Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 maggio 2022 |
Modalita', termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese concernente i portafogli di obbligazioni emessi da determinate categorie di imprese («PMI» e «Mid-cap»). |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 39 «Misure per le micro, piccole e medie imprese»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali; Visto il comma 6 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante: «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 172 del 26 luglio 2014, che, in attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha disciplinato l'estensione degli interventi del Fondo alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, recante «Modifiche alle modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, con il quale sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo e l'articolazione delle misure di garanzia, in attuazione di quanti disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; Visto l'ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, con il quale sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 25 maggio 2021, con il quale sono approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le vigenti disposizioni operative relative all'adeguamento ai regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014 e alle modalita' operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Vista la decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010; Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016 con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015; Vista la nota n. 96746 del 31 marzo 2020 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al Gestore del Fondo di garanzia il nulla osta rilasciato in data 6 febbraio 2020 dai servizi della Commissione europea all'applicazione del metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo SA.43296 - 2015/N anche per importi delle garanzie superiori a euro 2.500.000,00; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE; Vista la comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.a., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 15, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio; Visto lo stesso art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota del portafoglio di obbligazioni su cui e' richiesta la controgaranzia del Fondo; b) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, cui e' affidata l'amministrazione del Fondo; c) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; e) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a quattrocentonovantanove; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «obbligazione»: un titolo di debito emesso da un soggetto beneficiario che attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all'emittente alla scadenza o secondo un piano di ammortamento, piu' un interesse sul medesimo capitale; h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative; i) «portafoglio di obbligazioni»: un insieme di obbligazioni, emesse dai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale l'obbligazione e' emessa, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; j) «probability of default o PD»: la probabilita' di default di un'impresa emittente nell'orizzonte temporale di un anno, determinata dal soggetto richiedente, al momento dell'inclusione dell'obbligazione nel portafoglio di obbligazioni, sulla base di quanto previsto dalle modalita' operative approvate dal Consiglio di gestione; k) «probability of default media o PD media»: la PD del portafoglio di obbligazioni, data dalla PD delle singole imprese emittenti le obbligazioni incluse nel portafoglio, ponderata per i relativi importi; l) «regolamento de minimis»: in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario finale: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; m) «regolamento di esenzione»: in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario finale: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; n) «Temporary Framework Covid-19»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza del COVID-19 adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni; o) «Temporary Framework Russia-Ucraina»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022; p) «soggetti beneficiari»: le PMI e le Mid-cap; q) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che effettuano attivita' di rilascio di garanzie ai soggetti beneficiari a valere su risorse proprie; r) «soggetti finanziatori»: le SPV e i seguenti soggetti: 1) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; 2) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; 3) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993; 4) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni; s) «Sezione speciale»: la sezione speciale del Fondo costituita ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021; t) «SPV»: le societa' veicolo costituite ai sensi della legge 130 del 1999. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative. |
| Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 15, comma 3, del decreto- legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, definisce le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia della Sezione speciale, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. |
| Art. 3
Garanzia su portafogli di obbligazioni
1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Sezione speciale, al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte dei soggetti beneficiari, puo' intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di obbligazioni, a copertura di una quota delle perdite sui portafogli medesimi. |
| Art. 4
Risorse finanziarie
1. Per il rilascio delle garanzie di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse della Sezione speciale, determinate dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. 2. Le risorse finanziarie riservate, di cui al comma 1, che dovessero rientrare nella disponibilita' della Sezione speciale sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di obbligazioni, con le modalita' stabilite dal presente decreto. |
| Art. 5
Caratteristiche dei portafogli e delle obbligazioni
1. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, i portafogli di obbligazioni devono essere costituiti da un insieme di obbligazioni aventi le seguenti caratteristiche: a) essere sottoscritte in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia della Sezione speciale di cui all'art. 12, comma 4 e non oltre la data di chiusura di cui all'art. 14, comma 1; b) avere durata non superiore a centoventi mesi; c) essere di importo compreso tra gli importi, minimo e massimo, previsti dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, fermo restando che l'importo di ciascuna obbligazione deve essere non superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni; d) essere connesse alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. I predetti programmi sono costituiti per almeno il sessanta per cento da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili; e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 2. Non sono ammissibili alla garanzia della Sezione speciale le obbligazioni che prevedano la possibilita' di conversione. 3. L'ammontare complessivo dei portafogli di obbligazioni, ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale di cui al presente decreto, deve essere compreso tra venti e centocinquanta volte l'importo minimo di ciascuna obbligazione stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. 4. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 14, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite minimo determinato ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto all'art. 14, comma 5. |
| Art. 6
Modalita' di intervento della Sezione speciale
1. In relazione ai portafogli di obbligazioni, la Sezione speciale interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia. 2. La garanzia diretta e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 7, su richiesta di un soggetto finanziatore. La garanzia diretta puo' essere rilasciata anche in relazione a portafogli di obbligazioni sottoscritte da piu' soggetti finanziatori. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal soggetto finanziatore capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Gestore del Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia della Sezione speciale. 3. La controgaranzia e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 8, su richiesta di un soggetto garante, che rilascia la sua garanzia a uno o piu' soggetti finanziatori, con i quali il medesimo soggetto garante collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di obbligazioni. La controgaranzia puo' essere rilasciata anche in favore di una rete di soggetti garanti. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal soggetto garante capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Gestore del Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia della Sezione speciale. |
| Art. 7
Garanzia diretta
1. La garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, e' concessa in relazione al valore complessivo del portafoglio di obbligazioni mediante una garanzia, di tipo personale, le cui misure, diversamente articolate in funzione della rischiosita' del portafoglio stesso misurata attraverso la probability of default media, sono riportate nella tabella seguente:
=================================================================== | | Copertura della | | PD media a 12 mesi (x) | Sezione speciale | +=============================================+===================+ | x ≤ 1 | 11 % | +---------------------------------------------+-------------------+ | 1< x ≤ 1,70 | 16,5 % | +---------------------------------------------+-------------------+ | 1,70 < x ≤ 2,5 | 22 % | +---------------------------------------------+-------------------+ | x > 2,5 | 25 % | +---------------------------------------------+-------------------+
2. In relazione alle singole obbligazioni incluse nel portafoglio garantito, la Sezione speciale copre l'80 percento della perdita registrata sulla singola obbligazione. 3. In alternativa a quanto previsto al comma 1, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta su un importo fino all'ottanta per cento del valore delle obbligazioni incluse nel portafoglio, la garanzia diretta della Sezione speciale di cui all'art. 6, comma 2, e' concessa fino al raggiungimento dei seguenti limiti di copertura:
=================================================================== | | Copertura della | | PD media a 12 mesi (x) | Sezione speciale | +=============================================+===================+ | x ≤ 1 | 13,75 % | +---------------------------------------------+-------------------+ | 1< x ≤ 1,70 | 20,62 % | +---------------------------------------------+-------------------+ | 1,70 < x ≤ 2,5 | 27,50 % | +---------------------------------------------+-------------------+ | x > 2,5 | 31,25 % | +---------------------------------------------+-------------------+
4. Nei casi di cui al comma 3, in relazione alla quota delle singole obbligazioni incluse nel portafoglio garantito, la Sezione speciale copre il cento per cento della perdita registrata sulla quota della singola obbligazione inclusa nel portafoglio, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al medesimo comma 3. |
| Art. 8
Controgaranzia
1. Nel caso di controgaranzia, la Sezione speciale interviene concedendo la propria garanzia al soggetto garante che, in relazione a un portafoglio di obbligazioni, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore, con le seguenti modalita': a) mediante versamento di un cash collateral, in misura non inferiore a un quarto della copertura della Sezione speciale di cui all'art. 7, comma 1, e b) attraverso protezione del credito di tipo personale, in relazione al valore complessivo del portafoglio di obbligazioni, mediante una copertura variabile in funzione della rischiosita' del portafoglio stesso misurata attraverso la probability of default media, come definita nella tabella di cui all'art. 7, comma 1. 2. L'intervento della Sezione speciale di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 3. In relazione alle singole obbligazioni incluse nel portafoglio garantito, la garanzia di primo livello rilasciata dal soggetto garante copre l'ottanta percento della perdita registrata sulla singola obbligazione, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al presente articolo. Le perdite registrate dal soggetto finanziatore sulle obbligazioni comprese nel portafoglio sono liquidate con modalita' «pari passu» tra il cash collateral di cui al comma 1, lettera a), e la garanzia di tipo personale di cui al comma 1, lettera b), integralmente coperta dall'intervento della Sezione speciale, in proporzione alle rispettive misure. 4. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, il soggetto garante deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 12 un accordo sottoscritto con il soggetto finanziatore nel quale sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di obbligazioni. 5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia, di cui all'art. 12, comma 4, il soggetto garante versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral. |
| Art. 9
Incremento delle coperture attraverso ingresso di ulteriori garanti
1. A sostegno della realizzazione di portafogli di obbligazioni, l'intervento di garanzia della Sezione speciale puo' essere rafforzato, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa unionale in materia di aiuti di Stato, con la partecipazione di altri garanti, nonche' mediante l'attivazione di altre sezioni speciali del Fondo istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. 2. La Sezione speciale e gli ulteriori garanti, ovvero le altre sezioni speciali del Fondo di cui al comma 1, compartecipano alle prime perdite del portafoglio di obbligazioni con modalita' «pari passu», in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dalla Sezione speciale e dagli altri garanti. 3. Nel caso di garanzia prestata da altri garanti, diversi dalle eventuali, ulteriori sezioni speciali del Fondo, ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 12 un accordo sottoscritto con i predetti garanti nel quale sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del portafoglio di obbligazioni. |
| Art. 10
Regime di aiuto
1. L'aiuto ai soggetti beneficiari connesso all'intervento della Sezione speciale e' concesso ai sensi del Temporary Framework Covid-19 nonche' del Temporary Framework Russia-Ucraina, finche' vigenti, del regolamento di esenzione ovvero del regolamento de minimis, ferma restando la possibilita' per il Ministero di istituire e notificare alla Commissione europea un apposito regime di garanzia per gli interventi della Sezione speciale sulla base di quanto previsto dai vigenti «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio». |
| Art. 11
Determinazione dell'intensita' di aiuto
1. L'intensita' di aiuto connessa all'intervento della Sezione speciale e' determinata applicando, al momento dell'inclusione di ciascuna obbligazione nel portafoglio: a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI», notificato dal Ministero (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010; b) nel caso di Mid-cap, il «metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016; c) eventuali altri metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea, vigenti alla data di inclusione dell'obbligazione nel portafoglio. |
| Art. 12
Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia
1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalita' e le forme indicate nelle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di obbligazioni. 2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia della Sezione speciale stabiliti dal presente decreto e dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1. Le richieste di garanzia della Sezione speciale, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento. 3. L'esito della delibera del Consiglio di gestione e' trasmesso, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente. 4. La garanzia della Sezione speciale e' concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. |
| Art. 13 Valutazione dei soggetti beneficiari e delle obbligazioni da ricomprendere nel portafoglio
1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine all'ammissibilita' del soggetto beneficiario e dell'obbligazione alla garanzia della Sezione speciale di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1, ovvero dalle disposizioni operative; b) la rispondenza delle finalita' e delle caratteristiche dell'obbligazione rispetto a quanto previsto all'art. 5; c) il merito di credito del soggetto beneficiario, assicurando che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative. 2. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle disposizioni operative e dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1, non riportate al comma 1 del presente articolo, ivi comprese la determinazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 11, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario, nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo. |
| Art. 14
Chiusura del portafoglio di obbligazioni
1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni deve avvenire entro la data indicata dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra', comunque, superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia della Sezione speciale. E' fatta salva la possibilita' per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente. Il soggetto richiedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di obbligazioni indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo: a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di obbligazioni; b) l'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni; c) altre informazioni previste dalle modalita' operative, di cui all'art. 19, comma 1. 2. Qualora l'importo garantito da parte della Sezione speciale, determinato alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni, sia inferiore rispetto all'importo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, l'importo corrispondente alla differenza di copertura e' svincolato dal Gestore del Fondo e rientra nella disponibilita' della Sezione speciale, per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto. 3. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di obbligazioni indicato in sede di richiesta della garanzia, fatta salva la proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende, comunque, conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo delle obbligazioni effettivamente sottoscritte alla predetta data. 4. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di obbligazioni effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente e' tenuto a corrispondere alla Sezione speciale, fatto salvo quanto previsto al comma 5, un importo pari al prodotto tra: a) 0,3% (zero virgola tre per cento), e b) la differenza tra l'importo garantito dalla Sezione speciale deliberato dal Consiglio di gestione e l'importo effettivamente garantito da parte della medesima Sezione speciale, determinato alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni. 5. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di obbligazioni effettivamente costruito risulti inferiore all'ammontare minimo del portafoglio di cui all'art. 5, comma 3, l'importo da corrispondere alla Sezione speciale, di cui al comma 4 del presente articolo, e' aumentato del 5 per cento. 6. La garanzia della Sezione speciale opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni di cui al comma 1, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dagli articoli 15 e 16, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia. 7. Nel periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni, la misura massima di garanzia della Sezione speciale indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 12, comma 4, e' rapportata all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre, decorrenti dalla data di concessione della garanzia della Sezione speciale. Eventuali importi dovuti dalla Sezione speciale ai soggetti richiedenti a copertura delle perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali, purche' il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di obbligazioni ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo cosi' determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, risultino importi non liquidabili perche' eccedenti il margine di garanzia determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, detti importi sono definitivamente non dovuti ai soggetti richiedenti. Analogamente, gli importi liquidati dalla Sezione speciale, in relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni che dovessero eccedere la misura della copertura della Sezione speciale determinata alla data di chiusura del portafoglio, devono essere restituiti dal soggetto richiedente. Nel caso di mancato versamento alla Sezione speciale degli importi dovuti, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 8. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia della Sezione speciale, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di obbligazioni effettuate a: a) SPV; b) societa' appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore; c) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; d) Banca d'Italia; e) Fondo europeo per gli investimenti (FEI); f) Banca europea per gli investimenti (BEI). 9. La cessione di cui al comma 8 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dalla Sezione speciale ai sensi del presente decreto. |
| Art. 15 Escussione della garanzia diretta della Sezione speciale e procedure di recupero
1. Ai fini dell'escussione della garanzia diretta di cui all'art. 7, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e seguenti. 2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione delle perdite subite dal soggetto richiedente sul portafoglio di obbligazioni, fino al raggiungimento della misura massima fissata in sede di ammissione del medesimo portafoglio all'intervento della Sezione speciale, ovvero, se inferiore, nella misura massima determinata alla data di chiusura del portafoglio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14. 3. Con riferimento alle garanzie dirette rilasciate ai sensi del presente decreto, e' riconosciuta facolta' al soggetto richiedente, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, di richiedere, sulla singola obbligazione compresa nel portafoglio garantito, l'escussione della garanzia della Sezione speciale a titolo di acconto. In tal caso, il soggetto richiedente, nella richiesta di escussione della garanzia, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per l'obbligazione oggetto dell'escussione, determinato dal medesimo soggetto richiedente sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione all'obbligazione oggetto dell'escussione, fermo restando il limite di copertura della Sezione speciale sul portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 7 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 8. Ai fini della richiesta di escussione della garanzia della Sezione speciale a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente devono essere gia' avviate, con le modalita' stabilite dalle disposizioni operative, alla data di presentazione della medesima richiesta. 4. Le richieste di escussione della garanzia a titolo di acconto sono istruite dal Gestore del Fondo e deliberate dal Consiglio di gestione con le modalita' e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle disposizioni operative per le ordinarie richieste di escussione della garanzia. 5. Il soggetto richiedente, entro trentasei mesi dalla data di inadempimento, cosi' come definito nelle vigenti disposizioni operative, invia al Gestore del Fondo, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita puo' essere prorogato, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel modulo di richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attivita' di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal soggetto richiedente ed e' riportato l'importo della perdita definitiva registrata sull'obbligazione alla data di presentazione della medesima richiesta, nonche' quello dell'acconto liquidato dalla Sezione speciale sulla medesima posizione. 6. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal Gestore del Fondo e sono deliberate dal Consiglio di gestione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al soggetto richiedente, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non puo' eccedere i limiti di copertura della Sezione speciale sull'obbligazione garantita e sul portafoglio di obbligazioni stabiliti dal presente decreto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14, comma 7. 7. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al soggetto richiedente risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il soggetto richiedente restituisce alla Sezione speciale la differenza tra i predetti importi, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio di gestione di cui al comma 6. In caso di mancato pagamento alla Sezione speciale delle predette somme, il Gestore del Fondo sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il soggetto richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico. |
| Art. 16 Escussione della controgaranzia della Sezione speciale e procedure di recupero
1. Ai fini dell'escussione della controgaranzia di cui all'art. 8, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative. 2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di obbligazioni all'intervento della Sezione speciale, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 7. |
| Art. 17
Commissioni di garanzia
1. I soggetti richiedenti, entro trenta giorni dalla data di chiusura del portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 14, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari all'1,5% (unovirgolacinque per cento) dell'importo garantito dal Fondo con riferimento al medesimo portafoglio di obbligazioni. |
| Art. 18
Monitoraggio
1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalita' e termini previsti dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1, i dati relativi all'andamento dei portafogli di obbligazioni assistiti dalla garanzia della Sezione speciale. 2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di obbligazioni assistito dalla garanzia della Sezione speciale, secondo modalita' e termini previsti dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1, e' sanzionata, con provvedimento del Consiglio di gestione, in relazione a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al cinquanta per cento dell'importo della commissione di cui all'art. 17. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di obbligazioni assistiti dalla garanzia della Sezione speciale e riferisce periodicamente al Consiglio di gestione. 4. Il Consiglio di gestione trasmette alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di obbligazioni assistiti dalla garanzia della Sezione speciale. |
| Art. 19
Disposizioni finali
1. Il Consiglio di gestione provvede ad adottare le modalita' operative relative al funzionamento della Sezione speciale su portafogli di obbligazioni. Tali modalita' operative sono pubblicate nei siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della predetta pubblicazione. 2. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 789 |
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