copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta di preventivo.». |
| Art. 20
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e nel suo sito istituzionale. |
| Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 31 ottobre 2022. 3. Gli intermediari di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) si adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 28 febbraio 2023. Roma, 21 giugno 2022
per il direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco |
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