Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2022
Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la distanza non sia superiore a 30 km;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facolta' di deroga per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in argomento;
Considerato che i vincoli stabiliti dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per il settore a causa della scarsa disponibilita' di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del latte;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facolta' di deroga di cui sopra,
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.
Deroghe

1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:
a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
b) spremitura dell'olio di oliva;
c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
2. L'avvalimento delle deroghe e' comunicato dall'operatore alle Regioni e Province Autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-casearia situati al di fuori della zona montagna».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

L'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 marzo 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 766